Sentenza n. 4460/2026 - Napoli, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Napoli di diniego del rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino nigeriano soggiornante in Italia da circa dieci anni, contestava il diniego fondato sull’irreperibilità presso il precedente indirizzo, sulla carenza reddituale e, soprattutto, sulla pericolosità sociale desunta da precedenti penali, tra cui una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998. Con un unico motivo composito deduceva: l’omessa considerazione della durata del soggiorno, dell’unicità e della risalenza della condanna e della non automaticità del diniego; l’omessa valutazione dell’attualità della pericolosità sociale, anche in ragione dell’espiazione della pena e dell’avvio di attività lavorativa; l’erroneità dell’accertamento di irreperibilità, sostenendo di avere comunicato il cambio di domicilio prima dell’adozione del provvedimento; la sussistenza del requisito reddituale, documentata mediante dichiarazioni fiscali e contratto di lavoro dipendente. Nel corso del giudizio il ricorrente deduceva inoltre sopravvenienze relative a rapporti di lavoro e alla nascita di una figlia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la condanna per un reato in materia di stupefacenti rientrante nell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 costituisca causa ostativa automatica al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto la valutazione di pericolosità sociale è stata compiuta ex ante dal legislatore. Una sola condanna è sufficiente, indipendentemente dalla pena concretamente applicata, dalle attenuanti, dalla sospensione condizionale o dall’avvenuta espiazione della pena. L’automatismo può essere mitigato dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 quando ricorrano effettivi vincoli familiari, legami sociali con il Paese d’origine e una significativa durata del soggiorno, imponendo un bilanciamento con il diritto alla vita familiare; tuttavia, nel caso concreto, il provvedimento è stato ritenuto legittimo alla luce della condanna ostativa, dell’assenza di reddito documentato da fonte lecita e degli ulteriori precedenti penali. Le sopravvenienze relative ai contratti di lavoro e alla nascita della figlia, verificatesi dopo l’adozione del diniego, non potevano assumere rilievo decisivo nel giudizio di legittimità, potendo eventualmente essere valutate dall’Amministrazione in occasione di una nuova istanza. Poiché la condanna ostativa costituiva autonoma ragione sufficiente a sorreggere il diniego plurimotivato, il Collegio ha dichiarato carente di interesse l’esame delle censure relative all’irreperibilità e alla capacità reddituale. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Lo straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati inerenti gli stupefacenti
La condanna per uno dei reati ostativi, inclusi quelli in materia di stupefacenti, determina in via automatica l’impedimento al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; la valutazione di pericolosità sociale è effettuata ex ante dal legislatore.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale
L’automatismo derivante dalla condanna ostativa è mitigato quando siano presenti effettivi vincoli familiari e altri elementi qualificati, imponendo all’Amministrazione una valutazione e un bilanciamento tra sicurezza pubblica e vita familiare.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
La condanna per il reato in materia di stupefacenti previsto da tale disposizione è stata considerata rientrante tra le condanne ostative al soggiorno.
art. 8 CEDU
La tutela convenzionale della vita familiare costituisce il parametro rispetto al quale deve essere effettuato il bilanciamento nei casi in cui lo straniero abbia effettivi legami familiari in Italia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La condanna, anche non definitiva, per uno dei reati in materia di stupefacenti richiamati dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 costituisce, di regola, causa ostativa automatica al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che l’Amministrazione debba svolgere un’ulteriore autonoma valutazione sull’attualità della pericolosità sociale.
- L’automatismo ostativo derivante dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 può essere temperato dall’art. 5, comma 5, dello stesso decreto quando risultino effettivi vincoli familiari, legami sociali con il Paese d’origine e significativa durata del soggiorno in Italia; in tali casi l’Amministrazione deve effettuare un bilanciamento concreto tra tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e diritto alla vita familiare.
- Ai fini della legittimità del diniego di permesso di soggiorno fondato su una condanna ostativa, non sono di per sé decisive l’espiazione della pena, l’affidamento in prova, l’avvio di un’attività lavorativa o altre condotte successive, quando la legge ricolleghi già alla condanna un effetto preclusivo.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, fondato su ragioni autonome e ciascuna idonea a sorreggerlo, la stabilità di una sola motivazione rende prive di interesse le censure rivolte contro le ulteriori ragioni, perché l’eventuale loro accoglimento non comporterebbe l’annullamento dell’atto.
- Nel giudizio di legittimità rilevano, in via principale, le circostanze esistenti al momento dell’adozione del provvedimento; le sopravvenienze successive possono essere valutate dall’Amministrazione nell’ambito di una nuova istanza, ma non impongono di per sé l’annullamento del diniego originario.
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