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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15529/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di ispezione presso una banca, la Consob aveva irrogato a un componente del consiglio di amministrazione una sanzione pecuniaria per omissioni informative nei prospetti di base 2014 e 2015: in particolare, per non aver indicato la sussistenza, l’entità e gli effetti del cosiddetto "capitale finanziato", ossia dei finanziamenti concessi alla clientela per sottoscrivere o acquistare azioni della banca, così da impedire agli investitori una corretta valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’emittente e dei prodotti offerti. L’interessato aveva proposto opposizione davanti alla Corte d’appello, che l’aveva respinta. In cassazione il ricorrente ha articolato quattordici motivi, tra cui: difetto di giurisdizione del giudice ordinario e illegittimità costituzionale della disciplina dell’opposizione; violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancata concessione di termine, limitazioni all’accesso agli atti e mancata audizione personale; decadenza della Consob per superamento del termine di 180 giorni e per asserita tardività del procedimento; erronea esclusione della retroattività della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015; contestazione della natura non penale della sanzione; censura sulla qualificazione dell’illecito come colposo; violazione delle regole di imputazione della responsabilità degli amministratori non esecutivi e delle circolari Banca d’Italia; doglianze sulla prova presuntiva e sulla presunzione di colpa; censura sulla liquidazione delle spese a favore di Consob. Nella memoria finale è stato inoltre chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha confermato che l’opposizione alle sanzioni Consob appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; che non vi è stata violazione del diritto di difesa né del contraddittorio procedimentale; che il termine di 180 giorni decorre dall’accertamento completo dell’illecito e che non operava la decadenza invocata; che la disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015 non si applica retroattivamente alle violazioni anteriori alle relative disposizioni attuative; che le sanzioni irrogate per violazioni dell’art. 94 TUF non hanno natura penale; che la responsabilità degli amministratori non esecutivi di banche richiede un dovere di agire informati e di attivarsi in presenza di segnali d’allarme, con presunzione di colpa superabile solo con prova contraria; che la sanzione era stata correttamente confermata sulla base delle omissioni informative e della conoscenza o conoscibilità del fenomeno del "capitale finanziato"; che le spese di lite erano legittimamente poste a carico del ricorrente. È stata anche respinta l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indica i diversi vizi dedotti in cassazione; la Corte li ha scrutinati e per lo più ritenuti infondati o inammissibili.

  • art. 195 TUF

    l’opposizione alle sanzioni Consob appartiene al giudice ordinario; il termine di 180 giorni decorre dall’accertamento completo del fatto; il procedimento garantisce un contraddittorio di tipo procedimentale; non è stata ravvisata violazione delle garanzie procedurali.

  • art. 194-bis TUF

    richiamato come sanzione di nuova introduzione non applicabile ratione temporis alla fattispecie.

  • art. 94 TUF

    la violazione è consistita nell’omessa indicazione nei prospetti informativi delle informazioni sul "capitale finanziato"; la Corte ha ritenuto corretta la contestazione ex comma 2 e solo marginale il richiamo al comma 7.

  • art. 191 TUF

    norma sanzionatoria richiamata nella contestazione; la Corte ha escluso che la condotta fosse sanzionabile solo a titolo di dolo, affermando la rilevanza anche della colpa nell’illecito amministrativo.

  • d.lgs. n. 72 del 2015

    le modifiche alla parte V del TUF si applicano solo alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni attuative; non opera la retroattività della disciplina più favorevole.

  • art. 2381 c.c.

    gli amministratori privi di deleghe hanno dovere di agire informati, chiedere informazioni e contribuire al controllo della gestione.

  • art. 2392 c.c.

    gli amministratori rispondono per omessa attivazione in presenza di fatti pregiudizievoli conoscibili o conosciuti; la responsabilità non è oggettiva ma dipende da inerzia colpevole.

  • art. 53 d.lgs. n. 385 del 1993

    nell’ambito bancario fonda doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione, anche verso i consiglieri non esecutivi.

  • art. 3 l. n. 689 del 1981

    pone una presunzione di colpa a carico dell’autore dell’illecito amministrativo; è il trasgressore a dover provare di aver agito senza colpa.

