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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2067

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2067 della Commissione del 25 ottobre 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, in via urgente, la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione europea. Le modifiche riflettono l’evoluzione della situazione epidemiologica in vari Stati membri, in particolare Germania, Italia e Polonia, e si basano sui criteri scientifici e sugli orientamenti UE richiamati dal regolamento 2021/605. L’atto sostituisce integralmente l’allegato I di tale regolamento, ridefinendo le zone I, II e III e incidendo quindi sui regimi di controllo e sui movimenti degli animali e dei relativi prodotti.

Modifica dell’elenco delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, in concreto, alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, come sostituito dal presente regolamento. Riguarda le misure speciali di controllo della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici, con effetti sulle movimentazioni di animali e prodotti di origine animale nelle zone soggette a restrizioni I, II e III. Il testo ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento 2021/605. Non disciplina altri settori o soggetti oltre a quelli connessi alla sanità animale e alla regionalizzazione delle zone infette o a rischio.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento interviene in un contesto di evoluzione rapida della peste suina africana nell’Unione europea, malattia virale che colpisce suini detenuti e selvatici e che può incidere in modo significativo sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti. La Commissione aggiorna la delimitazione delle zone soggette a restrizioni nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, applicando criteri epidemiologici, scientifici e internazionali e tenendo conto delle indicazioni del comitato permanente competente.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. I considerando richiamano il quadro delle norme di sanità animale dell’Unione e precisano che le zone soggette a restrizioni I, II e III devono essere aggiornate in funzione della situazione epidemiologica, del rischio di diffusione e delle valutazioni delle autorità nazionali. Sono menzionati anche il regolamento delegato (UE) 2020/689 e il regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplinano rispettivamente classificazione dei casi sospetti/confermati e misure in caso di focolai in animali selvatici.

Ragioni delle modifiche territoriali

Le modifiche riflettono, in particolare:

  • l’evoluzione della situazione epidemiologica in alcuni Stati membri interessati;
  • nuovi focolai in suini selvatici in Germania, soprattutto nel Brandeburgo, che impongono un riallineamento dei confini delle zone I e II;
  • il miglioramento della situazione in alcune zone della Polonia, che consente in taluni casi la riclassificazione o la soppressione di zone;
  • la situazione in Italia, dove la provincia di Rieti/Lazio non richiede più il mantenimento delle zone soggette a restrizioni I e II sulla base delle informazioni trasmesse dall’autorità competente;
  • l’esigenza di prevenire perturbazioni ingiustificate degli scambi e di mantenere delimitazioni coerenti con il rischio effettivo.

Ambito delle zone soggette a restrizioni I

La Parte I dell’allegato sostituito elenca le zone soggette a restrizioni I nei seguenti Stati membri: Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia. Le unità territoriali sono definite in modo estremamente puntuale, spesso per comuni, frazioni, municipalità o porzioni di territorio identificate tramite strade, fiumi, linee ferroviarie o confini amministrativi.

Per la Germania, le zone I riguardano in particolare ampie porzioni del Brandeburgo e di altri Länder collegati all’area di rischio. Per l’Italia, la zona I comprende aree del Piemonte, della Liguria e del Lazio. Per la Polonia, sono elencate numerose aree in diversi voivodati, con molte delimitazioni parziali di comuni e distretti. Anche altri Stati membri presentano delimitazioni territoriali specifiche, come l’Estonia, la Grecia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria e la Slovacchia.

Ambito delle zone soggette a restrizioni II

La Parte II individua le zone soggette a restrizioni II per Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia. In vari casi si tratta di aree molto estese, talvolta coincidenti con intere regioni o con vaste porzioni regionali.

Per l’Italia, la Parte II include zone in Piemonte, Liguria e Lazio, con una delimitazione che, per il Lazio, riguarda l’area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi della ASL RM1. Per la Germania, la parte II si concentra su ampie aree del Brandeburgo, della Sassonia, del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, dell’Uckermark e di altri territori. Per l’Estonia, la zona II coincide con il territorio della Repubblica estone, ad eccezione di Hiiu maakond; per la Lettonia e la Lituania sono individuate numerose unità amministrative. La Polonia e l’Ungheria presentano un’elevata frammentazione territoriale con elenchi di distretti, comuni e unità di gestione venatoria.

