Cassazione Penale, Sentenza n. 14786/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano che aveva riqualificato e condannato l'imputata per il reato di associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.) a quattro anni di reclusione. Il difensore contestava: (i) manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 192 c.p.p. e 270-bis c.p., sostenendo che le prove non giustificavano la partecipazione associativa ma solo mera istigazione (art. 302 c.p.); (ii) violazione dei principi di diritto sulla configurabilità dell'associazione terroristica, rilevando l'assenza di contatti concreti e la natura prevalentemente virtuale dei rapporti dell'imputata (contatti soprattutto con altre donne non indagate); (iii) errori nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e nella valutazione della mancata collaborazione, nonché che la valutazione dei contatti con il marito e terzi non provava una notorietà bilaterale associazione/associato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha confermato che la valutazione del merito (accertamento dei fatti e delle prove) spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di diritto. La Corte ha ritenuto che la Corte d'assise d'appello abbia correttamente applicato i principi di diritto: ha accertato l'esistenza di una struttura anche 'rudimentale' (i "Leoni dei Balcani" come cellula periferica dell'ISIS) e l'effettivo apporto dell'imputata, comprovato dall'analisi del materiale del suo cellulare (canale Telegram coamministrato, profili e materiale jihadista, proselitismo, contatti con mogli/parenti di militanti, facilitazione di contatti e promesse di supporto). Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della "notorietà bilaterale" sulla base degli atti pervenuti dall'autorità tedesca (ordine europeo di indagine) e di altre risultanze internazionali. Infine ha respinto il motivo sulle attenuanti generiche, ricordando la discrezionalità del giudice di merito e la necessità di motivazione solo sulle ragioni ostative.
Norme richiamate
art. 270-bis cod. pen.
Il reato è integrato anche da strutture organizzative 'rudimentali' purché effettive; per la partecipazione ad associazioni terroristiche internazionali (es. ISIS) è sufficiente la condivisione ideologica con serietà di propositi e un contatto, anche flebile o mediato, che renda consapevole la struttura dell'adesione dell'individuo; non è necessario l'avvio materiale del programma criminoso.
art. 302 cod. pen.
Rilevato come reato meno grave (istigazione), ma la Corte ha ritenuto che i fatti e le condotte contestate andassero oltre la mera istigazione affermando la sussistenza di una partecipazione organizzativa.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'onere motivazionale sull'apprezzamento della prova; la Cassazione ha ricordato che non è ammessa in sede di legittimità una rivalutazione di fatto delle risultanze e che la contestazione della motivazione si traduceva in richiesta di nuovo apprezzamento probatorio, inammissibile.
art. 62-bis cod. pen.
Sull'applicazione (o diniego) delle attenuanti generiche la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito: il diniego è legittimo se motivato con riferimento a ragioni ostative (qui rilevata l'intensità del dolo e la particolare offensività e reiterazione della condotta).
Massime di principio
- La configurazione del reato di associazione con finalità di terrorismo può fondarsi anche su strutture organizzative "rudimentali" e su modalità di partecipazione 'a rete' o fluide; non è sempre necessario provare piani attentatori concreti.
- Per distinguere mera propaganda/istigazione da partecipazione associativa è necessario dimostrare un collegamento effettivo, anche se flebile o mediato, tra il singolo e la struttura terroristica, che renda la struttura consapevole dell'adesione.
- Materiale reperito su dispositivi digitali (coamministrazione di canali Telegram, diffusione sistematica di materiale jihadista, attività di proselitismo, facilitazione di contatti e supporti logistici) può costituire prova idonea a dimostrare la partecipazione all'associazione terroristica.
- Le comunicazioni e gli atti di indagine provenienti da autorità straniere (ordine europeo di indagine, documentazione estera) possono essere valutati come elementi decisivi per la "notorietà bilaterale" e per ricostruire collegamenti tra l'imputato e ambienti radicali esterni.
- In sede di cassazione non è consentita una riconsiderazione globale delle prove o una diversa rivalutazione dei fatti: il sindacato è limitato ai vizi di diritto o a palese illogicità/mancanza della motivazione.
- La non concessione delle attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito: è legittima se il diniego è adeguatamente motivato con riferimento a elementi ostativi.
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