Cassazione Civile, Ordinanza n. 15529/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di ispezione presso una banca, la Consob aveva irrogato a un componente del consiglio di amministrazione una sanzione pecuniaria per omissioni informative nei prospetti di base 2014 e 2015: in particolare, per non aver indicato la sussistenza, l’entità e gli effetti del cosiddetto "capitale finanziato", ossia dei finanziamenti concessi alla clientela per sottoscrivere o acquistare azioni della banca, così da impedire agli investitori una corretta valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’emittente e dei prodotti offerti. L’interessato aveva proposto opposizione davanti alla Corte d’appello, che l’aveva respinta. In cassazione il ricorrente ha articolato quattordici motivi, tra cui: difetto di giurisdizione del giudice ordinario e illegittimità costituzionale della disciplina dell’opposizione; violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancata concessione di termine, limitazioni all’accesso agli atti e mancata audizione personale; decadenza della Consob per superamento del termine di 180 giorni e per asserita tardività del procedimento; erronea esclusione della retroattività della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015; contestazione della natura non penale della sanzione; censura sulla qualificazione dell’illecito come colposo; violazione delle regole di imputazione della responsabilità degli amministratori non esecutivi e delle circolari Banca d’Italia; doglianze sulla prova presuntiva e sulla presunzione di colpa; censura sulla liquidazione delle spese a favore di Consob. Nella memoria finale è stato inoltre chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha confermato che l’opposizione alle sanzioni Consob appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; che non vi è stata violazione del diritto di difesa né del contraddittorio procedimentale; che il termine di 180 giorni decorre dall’accertamento completo dell’illecito e che non operava la decadenza invocata; che la disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015 non si applica retroattivamente alle violazioni anteriori alle relative disposizioni attuative; che le sanzioni irrogate per violazioni dell’art. 94 TUF non hanno natura penale; che la responsabilità degli amministratori non esecutivi di banche richiede un dovere di agire informati e di attivarsi in presenza di segnali d’allarme, con presunzione di colpa superabile solo con prova contraria; che la sanzione era stata correttamente confermata sulla base delle omissioni informative e della conoscenza o conoscibilità del fenomeno del "capitale finanziato"; che le spese di lite erano legittimamente poste a carico del ricorrente. È stata anche respinta l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indica i diversi vizi dedotti in cassazione; la Corte li ha scrutinati e per lo più ritenuti infondati o inammissibili.
art. 195 TUF
l’opposizione alle sanzioni Consob appartiene al giudice ordinario; il termine di 180 giorni decorre dall’accertamento completo del fatto; il procedimento garantisce un contraddittorio di tipo procedimentale; non è stata ravvisata violazione delle garanzie procedurali.
art. 194-bis TUF
richiamato come sanzione di nuova introduzione non applicabile ratione temporis alla fattispecie.
art. 94 TUF
la violazione è consistita nell’omessa indicazione nei prospetti informativi delle informazioni sul "capitale finanziato"; la Corte ha ritenuto corretta la contestazione ex comma 2 e solo marginale il richiamo al comma 7.
art. 191 TUF
norma sanzionatoria richiamata nella contestazione; la Corte ha escluso che la condotta fosse sanzionabile solo a titolo di dolo, affermando la rilevanza anche della colpa nell’illecito amministrativo.
d.lgs. n. 72 del 2015
le modifiche alla parte V del TUF si applicano solo alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni attuative; non opera la retroattività della disciplina più favorevole.
art. 2381 c.c.
gli amministratori privi di deleghe hanno dovere di agire informati, chiedere informazioni e contribuire al controllo della gestione.
art. 2392 c.c.
gli amministratori rispondono per omessa attivazione in presenza di fatti pregiudizievoli conoscibili o conosciuti; la responsabilità non è oggettiva ma dipende da inerzia colpevole.
art. 53 d.lgs. n. 385 del 1993
nell’ambito bancario fonda doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione, anche verso i consiglieri non esecutivi.
art. 3 l. n. 689 del 1981
pone una presunzione di colpa a carico dell’autore dell’illecito amministrativo; è il trasgressore a dover provare di aver agito senza colpa.