  • art. 14 l. n. 689 del 1981

    richiamato come termine generale di contestazione applicabile anche ai procedimenti sanzionatori TUF.

  • art. 19 l. n. 689 del 1981

    non disciplina un termine finale generale per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, ma l’efficacia della misura cautelare.

  • art. 15 l. n. 689 del 1981

    invocato dal ricorrente in tema di accesso agli atti e contraddittorio, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 91 c.p.c.

    consente la rifusione delle spese di lite, comprensive dei compensi, quando la P.A. sia assistita da un difensore tecnico iscritto all’albo.

  • art. 111 Cost.

    invocato per censurare la giurisdizione e il giusto processo, ma la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 113 Cost.

    richiamato in relazione alla tutela contro gli atti della P.A.; la Corte non ha accolto la questione di costituzionalità proposta.

  • art. 24 Cost.

    invocato per il diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto sufficiente il contraddittorio procedimentale previsto dalla disciplina speciale.

  • art. 117 Cost.

    richiamato per il presunto contrasto con la CEDU; la Corte ha escluso i profili di illegittimità prospettati.

  • art. 6 CEDU

    non ritenuto ostativo alla disciplina applicata, poiché la sanzione in esame non è stata qualificata come sostanzialmente penale.

  • art. 7 CEDU

    invocato in tema di retroattività e favor rei, ma la Corte ha escluso l’applicazione del principio alla sanzione amministrativa in esame.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE

    richiamato in tema di giusto processo e difesa; la Corte ha escluso che le garanzie europee imponessero un esito diverso.

  • art. 49 Carta dei diritti fondamentali UE

    invocato per la retroattività della legge più favorevole; la Corte ha negato l’estensione alla sanzione amministrativa oggetto di causa.

  • art. 52 Carta dei diritti fondamentali UE

    richiamato dal ricorrente nel tentativo di fondare l’applicazione del favor rei; la Corte non ha aderito alla tesi.

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è necessario solo in presenza di dubbio interpretativo effettivo; nella specie è stato escluso.

  • art. 2048 c.c.

    non citato come fondamento decisorio, ma richiamato solo indirettamente nella tassonomia non applicabile.

Massime di principio

  • L’opposizione alle sanzioni amministrative Consob non è un mero gravame avverso l’atto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione piena sulla fondatezza della pretesa sanzionatoria, da celebrarsi davanti al giudice ordinario quando la legge non disponga diversamente.
  • Nei procedimenti sanzionatori in materia finanziaria, il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell’attività istruttoria e di accertamento, non dalla mera acquisizione della notizia del fatto.
  • L’art. 3 l. n. 689/1981 introduce una presunzione di colpa dell’autore dell’illecito amministrativo: accertata dall’amministrazione la fattispecie tipica e la riferibilità della condotta, spetta al trasgressore dimostrare di aver agito senza colpa o di essersi trovato nell’impossibilità non imputabile di attivarsi.
  • Nel settore bancario, gli amministratori non esecutivi non possono restare passivi invocando la mancanza di deleghe: hanno un dovere di agire informati, di vigilare sui segnali d’allarme e di attivarsi per impedire o attenuare fatti pregiudizievoli.
  • Le circolari e le regole di vigilanza bancaria rafforzano i doveri del consiglio di amministrazione, ma non eliminano né sostituiscono i doveri posti dalle norme codicistiche; non consentono una preventiva deresponsabilizzazione degli amministratori non esecutivi.
  • La responsabilità dell’amministratore non esecutivo per omissioni informative o gestorie non è oggettiva: richiede la prova di segnali di allarme percepibili, dell’inerzia colpevole e del nesso causale tra omissione e violazione.
  • Le sanzioni amministrative Consob per omissioni nei prospetti di offerta al pubblico, diverse da quelle per abusi di mercato ritenute sostanzialmente penali, restano soggette al principio del tempus regit actum e non alla retroattività della disciplina più favorevole in assenza di espressa previsione.
  • Il contraddittorio nel procedimento sanzionatorio Consob, per la disciplina applicabile alla vicenda, ha natura procedimentale e non processuale: non è necessaria l’audizione personale dell’incolpato se la legge garantisce un congruo termine per memorie e difese scritte.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaGiurisdizioneImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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