Circolare Inail n. 20 del 18 aprile 2018
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina per il 2018 i minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi Inail, distinguendo tra premi ordinari, retribuzioni convenzionali, retribuzione di ragguaglio e premi speciali unitari. Vengono aggiornati gli importi in base alla rivalutazione Istat e vengono riepilogate le regole applicative per le principali categorie di lavoratori, con indicazione dei casi in cui opera il minimale giornaliero generale e di quelli esclusi o disciplinati da regole speciali. La circolare riporta inoltre i nuovi importi per il settore pesca, per i lavoratori all’estero, per i part-time, i parasubordinati, gli sportivi professionisti, i volontari e gli allievi dei corsi IeFP.
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2018
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi – anno 2018
La circolare disciplina, per l’anno 2018, l’aggiornamento dei limiti minimi di retribuzione imponibile da assumere per il calcolo dei premi assicurativi Inail. Il documento distingue tra premi ordinari, retribuzioni convenzionali, retribuzione di ragguaglio e premi speciali unitari, indicando per ciascuna categoria di lavoratori i criteri di determinazione della base imponibile e i relativi importi aggiornati.
Quadro generale e criteri di determinazione
La base di calcolo del premio assicurativo ordinario deriva dalla combinazione tra:
- il tasso di premio previsto dalla tariffa per la lavorazione assicurata;
- l’ammontare delle retribuzioni.
La retribuzione imponibile può essere:
- effettiva;
- convenzionale;
- di ragguaglio.
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione effettiva deve essere adeguata ai minimi previsti dalla legge quando risulti inferiore. Il criterio generale è quello di applicare, come base imponibile minima, l’importo più elevato tra:
- il minimale contrattuale;
- il minimale di retribuzione giornaliera.
La circolare precisa che, per il 2018, il minimale giornaliero generale è pari a euro 48,20, importo ottenuto in applicazione della rivalutazione Istat dell’1,1% e corrispondente a euro 1.253,20 mensili calcolati su 26 giorni lavorativi.
Retribuzione effettiva: casi particolari ed esclusioni
La circolare indica che alcune fattispecie non seguono il criterio generale dell’adeguamento al minimale giornaliero. In particolare:
- per gli operai agricoli, il minimo giornaliero è aggiornato solo in base all’indice Istat e per il 2018 è pari a euro 42,88;
- per i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali la base imponibile coincide con le somme poste a carico del datore di lavoro, anche se inferiori ai minimi giornalieri;
- per l’assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, la base imponibile è l’importo giornaliero stabilito dalla legge regionale;
- per le indennità di disponibilità del lavoro intermittente, i contributi sono versati sull’effettivo ammontare dell’indennità, in deroga al minimale contributivo.
La circolare ricorda inoltre che, nell’ambito del lavoro intermittente, l’indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore a quella fissata dal Ministero competente. Per tale indennità è inoltre richiamata la misura del 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.
Retribuzioni convenzionali: disciplina generale
Le retribuzioni convenzionali rappresentano un’eccezione alla regola dell’imponibile effettivo e possono essere fissate:
- con decreto ministeriale a livello nazionale o provinciale;
- con legge.
Tali retribuzioni sono rivalutate Istat dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore e, se inferiori, devono essere adeguate al relativo minimo giornaliero. La circolare chiarisce anche che il limite minimo di retribuzione giornaliera applicabile alle retribuzioni convenzionali è pari:
- a euro 48,20 per le retribuzioni convenzionali senza uno specifico limite giornaliero;
- a euro 26,78 per le retribuzioni convenzionali con uno specifico limite giornaliero.
Sono richiamate le tabelle riepilogative contenute negli allegati 2 e 3.
Pesca marittima e lavoratori a domicilio
Per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, la retribuzione convenzionale è determinata sulla base dei salari minimi garantiti e delle tabelle dei contratti collettivi nazionali. La circolare riporta gli importi mensili imponibili 2018, tra cui:
- pesca costiera e mediterranea: comandante/motorista/capopesca euro 1.426,67; marinaio euro 1.265,55; giovanotto/mozzO euro 1.104,78;
- pesca oltre gli stretti: importi distinti per le varie qualifiche, fino a euro 3.233,13 per il comandante.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 30 l’importo mensile. Per gli equipaggi della pesca marittima si applica anche il limite minimo giornaliero di euro 26,78.
Per i lavoratori a domicilio il limite minimo giornaliero è anch’esso pari a euro 26,78, ma la circolare precisa che, in deroga, esso deve essere adeguato al minimale giornaliero generale, quindi a euro 48,20.
Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
La circolare distingue due grandi gruppi:
- categorie con retribuzione convenzionale nazionale o provinciale, soggette al principio dell’adeguamento ai minimi giornalieri;
- lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, cui si applicano le retribuzioni convenzionali fissate con decreto interministeriale 20 dicembre 2017.
