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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 5716 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo indeducibili i costi e non detraibile l'IVA relativi a cinque fatture emesse dalla capogruppo per attività pubblicitarie e uso del marchio. Il motivo decisivo del ricorso riguardava però un vizio processuale: l'appello dell'Ufficio era stato notificato a un soggetto con nome diverso dal difensore domiciliatario della società, sebbene presso lo stesso indirizzo dello studio indicato negli atti di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto la notificazione dell'appello nulla, ma non inesistente, poiché l'atto era stato comunque consegnato presso il corretto domicilio eletto e a una persona avente un qualche collegamento con la destinataria. Ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbiti gli altri, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che dovrà rinnovare la notificazione dell'appello ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento per violazioni processuali.

  • Art. 111, comma 2, Costituzione

    Richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo e del corretto contraddittorio.

  • Art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Disciplina le modalità di proposizione e notificazione dell'appello nel processo tributario, imponendo il rispetto delle regole del contraddittorio.

  • Artt. 16, 17 e 20, D.Lgs. 546/1992

    Regolano, nel processo tributario, le comunicazioni e notificazioni degli atti, il domicilio e la rappresentanza processuale.

  • Art. 291 c.p.c.

    Prevede la rinnovazione della notificazione nulla, consentendo di sanare il vizio e assicurare la regolare prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto processuale è inesistente solo quando manca del tutto una consegna riconducibile allo schema legale, ad esempio perché l'atto è consegnato a una persona e in un luogo totalmente estranei al destinatario.
  • Se l'atto è consegnato presso il corretto domicilio eletto, ma vi è un errore nel nome del destinatario o del difensore, la notificazione tende a essere qualificata come nulla e non inesistente, purché sussista un qualche collegamento tra luogo, persona e destinatario.
  • La nullità della notificazione non comporta necessariamente la perdita definitiva del diritto di impugnazione: il giudice deve normalmente consentirne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • In presenza di una notificazione viziata, la sentenza emessa nel grado successivo può essere cassata per violazione del contraddittorio, con rinvio al giudice competente per la rinnovazione dell'atto e la nuova trattazione della causa.
  • La Corte non ha deciso nel merito la deducibilità dei costi pubblicitari o la detraibilità dell'IVA: tali questioni sono rimaste assorbite e dovranno essere eventualmente riesaminate dal giudice del rinvio.

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