Sentenza del 27/01/2016 n. 1491 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell’IRPEF trattenuta sulla somma ricevuta al momento del pensionamento quale capitalizzazione della pensione integrativa aziendale collegata al Fondo PIA. Sosteneva che, per la parte maturata entro il 31 dicembre 2000 e qualificabile come rendimento netto derivante dall’investimento sul mercato dei contributi accantonati, dovesse applicarsi l’aliquota del 12,50% prevista dalla legge n. 482 del 1985, anziché il regime ordinario della tassazione separata applicato dall’ENEL. Contestava inoltre l’insufficiente motivazione della sentenza d’appello sulla natura del rapporto e sulla distinzione tra capitale e rendimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana e rinviato la causa ad altra sezione dello stesso giudice. Il giudice del rinvio dovrà accertare, sulla base delle norme contrattuali e della documentazione contabile, se e in quale misura la somma liquidata comprendesse un rendimento netto derivante dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato. Solo tale rendimento, limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, potrà beneficiare dell’aliquota del 12,50%; la parte costituita da capitale e gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 restano soggetti alla tassazione separata. La Corte non ha quindi liquidato definitivamente il rimborso, ma ha riconosciuto la correttezza del principio sostenuto dal contribuente e demandato al rinvio l’accertamento quantitativo.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 16 e 17
Regime di tassazione separata
Si applica alla parte della prestazione costituita dalla sorte capitale e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Aliquota del 12,50% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo
Per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993, l’aliquota agevolata si applica, per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, esclusivamente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9
La disciplina introdotta dalla riforma della previdenza complementare opera, secondo l’interpretazione della Corte, per gli iscritti successivamente all’entrata in vigore del decreto; per gli iscritti anteriori occorre distinguere tra capitale e rendimento.
D.Lgs. n. 47 del 2000
A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene meno la distinzione fiscale tra capitale e rendimento ai fini del trattamento considerato, con applicazione del regime di tassazione separata agli importi maturati successivamente.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011
Le prestazioni erogate in forma capitale a soggetti iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993 sono soggette a tassazione separata per la sorte capitale e all’aliquota del 12,50% per il rendimento maturato entro il 31 dicembre 2000.
Il principio vincolante richiede di scomporre la prestazione previdenziale in capitale e rendimento effettivo, applicando regimi fiscali diversi.
Massime di principio
- Nelle prestazioni in capitale derivanti da fondi previdenziali complementari aziendali anteriori al D.Lgs. n. 124 del 1993, non è corretto assoggettare automaticamente l’intera somma alla tassazione separata: occorre distinguere la sorte capitale dal rendimento netto.
- L’aliquota del 12,50% riguarda soltanto il rendimento effettivo prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, non ogni incremento nominale o ogni somma eccedente i contributi versati.
- La distinzione temporale è essenziale: per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 può operare il regime agevolato sul rendimento; per quelli maturati dal 1° gennaio 2001 si applica il regime di tassazione separata.
- Il contribuente deve fornire, o chiedere che siano acquisiti, elementi contrattuali, contabili e finanziari idonei a dimostrare l’esistenza e l’ammontare del rendimento derivante dall’investimento sul mercato.
- Il rinvio al giudice di merito significa che il riconoscimento del principio giuridico non comporta automaticamente il rimborso: è necessario un accertamento concreto della composizione della prestazione e della quantificazione del rendimento agevolabile.
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