Per le categorie nazionali, la circolare indica che la base di calcolo può essere:
- una retribuzione convenzionale annuale, da dividere in 300 giorni lavorativi e moltiplicare per i giorni di effettiva presenza, con limite di 25 giorni mensili e 300 annuali;
- una retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per i giorni di effettiva presenza nei medesimi limiti;
- una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, da applicare sempre per il periodo stabilito dal decreto.
Tra le categorie specificamente richiamate figurano:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
- tirocinanti formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari;
- familiari partecipanti all’impresa familiare;
- lavoratori delle ex compagnie e gruppi portuali non cooperativi.
Per questi ultimi, la circolare indica un imponibile mensile pari a euro 1.207,56 (100,63 x 12).
Retribuzioni convenzionali provinciali
Per varie categorie in diverse province, sono vigenti decreti ministeriali con importi convenzionali giornalieri validi ai fini contributivi e risarcitivi. Se non sono previsti limiti specifici o se il valore convenzionale indicizzato è inferiore al minimo giornaliero, si applica il minimo corrispondente. In assenza di decreto provinciale per familiari, soci e associati di cui all’art. 4, nn. 6 e 7, del T.U. n. 1124/1965, si assume la retribuzione effettiva e, in mancanza, la retribuzione di ragguaglio.
Le Direzioni regionali devono predisporre annualmente l’elenco aggiornato delle retribuzioni convenzionali provinciali.
Retribuzioni convenzionali stabilite con legge
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, la circolare rinvia alle nuove fasce retributive 2018 contenute nell’allegato 4.
Per i lavoratori con contratto part-time, la base imponibile convenzionale è oraria e si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo. La retribuzione oraria minimale per il 2018, con orario normale di 40 ore settimanali, è pari a euro 7,23. La retribuzione oraria da assumere è quella più elevata tra minimale e tabellare.
Per il lavoro ripartito, pur essendo stata la disciplina abrogata dal d.lgs. n. 81/2015, restano validi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto; per essi il premio si calcola sulla retribuzione convenzionale oraria dei due coobbligati.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale, la base imponibile è pari al massimale di rendita. Dal 1° luglio 2017 gli importi sono:
- euro 12,53 orari;
- euro 100,26 giornalieri;
- euro 2.506,40 mensili.
Retribuzione di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio coincide con il minimale di rendita e si applica solo in via residuale, quando manchino sia la retribuzione convenzionale sia quella effettiva. Dal 1° luglio 2017 gli importi sono:
- euro 53,98 giornalieri;
- euro 1.349,60 mensili.
Lavoratori parasubordinati
Per i parasubordinati, la base imponibile è costituita da tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di collaborazione, entro i limiti minimo e massimo della rendita Inail. Poiché il rapporto non è a tempo, il minimale e il massimale annuale vengono divisi in mesi e confrontati con il compenso medio mensile. Per il 2017/2018 i limiti mensili sono:
- euro 1.349,60 minimo;
- euro 2.506,40 massimo.
Sportivi professionisti dipendenti
Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è la retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita. La circolare conferma gli stessi limiti annuali già vigenti dal 1° luglio 2017:
- euro 16.195,20 minimo annuo;
- euro 30.076,80 massimo annuo.
Premi speciali unitari: funzione e criteri
Nella seconda sezione la circolare spiega che, quando la natura della lavorazione o le modalità operative rendono difficoltoso accertare retribuzioni, numero degli occupati o ore di lavoro, si applicano premi speciali unitari in sostituzione del premio ordinario.
Tali premi sono stabiliti sulla base di elementi diversi dalla retribuzione, come:
- numero delle persone;
- natura e durata della lavorazione;
- numero delle macchine;
- altri parametri idonei a garantire la copertura assicurativa.
Principali premi speciali per l’anno 2018
La circolare riepiloga le principali categorie assicurate con premio speciale unitario.
Artigiani e assimilati
Per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti e associati all’imprenditore artigiano sono previsti premi annuali per persona, determinati in base alla retribuzione annua prescelta, non inferiore al minimale generale moltiplicato per 300, e alla classe di rischio della lavorazione. Per il 2018 il minimale annuo è euro 14.460,00 e i premi minimi annuali vanno da euro 81,90 a euro 1.756,10 a seconda delle 9 classi di rischio.
Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori
Per le cooperative e gli organismi associativi di fatto, il premio è trimestrale e rapportato alla retribuzione giornaliera effettiva, non inferiore a euro 48,20. Per il 2018 i premi trimestrali minimi sono differenziati per settore di lavorazione: euro 104,40, euro 208,70 e euro 188,10. Il premio si adegua proporzionalmente se la retribuzione giornaliera effettiva è superiore al minimo.
Frangitura e spremitura delle olive
Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, il premio è dovuto per frantoio e tiene conto di:
- retribuzione giornaliera effettiva o prescelta;
- tipo di frantoio;
- durata dei lavori.
