Regolamento (UE) 2023/314
Regolamento delegato (UE) 2023/314 della Commissione del 25 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda la data di applicazione di talune procedure di gestione del rischio per lo scambio di garanzie (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2023/314 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 per rinviare ulteriormente l’applicazione di taluni requisiti in materia di margini bilaterali per i contratti derivati OTC infragruppo non compensati centralmente. Il rinvio è giustificato dall’assenza, per alcune giurisdizioni di paesi terzi, di una decisione di equivalenza ex articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, e mira a evitare effetti economici negativi per le controparti dell’Unione. Il nuovo termine fissato è il 30 giugno 2025, salvo sopravvenuta adozione della decisione di equivalenza pertinente.
Differimento al 30 giugno 2025 dell’applicazione di taluni requisiti sui margini bilaterali per contratti derivati OTC infragruppo non compensati mediante controparte centrale quando una controparte è stabilita nell’Unione e l’altra in un paese terzo.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti finanziarie e, per i profili richiamati dal regolamento delegato (UE) 2016/2251, ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, con una controparte stabilita nell’Unione e l’altra in un paese terzo. Interviene esclusivamente sulle date di applicazione delle esenzioni/differimenti previsti dagli articoli 36, paragrafo 2, lettera a), e 37, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/2251, in assenza di una decisione di equivalenza adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo interessato.
Regolamento delegato (UE) 2023/314: proroga dell’applicazione di taluni requisiti sui margini per derivati OTC infragruppo
Il regolamento delegato (UE) 2023/314 interviene sul quadro delle tecniche di attenuazione del rischio per i derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2016/2251. La modifica riguarda esclusivamente il differimento dell’applicazione di taluni requisiti in materia di margini bilaterali per operazioni infragruppo con una controparte stabilita nell’Unione e l’altra in un paese terzo.
Contesto normativo e finalità
L’atto si inserisce nell’ambito del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), in particolare dell’articolo 11, paragrafo 3, relativo alle procedure di gestione del rischio, e dell’articolo 13, paragrafo 2, che prevede decisioni di equivalenza per talune giurisdizioni di paesi terzi. La Commissione rileva che il rinvio originario previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/2251 era giustificato dall’esigenza di evitare l’applicazione dei requisiti di margine prima dell’adozione di un atto di esecuzione per la giurisdizione interessata; poiché permangono iniziative di analisi verso ulteriori paesi terzi e l’applicazione immediata potrebbe determinare effetti economici negativi per le controparti dell’Unione, viene disposto un ulteriore differimento.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento riguarda le controparti finanziarie che concludono contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, in particolare quando tali contratti sono stipulati tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo. La disciplina tocca i casi in cui una controparte è stabilita nell’Unione e l’altra in un paese terzo.
Modifiche al regolamento delegato (UE) 2016/2251
L’articolo 1 sostituisce:
- l’articolo 36, paragrafo 2, lettera a),
- l’articolo 37, paragrafo 3, lettera a).
In entrambi i casi, la nuova data di applicazione dei requisiti è fissata al 30 giugno 2025, ma solo se non sia stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo interessato.
Effetti pratici per gli operatori
Per i professionisti del settore, la modifica comporta che, fino al 30 giugno 2025, i requisiti di margine bilaterale per i contratti derivati OTC infragruppo transfrontalieri interessati restano differiti, salvo intervento anticipato di equivalenza per la specifica giurisdizione estera. L’atto non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma sposta in avanti il momento di applicazione di obblighi già previsti dal quadro EMIR di secondo livello.
Entrata in vigore e valore giuridico
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica delle date di applicazione dei margini bilaterali
Gli articoli 36, paragrafo 2, lettera a), e 37, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/2251 sono sostituiti prevedendo che i requisiti si applichino dal 30 giugno 2025, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo interessato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Ragioni dell’intervento
La Commissione evidenzia che l’applicazione immediata dei requisiti di margine bilaterale ai contratti OTC infragruppo con una controparte UE e una in paese terzo, in assenza degli atti di esecuzione previsti dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, avrebbe un impatto economico negativo; per questo motivo ritiene opportuno un ulteriore differimento.
Come è indicizzato
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