Circolare Inail n. 21 del 3 maggio 2018
Codice disciplinare per il personale dei livelli e per i ricercatori e tecnologi destinatari del Ccnl del comparto Istruzione e ricerca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare adotta e diffonde il nuovo Codice disciplinare applicabile al personale Inail destinatario del Ccnl Istruzione e ricerca, in recepimento del contratto collettivo 19 aprile 2018 e delle norme di legge richiamate. Vengono indicati i destinatari, le principali innovazioni introdotte, le competenze nella gestione e nella sospensione cautelare dei procedimenti disciplinari, nonché le modalità di pubblicazione e la data di entrata in vigore. È inoltre precisata l’articolazione delle competenze per le diverse strutture centrali e territoriali, compresi i casi particolari della Provincia di Bolzano.
Codice disciplinare per il personale dei livelli e per ricercatori e tecnologi del comparto Istruzione e ricerca
Codice disciplinare per il personale dei livelli e per i ricercatori e tecnologi del comparto Istruzione e ricerca
La circolare adotta il nuovo Codice disciplinare applicabile al personale Inail rientrante nel comparto Istruzione e ricerca. Il documento recepisce le disposizioni del Ccnl 19 aprile 2018, le integra con la normativa generale richiamata e con il Codice di comportamento Inail, e ne disciplina pubblicità, competenze e decorrenza.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama un ampio insieme di fonti normative, tra cui il codice civile, la legge n. 300/1970, la legge n. 241/1990, la legge n. 97/2001, il d.lgs. n. 165/2001, il d.lgs. n. 150/2009, il d.lgs. n. 235/2012, il d.lgs. n. 33/2013, il d.lgs. n. 116/2016, il d.lgs. n. 75/2017, il DPR n. 752/1976, il DPR n. 445/2000 e il DPR n. 62/2013. Sono inoltre menzionati il CCNQ 13 luglio 2016, il Ccnl 19 aprile 2018 del comparto Istruzione e ricerca e la determinazione Presidenziale Inail n. 15/2015 sul codice di comportamento.
Presupposto dell’intervento
Dopo la definizione dei nuovi comparti di contrattazione collettiva con il CCNQ 13 luglio 2016, il Ccnl del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, ha introdotto specifiche regole sulla responsabilità disciplinare nel Titolo III, articoli da 10 a 17. In particolare, l’articolo 13 impone la pubblicazione del Codice disciplinare entro 15 giorni dalla stipula del contratto, rendendo necessario l’adozione del Codice allegato alla circolare.
Ambito soggettivo di applicazione
Il Codice disciplinare si applica al personale dell’Amministrazione assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato, purché destinatario del Ccnl del comparto Istruzione e ricerca. Il provvedimento è quindi rivolto al personale dei livelli e ai ricercatori e tecnologi inclusi nel perimetro contrattuale indicato.
Innovazioni introdotte dal nuovo Codice
La circolare evidenzia due innovazioni di particolare rilievo:
- per il personale della Ricerca viene introdotta per la prima volta la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni a un massimo di 6 mesi, con perdita totale della retribuzione nel periodo di sospensione;
- viene prevista la possibilità di una determinazione concordata della sanzione disciplinare tra l’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane e il dipendente sottoposto a procedimento, nei casi e secondo la procedura indicata dall’articolo 15 del Codice disciplinare.
Competenze nella gestione del procedimento disciplinare
La circolare distribuisce le competenze in relazione alla gravità della sanzione:
- il Responsabile di Struttura è competente quando la sanzione è il solo rimprovero verbale;
- l’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane è competente per le sanzioni superiori al rimprovero verbale;
- il Direttore centrale risorse umane è competente a irrogare il licenziamento con o senza preavviso.
Per le condotte punibili con il licenziamento e accertate in flagranza, il Responsabile di Struttura può sospendere cautelarmente il dipendente e contestualmente avviare il procedimento disciplinare con contestazione scritta degli addebiti e convocazione in audizione davanti all’Ufficio disciplinare e contenzioso, che conclude il procedimento secondo l’articolo 11 del nuovo Codice.
Articolazione delle competenze per le diverse strutture
La circolare chiarisce che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75/2017, ai fini dell’applicazione del Codice non è più necessario che il Responsabile di Struttura sia un dirigente. Viene quindi fornita una dettagliata elencazione dei soggetti che assumono tale ruolo nelle varie articolazioni organizzative centrali e territoriali, distinguendo tra direzioni centrali, servizi, segreterie tecniche, strutture di supporto, dipartimenti di ricerca, direzioni regionali, direzioni provinciali, sedi locali e altre strutture specifiche.
