Sentenza del 29/10/2018 n. 2501 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Ingiunzione di pagamento - irreperibilità temporanea del destinatario - necessità di ulteriori ricerche - non è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che, a causa della sua temporanea irreperibilità, il notificatore avrebbe dovuto svolgere ulteriori ricerche per accertare l'effettiva residenza o dimostrare nella relata di notifica di essersi attivato in tal senso, eventualmente barrando l'apposita casella. La questione riguardava quindi la validità della notificazione dell'atto impositivo in caso di assenza temporanea del destinatario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. In caso di temporanea irreperibilità del destinatario, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche né a dichiarare nella relata di averle svolte. Le ulteriori indagini previste dall'art. 143 c.p.c. sono necessarie soltanto quando la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario risultino oggettivamente sconosciuti. La notificazione dell'ingiunzione è pertanto considerata valida.
Norme richiamate
Art. 143 c.p.c.
Le indagini ulteriori sull'effettiva residenza sono previste solamente nel caso in cui questa sia agli atti sconosciuta.
La disposizione si applica quando il destinatario è irreperibile in modo non riconducibile a una mera assenza temporanea e risultano sconosciuti il luogo di residenza, dimora o domicilio. Non impone ulteriori ricerche quando tali dati siano già disponibili e l'assenza sia soltanto temporanea.
Massime di principio
- La temporanea assenza del destinatario non rende automaticamente nulla la notificazione, se l'indirizzo utilizzato dal notificatore è quello risultante dagli atti o dalle informazioni ufficiali disponibili.
- Il notificatore non deve svolgere ulteriori indagini né attestare di averle svolte quando la residenza del destinatario è conosciuta e il problema consiste soltanto nella sua momentanea irreperibilità.
- Le ricerche aggiuntive previste dall'art. 143 c.p.c. diventano rilevanti quando l'indirizzo o la residenza del destinatario risultano effettivamente sconosciuti, non per la semplice assenza dalla propria abitazione.
- Per contestare efficacemente una notificazione occorre dimostrare non soltanto l'assenza temporanea, ma l'erroneità dell'indirizzo, l'assenza di un valido tentativo di notifica o la reale sconoscenza del luogo di residenza da parte del notificatore.
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