Sentenza del 21/02/2019 n. 926 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecaria E Catastale - Atto di trasferimento - Verbale di inefficacia totale dell'atto di trasferimento - Annullamento dell'atto di rettifica - Applicazione dell'art. 38, co. 2, D.P.R. n. 131/1986 - Nozione di "nullità" dell'atto negoziale - Inesistenza del fondamento della pretesa impositiva - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione dell’art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 a seguito della dichiarazione di inefficacia totale dell’atto di trasferimento e dell’annullamento del relativo atto di rettifica. Il trasferimento della proprietà non si era perfezionato per mancanza dell’accordo delle parti; pertanto, l’atto negoziale era privo di efficacia sostanziale e non risultava configurabile un valido presupposto per l’imposizione. Il contribuente sosteneva quindi che l’imposta dovesse essere restituita, fatta salva la misura fissa, poiché l’atto era stato dichiarato nullo o annullato con sentenza passata in giudicato per causa non imputabile alle parti e non era suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta priva di fondamento, poiché non si era verificato alcun trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile. In presenza di un atto dichiarato nullo o annullato alle condizioni previste dall’art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, l’imposta versata deve essere restituita per la parte eccedente la misura fissa. Ne consegue l’annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione e il riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta eccedente.
Norme richiamate
Art. 38, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
L’imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l’atto sia dichiarato nullo o annullato per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato, e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
La restituzione dell’imposta, limitatamente alla parte eccedente la misura fissa, è ammessa quando l’atto sia definitivamente dichiarato nullo o annullato per una causa non imputabile alle parti e non possa essere successivamente sanato o confermato.
Massime di principio
- Quando un atto di trasferimento immobiliare viene definitivamente dichiarato nullo, annullato o totalmente inefficace per una causa non imputabile alle parti, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale versata in misura proporzionale può essere chiesta a rimborso per la parte eccedente la misura fissa.
- La restituzione dell’imposta presuppone una pronuncia passata in giudicato e l’impossibilità di ratificare, convalidare o confermare l’atto.
- Se manca l’accordo delle parti e quindi non si è verificato alcun trasferimento della proprietà, viene meno il presupposto giuridico della pretesa impositiva e l’Amministrazione non può fondare l’imposizione su un trasferimento mai perfezionato.
- La qualificazione formale dell’atto non è sufficiente: ai fini fiscali occorre verificare se l’atto abbia prodotto effettivamente gli effetti traslativi che giustificano l’imposta.
- La regola non implica necessariamente il rimborso integrale di ogni importo versato, poiché l’art. 38, comma 2, conserva l’imposta dovuta nella misura fissa.
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