Tra i casi indicati, sono rilevanti:
- per le Direzioni centrali, i dirigenti degli uffici e i responsabili degli uffici non dirigenziali;
- per i Servizi e varie strutture tecniche centrali, i dirigenti responsabili;
- per alcune strutture non dirigenziali, il funzionario apicale responsabile;
- per specifiche aree centrali, il Direttore centrale competente per materia;
- per le Direzioni regionali, i dirigenti degli uffici e i responsabili non dirigenziali;
- per le Direzioni regionali Molise e Basilicata, i Direttori regionali;
- per le Direzioni provinciali di Trento e Bolzano e per la Sede regionale di Aosta, i rispettivi direttori;
- per le strutture territoriali indicate, il Direttore regionale/provinciale;
- per le sedi locali affidate o non affidate a dirigente, il dirigente responsabile oppure il funzionario apicale o con posizione organizzativa di primo livello responsabile;
- per i Responsabili di Struttura non aventi qualifica dirigenziale, il Direttore centrale/regionale/provinciale.
La stessa circolare precisa inoltre che il Responsabile di Struttura, ai sensi dell’articolo 10 del nuovo Codice disciplinare, deve segnalare all’Ufficio disciplinare e contenzioso gli illeciti punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale.
Sospensione cautelare
Sul piano cautelare, il Responsabile di Struttura è competente a disporre la sospensione del dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale, configurando la sospensione obbligatoria prevista dall’articolo 13, comma 1, del Codice. In tal caso deve dare contestuale comunicazione all’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale.
Il Direttore centrale risorse umane è invece competente a disporre la sospensione cautelare facoltativa nei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del Codice.
Regime speciale per la Provincia di Bolzano
Per il personale degli uffici situati nella Provincia di Bolzano, la circolare richiama l’articolo 29, comma 2, del DPR n. 752/1976 e attribuisce la competenza disciplinare a una commissione composta dal presidente del comitato provinciale, che la presiede, dal vice presidente del comitato stesso, da due funzionari della categoria direttiva in servizio presso la sede di Bolzano e da quattro rappresentanti del personale eletti secondo le modalità richiamate dalla disciplina interna.
Pubblicità e decorrenza
La circolare e il Codice disciplinare devono essere portati a conoscenza del personale interessato tramite la procedura "Pubblicazione atti" prevista dalla circolare Inail 24 dicembre 2008, n. 80, e pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione, in conformità all’articolo 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
Il Codice disciplinare entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Punti principali
Oggetto e fonte normativa
La circolare riguarda il Codice disciplinare per il personale dei livelli e per i ricercatori e tecnologi destinatari del Ccnl del comparto Istruzione e ricerca. Il Codice recepisce le disposizioni del Titolo III del Ccnl 19 aprile 2018, integrandole con la normativa di legge richiamata e con il Codice di comportamento Inail approvato con determinazione del Presidente 21 gennaio 2015, n. 15.
Destinatari
Il Codice disciplinare si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dell’Amministrazione, purché destinatario del Ccnl del comparto Istruzione e ricerca.
Principali innovazioni
Tra le novità più rilevanti figura l’introduzione, anche per il personale della Ricerca, della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a 6 mesi. Inoltre è prevista la possibilità di determinare concordatamente la sanzione disciplinare tra l’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane e il dipendente, secondo le fattispecie e la procedura dell’articolo 15 del Codice disciplinare allegato.
Competenze nel procedimento disciplinare
La competenza per il rimprovero verbale spetta al Responsabile di Struttura. Per le sanzioni superiori al rimprovero verbale è competente l’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane; il licenziamento con o senza preavviso è irrogato dal Direttore centrale risorse umane. Per le condotte punibili con licenziamento accertate in flagranza, il Responsabile di Struttura può disporre la sospensione cautelare e avviare il procedimento, mentre la conclusione spetta all’Ufficio disciplinare e contenzioso secondo l’articolo 11 del Codice.
Casi speciali e definizione di Responsabile di Struttura
Per il personale degli uffici della Provincia di Bolzano la competenza disciplinare è affidata a una commissione specifica prevista dal DPR 752/1976. La circolare chiarisce inoltre, alla luce del d.lgs. 75/2017, quali soggetti debbano intendersi come Responsabile di Struttura nelle diverse articolazioni organizzative centrali e territoriali, includendo dirigenti, responsabili non dirigenziali, direttori regionali/provinciali e altri responsabili apicali secondo il tipo di struttura.
Sospensione cautelare
Il Responsabile di Struttura sospende cautelarmente il dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale e ne dà immediata comunicazione all’Ufficio disciplinare e contenzioso. Il Direttore centrale risorse umane è competente per la sospensione cautelare facoltativa nei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del Codice.
Pubblicità ed entrata in vigore
La circolare e il Codice disciplinare sono resi conoscibili tramite la procedura "Pubblicazione atti" e pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001. Il Codice entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
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