Regolamento (UE) 2022/2068
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione del 26 ottobre 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma e ricalibra, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, i dazi antidumping sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari di Cina e Russia. La Commissione conclude che, in caso di scadenza delle misure, è probabile la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione, che resta economicamente fragile. Sono fissate aliquote individuali per alcuni produttori e un’aliquota residuale per tutte le altre società, oltre a regole tecniche per la prova dell’origine e per il coordinamento con la misura di salvaguardia dell’acciaio.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’UE di determinati prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati, escluso l’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, classificati nei codici NC/TARIC indicati all’articolo 1. Sono espressamente esclusi alcuni prodotti elettrici, le cosiddette "bande nere" di spessore inferiore a 0,35 mm ricotte, i prodotti di acciaio al silicio "magnetico" e i prodotti laminati a freddo di acciaio rapido. Le misure riguardano le importazioni originarie della RPC e della Russia; si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento e restano in vigore secondo la disciplina antidumping e la durata del riesame, con specifiche regole di coordinamento con la misura di salvaguardia UE sull’acciaio.
Dazio antidumping definitivo sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari di RPC e Russia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 chiude il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già vigenti sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. La Commissione ritiene che la cessazione delle misure avrebbe consentito la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione, ancora economicamente fragile nel periodo oggetto di esame.
1. Procedura e contesto del riesame
Le misure iniziali erano state istituite con il regolamento (UE) 2016/1328. A seguito dell’avviso di imminente scadenza, Eurofer ha presentato una domanda di riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, sostenendo che la scadenza avrebbe comportato il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio. La Commissione ha aperto il riesame il 3 agosto 2021, dopo consultazione del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.
Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021; l’analisi delle tendenze rilevanti per il pregiudizio copre il periodo dal 1º gennaio 2017 fino alla fine del periodo dell’inchiesta. La Commissione ha coinvolto produttori dell’Unione, produttori esportatori cinesi e russi, importatori, utilizzatori e autorità dei paesi interessati, ma la collaborazione cinese è mancata del tutto e quella russa è risultata solo parziale, con conseguente ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
2. Prodotto interessato e ambito materiale
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati, escluso l’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, classificati nei codici NC/TARIC indicati nel dispositivo. Restano esclusi, in sintesi, i prodotti elettrici, le bande nere di spessore inferiore a 0,35 mm ricotte, i prodotti di acciaio al silicio magnetico e l’acciaio rapido.
La Commissione conferma inoltre che il prodotto in esame, il prodotto venduto sul mercato interno della RPC e della Russia e il prodotto fabbricato nell’Unione dall’industria dell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3. Determinazione del dumping per la RPC
Per la Cina, la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che esistano distorsioni significative che impediscono di utilizzare prezzi e costi interni come base per il valore normale. L’assenza di collaborazione del governo cinese e dei produttori esportatori ha rafforzato il ricorso ai dati disponibili. La Commissione ha individuato il Brasile come paese rappresentativo appropriato, in quanto paese con livello di sviluppo analogo, con produzione del prodotto e con dati pubblici utilizzabili.
Il valore normale è stato costruito prendendo a riferimento costi esenti da distorsioni per materie prime, energia, lavoro, spese generali di produzione, SGAV e profitto. Le fonti utilizzate includono, tra l’altro, GTA per le materie prime, tariffe brasiliane dell’energia elettrica, dati ILO per la manodopera e i bilanci di ArcelorMittal Brazil, CSN e Usiminas per SGAV e utile. Il valore normale costruito risulta compreso, a seconda del processo produttivo, tra 1.200-1.400 EUR/tonnellata e 1.500-1.700 EUR/tonnellata.
Il prezzo all’esportazione per la Cina è stato ricostruito sulla base dei dati della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, e del confronto con le esportazioni verso paesi terzi. La Commissione rileva che il prezzo all’esportazione verso i paesi terzi era inferiore al valore normale e anche inferiore ai prezzi medi dei produttori dell’Unione sul mercato UE. Poiché i volumi importati nell’Unione erano molto ridotti, non è stato ritenuto possibile fondare una conclusione robusta sulla persistenza del dumping; la Commissione ha invece concluso per il rischio di reiterazione.