Ambito delle zone soggette a restrizioni III

La Parte III elenca le zone soggette a restrizioni III in Bulgaria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Per l’Italia, la zona III coincide con l’intero territorio della Sardegna. Per la Romania, la Parte III copre un elenco molto ampio di județe e la zona di Bucarest; per la Polonia e la Slovacchia sono individuate numerose aree connessi a specifici focolai o a situazioni di elevato rischio.

Le zone III rappresentano il livello di restrizione più elevato nell’impianto dell’allegato e sono definite in funzione della persistenza del rischio epidemiologico e della presenza della malattia nel territorio interessato.

Effetti pratici per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del comparto agroalimentare, il regolamento ha rilievo soprattutto perché aggiorna i vincoli alla movimentazione di suini, cinghiali e prodotti di origine animale provenienti dalle aree ricadenti nelle diverse categorie di restrizione. L’effetto pratico è la necessità di verificare, caso per caso, la collocazione territoriale dell’allevamento, del macello o del luogo di origine rispetto alle nuove mappe dell’allegato I del regolamento 2021/605. Il rispetto delle zone I, II e III continua a essere funzionale all’applicazione delle misure di controllo previste dal diritto UE in materia di sanità animale.

Entrata in vigore

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’urgenza connessa alla rapida evoluzione della situazione epidemiologica.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento 2021/605

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. In tal modo vengono aggiornate le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in base alla situazione epidemiologica più recente.

Criteri e motivazione delle modifiche territoriali

Nei considerando si precisa che la delimitazione delle zone tiene conto della situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro interessato, del rischio di ulteriore diffusione, di principi e criteri scientificamente validi per la regionalizzazione e degli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente. Sono richiamate anche le norme WOAH e le giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.

Riorganizzazione delle zone in Germania, Italia e Polonia

Il regolamento ridefinisce i confini delle zone soggette a restrizioni in Germania, Italia e Polonia: in Germania vengono aggiornate le zone in Brandeburgo, con ampliamenti e nuove delimitazioni a seguito di nuovi focolai nei suini selvatici; in Italia viene soppressa la zona di Rieti/Lazio e il testo dell’allegato elenca le nuove zone in Piemonte, Liguria e Lazio; in Polonia alcune aree passano da zona III a zona II o vengono soppresse, mentre altre nuove porzioni territoriali sono istituite come zone I o II, in ragione dell’evoluzione epidemiologica.

Zone soggette a restrizioni I

La Parte I dell’allegato elenca le zone soggette a restrizioni I per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia. Per ciascuno Stato membro sono indicate le unità territoriali interessate (province, comuni, municipalità, distretti o porzioni di essi), con descrizioni dettagliate dei confini territoriali.

Zone soggette a restrizioni II

La Parte II dell’allegato elenca le zone soggette a restrizioni II per Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia. In particolare, per l’Italia sono ricomprese nuove zone in Piemonte, Liguria e nell’area della ASL RM1 nel Lazio; per altri Stati membri sono individuate aree molto estese, spesso coincidenti con intere regioni o gruppi di comuni, secondo il livello di rischio epidemiologico.

Zone soggette a restrizioni III

La Parte III dell’allegato elenca le zone soggette a restrizioni III per Bulgaria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Per l’Italia, la zona III coincide con l’intero territorio della Sardegna. Per gli altri Stati membri sono indicate regioni, distretti o comuni specifici, in alcuni casi con esclusioni di aree già ricomprese in altre zone.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale sottolinea l’urgenza di rendere operative le modifiche il prima possibile, in ragione della situazione epidemiologica dinamica nell’Unione.

Come è indicizzato

Materiesanità animalezootecniamovimentazione di animaliprevenzione e controllo delle malattie animalicommercio intraue di prodotti di origine animale

Testo integrale

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