art. 14 l. n. 689 del 1981
richiamato come termine generale di contestazione applicabile anche ai procedimenti sanzionatori TUF.
art. 19 l. n. 689 del 1981
non disciplina un termine finale generale per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, ma l’efficacia della misura cautelare.
art. 15 l. n. 689 del 1981
invocato dal ricorrente in tema di accesso agli atti e contraddittorio, ma senza accoglimento della censura.
art. 91 c.p.c.
consente la rifusione delle spese di lite, comprensive dei compensi, quando la P.A. sia assistita da un difensore tecnico iscritto all’albo.
art. 111 Cost.
invocato per censurare la giurisdizione e il giusto processo, ma la Corte ha escluso la violazione.
art. 113 Cost.
richiamato in relazione alla tutela contro gli atti della P.A.; la Corte non ha accolto la questione di costituzionalità proposta.
art. 24 Cost.
invocato per il diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto sufficiente il contraddittorio procedimentale previsto dalla disciplina speciale.
art. 117 Cost.
richiamato per il presunto contrasto con la CEDU; la Corte ha escluso i profili di illegittimità prospettati.
art. 6 CEDU
non ritenuto ostativo alla disciplina applicata, poiché la sanzione in esame non è stata qualificata come sostanzialmente penale.
art. 7 CEDU
invocato in tema di retroattività e favor rei, ma la Corte ha escluso l’applicazione del principio alla sanzione amministrativa in esame.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE
richiamato in tema di giusto processo e difesa; la Corte ha escluso che le garanzie europee imponessero un esito diverso.
art. 49 Carta dei diritti fondamentali UE
invocato per la retroattività della legge più favorevole; la Corte ha negato l’estensione alla sanzione amministrativa oggetto di causa.
art. 52 Carta dei diritti fondamentali UE
richiamato dal ricorrente nel tentativo di fondare l’applicazione del favor rei; la Corte non ha aderito alla tesi.
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è necessario solo in presenza di dubbio interpretativo effettivo; nella specie è stato escluso.
art. 2048 c.c.
non citato come fondamento decisorio, ma richiamato solo indirettamente nella tassonomia non applicabile.
Massime di principio
- L’opposizione alle sanzioni amministrative Consob non è un mero gravame avverso l’atto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione piena sulla fondatezza della pretesa sanzionatoria, da celebrarsi davanti al giudice ordinario quando la legge non disponga diversamente.
- Nei procedimenti sanzionatori in materia finanziaria, il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell’attività istruttoria e di accertamento, non dalla mera acquisizione della notizia del fatto.
- L’art. 3 l. n. 689/1981 introduce una presunzione di colpa dell’autore dell’illecito amministrativo: accertata dall’amministrazione la fattispecie tipica e la riferibilità della condotta, spetta al trasgressore dimostrare di aver agito senza colpa o di essersi trovato nell’impossibilità non imputabile di attivarsi.
- Nel settore bancario, gli amministratori non esecutivi non possono restare passivi invocando la mancanza di deleghe: hanno un dovere di agire informati, di vigilare sui segnali d’allarme e di attivarsi per impedire o attenuare fatti pregiudizievoli.
- Le circolari e le regole di vigilanza bancaria rafforzano i doveri del consiglio di amministrazione, ma non eliminano né sostituiscono i doveri posti dalle norme codicistiche; non consentono una preventiva deresponsabilizzazione degli amministratori non esecutivi.
- La responsabilità dell’amministratore non esecutivo per omissioni informative o gestorie non è oggettiva: richiede la prova di segnali di allarme percepibili, dell’inerzia colpevole e del nesso causale tra omissione e violazione.
- Le sanzioni amministrative Consob per omissioni nei prospetti di offerta al pubblico, diverse da quelle per abusi di mercato ritenute sostanzialmente penali, restano soggette al principio del tempus regit actum e non alla retroattività della disciplina più favorevole in assenza di espressa previsione.
- Il contraddittorio nel procedimento sanzionatorio Consob, per la disciplina applicabile alla vicenda, ha natura procedimentale e non processuale: non è necessaria l’audizione personale dell’incolpato se la legge garantisce un congruo termine per memorie e difese scritte.
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