4. Determinazione del dumping per la Russia
Per la Russia, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili a causa della mancata risposta piena dei produttori esportatori al questionario. Il valore normale è stato costruito sulla base dei prezzi di riferimento interni rilevati da MEPS International per la regione del Volga, con un risultato pari a 702,97 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il prezzo all’esportazione nell’Unione, ricavato dai dati Eurostat, è stato determinato in 755,65 EUR/tonnellata e adeguato a livello franco fabbrica a 627,81 EUR/tonnellata.
Il confronto ha mostrato un dumping pari a circa il 10 %; tuttavia, anche qui i volumi importati erano trascurabili, per cui la Commissione ha concentrato l’analisi sul rischio di reiterazione. Considerati i prezzi praticati verso paesi terzi, la capacità inutilizzata russa e l’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione conclude che, in caso di scadenza delle misure, il dumping si ripresenterebbe con ogni probabilità.
5. Capacità inutilizzata, attrattiva del mercato UE e rischio di reiterazione
Per la Cina, la Commissione evidenzia un’elevata capacità produttiva e una capacità inutilizzata significativa, superiore al consumo dell’Unione sul mercato libero. Il mercato UE è considerato attraente per dimensione e prezzo, poiché i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione risultano superiori ai prezzi all’esportazione cinesi verso paesi terzi. Anche eventuali sanzioni o misure di salvaguardia non sono ritenute tali da eliminare il rischio.
Per la Russia, la Commissione rileva capacità inutilizzate pari a circa un quinto del consumo totale dell’Unione sul mercato libero e prezzi all’esportazione verso paesi terzi inferiori ai prezzi medi UE. L’attrattiva del mercato dell’Unione è accresciuta dalla vicinanza geografica e dalle sue dimensioni. La Commissione respinge l’argomento secondo cui le sanzioni UE renderebbero stabile l’assenza di esportazioni russe: tali misure sono considerate imprevedibili quanto a portata e durata, e quindi non decisive nel presente procedimento.
6. Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è costituita da 21 produttori e presenta una forte integrazione verticale; la Commissione distingue tra mercato vincolato e mercato libero, poiché solo quest’ultimo è esposto alla concorrenza delle importazioni. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito sensibilmente, con un calo collegato prima al rallentamento generale dell’economia e poi alla pandemia di COVID-19.
La produzione, le vendite, la quota di mercato, l’occupazione e la produttività hanno registrato tendenze negative. Sul piano microeconomico, i prezzi di vendita sono diminuiti, mentre il costo di produzione è aumentato; la redditività è passata da un valore positivo nel 2018 a un margine negativo di -3,1 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Anche flusso di cassa e ritorno sul capitale investito sono peggiorati. La Commissione conclude che l’industria, pur essendosi temporaneamente ripresa grazie alle misure, è tornata in una situazione di fragilità economica.
7. Interesse dell’Unione e richieste di sospensione
La Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, che impiega oltre 9.000 addetti in 14 Stati membri. Non emergono elementi sufficienti per concludere che il mantenimento sia chiaramente contrario all’interesse degli importatori o degli utilizzatori, anche perché nessuno di essi ha collaborato in modo significativo all’inchiesta.
Le richieste di sospensione delle misure sono respinte: la Commissione osserva che non è stata dimostrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio, presupposto necessario ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.
8. Coordinamento con la misura di salvaguardia sull’acciaio
Poiché il prodotto interessato rientra anche nell’ambito della salvaguardia UE sull’acciaio, il regolamento contiene regole specifiche per evitare un cumulo eccessivo tra dazio antidumping e dazio tariffario oltre contingente. Se il dazio di salvaguardia è più elevato, si applica solo quello; se è inferiore, si applica la salvaguardia più la differenza rispetto al dazio antidumping più elevato. La riscossione della parte di dazio antidumping non applicata resta sospesa per il periodo di vigenza della salvaguardia.