Per la campagna olearia 2018/2019, con retribuzione minima giornaliera di euro 48,20, i premi minimi sono:
- frantoio di tipo A: euro 184,10 per durata non superiore a 30 giorni; euro 579,60 per intera campagna;
- frantoio di tipo B: euro 253,60 per durata non superiore a 30 giorni; euro 707,80 per intera campagna.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori di cui alla legge n. 250/1958 il premio è mensile e riferito a una retribuzione giornaliera prescelta non inferiore al minimale specifico di euro 26,78. Per il 2018 il premio minimo mensile è euro 32,00.
Insegnanti, alunni e studenti non statali
Gli insegnanti delle scuole o istituti non statali non sono più assoggettati al premio speciale unitario: dal 1° novembre 2012 sono inclusi nella disciplina dei premi ordinari.
Per alunni e studenti delle scuole o istituti non statali addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche è invece previsto un premio annuale a persona, non riferito a retribuzione, con periodo assicurativo dal 1° novembre al 31 ottobre. Per l’anno scolastico 2017/2018 il premio provvisorio è pari a euro 2,59.
Candidati all’emigrazione
Per i candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio il premio è fissato in euro 3,10 per ogni prova d’arte e non è soggetto a variazioni.
Medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica
Per i medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, il premio annuale è dovuto per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso, a prescindere dal numero delle persone esposte. Gli importi sono riportati nell’allegato 10 e il premio è a carico dei possessori o utilizzatori degli apparecchi o delle sostanze radioattive.
Volontari a fini di utilità sociale
Per i soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale, il premio speciale unitario è prorogato anche per il 2018 e il 2019. L’importo annuale è euro 260,00, corrispondente a euro 0,87 giornalieri, ed è posto a carico di un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Allievi dei corsi IeFP
Per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, il premio speciale unitario è reso strutturale dal 2018. L’importo annuo è euro 58,00 per ciascun allievo, non frazionabile, e copre l’anno formativo dal 1° settembre al 31 agosto. La copertura è posta a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni, mentre l’onere relativo ai maggiori rischi lavorativi è posto a carico del bilancio dello Stato.
Indicazioni conclusive
La circolare si chiude richiamando gli allegati contenenti le tabelle di dettaglio e specificando che i nuovi valori sono applicabili secondo le modalità operative previste, anche in sede di autoliquidazione 2018/2019 per alcune posizioni già in essere.
Punti principali
Premesse e criteri generali di calcolo
La circolare definisce i fattori del premio ordinario, ossia tasso di tariffa e ammontare delle retribuzioni, e distingue la retribuzione imponibile in effettiva, convenzionale e di ragguaglio. Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione effettiva va adeguata al più elevato tra minimale contrattuale e minimale giornaliero. Per il 2018 il minimale giornaliero generale è pari a euro 48,20, con rivalutazione Istat dell’1,1%.
Retribuzioni effettive e limiti minimi giornalieri
Per la generalità dei lavoratori dipendenti il limite minimo giornaliero è euro 48,20, corrispondente a euro 1.253,20 mensili ipotizzando 26 giorni lavorativi. Il minimale contributivo di euro 48,20 non va adeguato al minimale di rendita, che è superiore, perché i due parametri hanno funzione diversa. Sono indicate anche le categorie escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero, tra cui operai agricoli, trattamenti integrativi mutualistici/previdenziali, assegni dei cantieri scuola e lavoro, e indennità di disponibilità del lavoro intermittente.
Retribuzioni convenzionali e relative soglie
Le retribuzioni convenzionali, previste per specifiche categorie e stabilite da decreti ministeriali o da legge, sono adeguate Istat dal secondo anno successivo all’entrata in vigore e, se inferiori, devono essere riallineate al relativo minimale giornaliero. Per l’anno 2018 il limite minimo da applicare alle retribuzioni convenzionali senza specifico minimale è euro 48,20, mentre per quelle con uno specifico minimale giornaliero è euro 26,78. Sono richiamate anche le regole per pesca marittima, lavoratori a domicilio, addetti a lavorazioni meccanico-agricole, soci volontari di cooperative sociali, part-time, lavoro ripartito, dirigenti e parasubordinati.
Lavoratori all’estero e area dirigenziale
Per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale si applicano le retribuzioni convenzionali fissate dal decreto interministeriale 20 dicembre 2017. Per l’area dirigenziale la base imponibile è la retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita; dal 1° luglio 2017 gli importi sono euro 12,53 orari, euro 100,26 giornalieri ed euro 2.506,40 mensili.
Premi speciali unitari
Quando non è agevole accertare retribuzione, numero di addetti o ore lavorate, la circolare prevede premi speciali unitari sostitutivi del premio ordinario. Per il 2018 sono aggiornati gli importi per artigiani, facchini e categorie assimilate, frantoi oleari, pescatori della piccola pesca, volontari di utilità sociale e allievi IeFP. La circolare riporta per ciascuna categoria i criteri di determinazione, la periodicità del premio e gli importi minimi applicabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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