Regolamento (UE) 2022/2093
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2093 della Commissione del 25 ottobre 2022 che abroga il regolamento (CEE) n. 3417/88 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione abroga il regolamento (CEE) n. 3417/88, ritenuto superato dall’evoluzione tecnica e dall’attuale uso domestico di apparecchi analoghi a quello descritto nell’atto abrogato. La Commissione osserva che i criteri della voce 8509 e delle relative note esplicative non prevedono soglie rigide di potenza o capacità e che gli apparecchi domestici vanno valutati in base a caratteristiche tecniche e funzionali dinamiche. L’abrogazione elimina quindi una classificazione che non rispecchia più la realtà del mercato e degli impieghi attuali.
Abrogazione del regolamento (CEE) n. 3417/88 sulla classificazione doganale di talune merci nella nomenclatura combinata.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale nell’Unione europea, ai fini della nomenclatura combinata e del codice doganale dell’Unione, con effetti per le autorità doganali e gli operatori che classificano merci. L’intervento riguarda in particolare un apparecchio elettromeccanico per uso alimentare in precedenza classificato nel codice NC 8438 80 99; non introduce nuove classificazioni generali ma elimina un atto di classificazione divenuto obsoleto. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Abrogazione del regolamento (CEE) n. 3417/88 sulla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2093 interviene in materia di classificazione doganale delle merci e abroga un precedente atto della Commissione relativo a un apparecchio elettromeccanico per uso alimentare. La Commissione motiva l’intervento con l’evoluzione del progresso tecnico e con la necessità di allineare la classificazione alla realtà attuale degli apparecchi destinati all’uso domestico.
Contesto normativo e motivazioni
L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, in particolare dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2. Nei considerando la Commissione ricorda che il regolamento (CEE) n. 3417/88 aveva classificato nel codice NC 8438 80 99 un apparecchio elettromeccanico per uso alimentare del peso complessivo di 9 kg, con potenza di 1 000 watt e vaschetta da 3,5 litri.
La Commissione evidenzia che la precedente motivazione escludeva la voce 8509, poiché l’apparecchio non era considerato per uso domestico. Tuttavia, la voce 8509 e le note esplicative del sistema armonizzato non prevedono soglie quantitative rigide di potenza o capacità: la nozione di "apparecchi domestici" deve essere interpretata come apparecchi di norma usati in ambito domestico, valutati in base a caratteristiche quali dimensioni, progettazione, capacità e volume. Tali criteri sono descritti come dinamici e suscettibili di evoluzione tecnologica.
Obsolescenza della classificazione precedente
Secondo la Commissione, oggi esistono numerosi apparecchi per uso alimentare con caratteristiche analoghe, progettati essenzialmente per uso domestico. L’apparecchio oggetto del regolamento abrogato viene attualmente usato tipicamente in ambito domestico e non principalmente a fini industriali o commerciali. Per questo motivo la sua classificazione come macchina o apparecchio per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o bevande è ritenuta superata e non più coerente con il contesto tecnico e commerciale attuale.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 abroga integralmente il regolamento (CEE) n. 3417/88. Non sono introdotte nuove regole sostitutive di classificazione né specifiche indicazioni operative nel testo del regolamento di esecuzione, che si limita a rimuovere l’atto divenuto obsoleto.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura obbligatoria e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per gli operatori doganali e per i professionisti che assistono imprese importatrici o esportatrici, il dato centrale è che viene meno il precedente riferimento classificatorio del regolamento (CEE) n. 3417/88. La valutazione della classificazione dovrà quindi essere condotta alla luce della disciplina generale della nomenclatura combinata e delle pertinenti note esplicative, senza fare affidamento su un atto ormai abrogato.
Disposizioni principali
Abrogazione del regolamento (CEE) n. 3417/88
L’articolo 1 dispone l’abrogazione integrale del regolamento (CEE) n. 3417/88, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.
Ragioni dell’abrogazione
I considerando spiegano che la classificazione originaria dell’apparecchio elettromeccanico per uso alimentare nel codice NC 8438 80 99 è divenuta obsoleta. Con il progresso tecnico esistono oggi apparecchi analoghi progettati essenzialmente per uso domestico; inoltre la voce 8509 e le note esplicative del sistema armonizzato non fissano soglie precise di potenza o capacità, ma richiedono una valutazione basata su caratteristiche come dimensioni, progettazione, capacità e volume.
Decorrenza e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e conformità procedurale
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, e le misure sono dichiarate conformi al parere del comitato del codice doganale.
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