Cassazione Civile, Ordinanza n. 07660/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte convenuta)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. avviato da una proprietaria contro alcuni vicini, per verificare le cause di uno smottamento/crollo di un muro. Con successivo giudizio, i destinatari del ricorso per a.t.p. citarono in giudizio la promotrice del procedimento chiedendo la rifusione delle spese legali e della consulenza tecnica sostenute, sostenendo che li aveva indebitamente coinvolti in un procedimento nel quale erano estranei. La convenuta contestò che nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. fosse proponibile una domanda di merito e sostenne che, in mancanza di un giudizio di merito, non potesse applicarsi il criterio della soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; in subordine chiese la riduzione delle somme. I giudici di merito ritennero invece che gli attori avessero proposto e ottenuto una domanda di merito, e condannarono la convenuta alla rifusione delle spese. In cassazione la ricorrente dedusse, tra l'altro, che la domanda di merito non era mai stata formulata, che il procedimento di accertamento tecnico preventivo non consente una statuizione sulle spese fondata sulla soccombenza, che vi era ultrapetizione e che erano viziati anche il richiamo alle spese, la mancata acquisizione del fascicolo e il regolamento delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti. Ha affermato che nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e segg. c.p.c. non può adottarsi una statuizione sul regolamento delle spese tra le parti fondata sulla soccombenza, perché tale valutazione presuppone l'accertamento della fondatezza della pretesa e spetta al successivo giudizio di merito. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, dagli atti non risultava una vera domanda di merito: la pretesa attorea riguardava il risarcimento del danno da asserita condotta processuale negligente della controparte, non già l'accertamento del merito della vicenda oggetto dell'a.t.p. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 696 bis c.p.c.
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo si chiude con la relazione del consulente e non consente una decisione sul merito della lite né un autonomo regolamento delle spese tra le parti basato sulla soccombenza.
art. 696 c.p.c.
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ha funzione anticipatoria/probatoria e non è sede di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese presuppone la soccombenza, quindi un giudizio di merito che accerti la fondatezza o infondatezza della domanda.
art. 92 c.p.c.
Il riparto delle spese segue il criterio della soccombenza o della compensazione nei limiti di legge, ma non è applicabile come statuizione autonoma nel solo a.t.p.
art. 96 c.p.c.
La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata è stata evocata dalla parte, ma i giudici di merito l'avevano rigettata; in cassazione la questione resta assorbita.
art. 99 c.p.c.
La domanda deve essere ritualmente proposta; la Corte ha rilevato che nel caso concreto non risultava una domanda di merito effettivamente formulata.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre la domanda; la Corte ha ritenuto sussistente l'ultrapetizione perché era stata decisa una domanda di merito non proposta.
art. 698 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla consulenza tecnica preventiva, ma non è decisivo nella ratio decidendi.
art. 8 d.P.R. n. 115 del 2002
Nel procedimento di a.t.p. le anticipazioni e le spese del procedimento restano a carico della parte che compie/attiva gli atti; il compenso del consulente è liquidato secondo tale criterio.
art. 669 quaterdecies c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, senza assumere ruolo centrale nella decisione.
art. 669 septies c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, senza assumere ruolo centrale nella decisione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato come vizio motivazionale, ma le censure ulteriori sono state assorbite dall'accoglimento dei primi tre motivi.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla dedotta mancata verifica della congruità delle somme, ma la questione è stata assorbita.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale sono state articolate dalla ricorrente; la Corte ha accolto quelle sui primi tre motivi e assorbito le altre.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel settimo motivo in relazione al contributo unificato, ma la relativa doglianza è stata assorbita.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato nel settimo motivo per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, ma senza incidenza sulla decisione finale.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e ss. c.p.c. il giudice non può pronunciare un regolamento delle spese tra le parti fondato sulla soccombenza, perché tale valutazione presuppone un accertamento di merito che esula dalla funzione del procedimento.
- Le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo hanno natura stragiudiziale/provvigionale e, in questa fase, possono essere poste solo a carico della parte che attiva l'accertamento per il compenso del consulente; la loro definitiva allocazione tra le parti può avvenire soltanto nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali o come danno emergente se specificamente provate e documentate.
- Se il giudice decide su una domanda di merito che non risulta ritualmente proposta nell'atto introduttivo, si verifica ultrapetizione e la sentenza è cassabile per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
- In sede di legittimità, quando è denunciato un error in procedendo per ultrapetizione, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il contenuto effettivo della domanda proposta.
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