9. Dispositivo finale e applicazione
Il regolamento istituisce definitivamente i dazi per le società specificamente indicate e per tutte le altre società, con i codici addizionali TARIC corrispondenti. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esito del riesame e mantenimento delle misure
La Commissione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del dumping e del pregiudizio; perciò istituisce un dazio antidumping definitivo sui prodotti interessati originari della RPC e della Russia.
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto interessato è composto da laminati piatti di ferro o acciaio non legato o di altri acciai legati, escluso l’inossidabile, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, classificati nei codici NC/TARIC elencati. Sono escluse quattro categorie di prodotti: prodotti elettrici, "bande nere" sotto 0,35 mm, prodotti di acciaio al silicio magnetico e acciaio rapido.
Aliquote del dazio antidumping
Per la RPC sono previste aliquote del 19,7 % per Angang Steel Company Limited e Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., del 20,5 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato e del 22,1 % per tutte le altre società. Per la Russia sono previste aliquote del 18,7 % per Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, del 34 % per PAO Severstal e del 36,1 % per tutte le altre società.
Fattura commerciale valida per le aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle dogane di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione firmata e datata con identificazione del soggetto emittente, del volume e del produttore. In mancanza di tale fattura si applica il dazio per "tutte le altre società".
Nuovi produttori esportatori cinesi
L’articolo 1, paragrafo 4, consente la modifica del regolamento per aggiungere nuovi produttori esportatori della RPC e assoggettarli all’aliquota media ponderata delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, a condizione che provino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta iniziale, di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver effettuato esportazioni o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare dopo la fine di tale periodo.
Valutazione del dumping e uso dei dati disponibili
Per la RPC la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non utilizzabili i prezzi e i costi del mercato interno a causa di distorsioni significative; per la Russia e per la RPC, in assenza di collaborazione, utilizza anche i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
Paese rappresentativo e costruzione del valore normale per la Cina
Il Brasile è individuato come paese rappresentativo appropriato sulla base di un livello di sviluppo economico analogo, della produzione del prodotto e della disponibilità di dati pubblici pertinenti. Il valore normale è costruito utilizzando costi esenti da distorsioni per materie prime, energia, manodopera, spese generali di produzione, SGAV e profitto, con fonti quali GTA, EDP Brasil, statistiche ILO e dati finanziari di ArcelorMittal Brazil, CSN e Usiminas.
Conclusioni sulla reiterazione del dumping
Per la Cina la Commissione ritiene probabile che, in assenza di misure, gli esportatori tornerebbero a vendere nell’Unione a prezzi inferiori al valore normale, considerata la capacità inutilizzata, l’attrattiva del mercato UE e i prezzi praticati nei paesi terzi. Per la Russia la Commissione giunge a conclusione analoga, anche alla luce delle capacità inutilizzate, dei prezzi all’esportazione verso i paesi terzi e dell’attrattiva del mercato UE.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione, composta da 21 produttori, registra nel periodo in esame un peggioramento di produzione, vendite, quote di mercato, occupazione, produttività, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito; la Commissione conclude che, pur essendosi ripresa fino al 2018, nel periodo del riesame è tornata in una situazione economicamente fragile e pregiudizievole.
Interesse dell’Unione
La Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione e che non vi sono elementi sufficienti per ritenere che ciò sia chiaramente contrario all’interesse degli importatori o degli utilizzatori. Le misure di salvaguardia dell’acciaio non sono ritenute sufficienti a sostituire la protezione antidumping.
Coordinamento con la misura di salvaguardia sull’acciaio
Per evitare un cumulo eccessivo di misure, il regolamento stabilisce che, se il dazio tariffario oltre contingente della salvaguardia diventa applicabile e supera il dazio antidumping, si applica solo il dazio della salvaguardia e la riscossione del dazio antidumping è sospesa; se la salvaguardia è inferiore al dazio antidumping, si applica la salvaguardia più la differenza rispetto al dazio antidumping più elevato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 ott 2022Regolamento (UE) 2023/166
- Regolamento · 25 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2067
- Regolamento · 25 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2076
- Regolamento · 25 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2093
- Regolamento · 25 ott 2022Regolamento (UE) 2023/314
- Regolamento · 25 ott 2022Regolamento (UE) 2023/315
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →