Regolamento (UE) 2023/315
Regolamento delegato (UE) 2023/315 della Commissione del 25 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2023/315 proroga al 30 giugno 2025 la data di applicazione dell’obbligo di compensazione per specifici contratti derivati OTC infragruppo con una controparte stabilita in un paese terzo, qualora non sia stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’EMIR. La modifica interviene su tre regolamenti delegati che disciplinano le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione. La finalità è evitare effetti economici negativi per le controparti dell’Unione e garantire certezza del diritto in attesa dell’adozione dell’atto di esecuzione previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
Differimento al 30 giugno 2025 della decorrenza dell’obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC infragruppo con controparti stabilite in paesi terzi, mediante modifica di tre regolamenti delegati EMIR.
Ambito di applicazione
Si applica ai contratti derivati OTC rientranti nelle categorie disciplinate dai regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178, in particolare ai contratti conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo quando una controparte è stabilita nell’Unione e l’altra in un paese terzo. La modifica riguarda esclusivamente la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione in assenza di una decisione di equivalenza adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Differimento della decorrenza dell’obbligo di compensazione per taluni derivati OTC infragruppo
Il regolamento delegato (UE) 2023/315 modifica tre atti delegati adottati nell’ambito dell’EMIR per prorogare la data di applicazione dell’obbligo di compensazione in relazione a specifici contratti derivati OTC conclusi infragruppo con una controparte stabilita in un paese terzo. La modifica si fonda sull’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e risponde all’esigenza di evitare che tali contratti divengano soggetti all’obbligo di compensazione prima dell’adozione di una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che, al momento dell’adozione del regolamento, non era ancora stato adottato alcun atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione all’obbligo di compensazione. La Commissione rileva che l’applicazione dell’obbligo senza tale atto potrebbe avere un impatto economico negativo sulle controparti dell’Unione; per questo motivo il differimento viene ulteriormente esteso. Il regolamento è inoltre presentato come intervento di portata limitata e urgente, basato su un progetto di norme tecniche di regolamentazione elaborato dall’ESMA, che ha consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati e il Comitato europeo per il rischio sistemico.
Ambito soggettivo e oggettivo
La modifica riguarda esclusivamente i contratti derivati OTC compresi negli allegati dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178. In particolare, interessa i contratti conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo quando una controparte è stabilita nell’Unione e l’altra in un paese terzo. Il differimento opera solo se non sia stata adottata una decisione di equivalenza per il paese terzo interessato a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
Modifiche apportate ai regolamenti delegati esistenti
Il regolamento interviene con tre disposizioni di modifica, una per ciascuno dei regolamenti delegati interessati:
- per il regolamento delegato (UE) 2015/2205, la lettera a) dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, è sostituita con una nuova data di decorrenza fissata al 30 giugno 2025;
- per il regolamento delegato (UE) 2016/592, la stessa sostituzione è operata all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a);
- per il regolamento delegato (UE) 2016/1178, è introdotta identica sostituzione all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a).
La nuova formulazione è sostanzialmente uniforme nei tre atti: l’obbligo di compensazione non si applica prima del 30 giugno 2025 nei casi indicati, sempre che non sia stata adottata una decisione di equivalenza ex articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini dell’articolo 4 di tale regolamento.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La scelta di un’entrata in vigore urgente è espressamente motivata dall’esigenza di garantire rapidamente certezza del diritto ai partecipanti al mercato.
Disposizioni principali
Proroga della data di decorrenza per i contratti del regolamento delegato (UE) 2015/2205
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2205. Per i contratti derivati OTC di cui all’allegato di tale regolamento, nei confronti del paese terzo interessato, la data è fissata al 30 giugno 2025 se non è stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento.
Proroga della data di decorrenza per i contratti del regolamento delegato (UE) 2016/592
L’articolo 2 introduce la medesima sostituzione nell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/592. Anche per questi contratti derivati OTC l’obbligo di compensazione viene differito al 30 giugno 2025 in assenza di decisione di equivalenza ex articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
Proroga della data di decorrenza per i contratti del regolamento delegato (UE) 2016/1178
L’articolo 3 apporta la stessa modifica all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1178, differendo al 30 giugno 2025 l’applicazione dell’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC rilevanti, in assenza di decisione di equivalenza.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 25 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2067
- Regolamento · 25 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2076
- Regolamento · 25 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2093
- Regolamento · 25 ott 2022Regolamento (UE) 2023/314
- Regolamento · 24 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2034
- Regolamento · 24 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2042
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →