Sentenza del 15/12/2017 n. 30154 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza che aveva confermato l'avviso di liquidazione relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate alla vendita di un terreno edificabile. I primi tre motivi denunciavano omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sulle contestazioni riguardanti la sufficienza della stima dell'ufficio, la mancata indicazione delle tabelle estimative e la limitata o condizionata edificabilità del terreno. Il quarto motivo riguardava l'insufficiente motivazione sulla concreta incidenza dei vincoli urbanistici, della superficie effettivamente edificabile e dell'assenza di alcune infrastrutture. Il quinto motivo denunciava la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che fosse stato erroneamente posto sul contribuente l'onere di provare il minor valore dichiarato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi relativi all'omessa pronuncia, alla motivazione e all'onere della prova, affermando che la sentenza di merito aveva valutato come sufficienti e attendibili la stima dell'Agenzia del Territorio, le indagini di mercato e gli atti comparabili. Tuttavia, nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate aveva applicato anche al ricorrente, quale coobbligato solidale, la riduzione del 50% riconosciuta in un precedente giudizio alla società acquirente, disponendo uno sgravio parziale. Per tale ragione il ricorso è stato accolto parzialmente: la sentenza è stata cassata limitatamente a questo profilo e l'avviso è stato dichiarato legittimo solo nei limiti dell'importo risultante dopo lo sgravio del 50%. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
"Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda"
Non vi è omessa pronuncia quando, pur senza esaminare espressamente ogni argomento, la decisione adottata è logicamente incompatibile con l'accoglimento della pretesa o implica il rigetto delle questioni prospettate.
Art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha esaminato rispettivamente le denunce di violazione di legge, nullità della sentenza per omessa pronuncia e vizio di motivazione, precisando che il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.
Art. 2697 c.c.
"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"
L'Amministrazione deve provare i presupposti della maggiore imposizione. Una volta forniti elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente fornire una prova contraria idonea a ridimensionare o escludere la pretesa.
Artt. 2727 e 2729 c.c.
Gli elementi presuntivi possono fondare la rettifica del valore imponibile quando siano ritenuti dal giudice gravi, precisi e concordanti; la provenienza pubblica della stima non attribuisce fede privilegiata, ma la sua attendibilità dipende dagli elementi tecnici ed estimativi su cui si basa.
Art. 1306, comma 2, c.c.
Il coobbligato solidale può giovarsi del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato, purché ricorrano i relativi presupposti. Nel caso concreto, l'Amministrazione ha comunque riconosciuto direttamente la riduzione mediante sgravio parziale.
Art. 384 c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- In una rettifica del valore di un terreno ai fini delle imposte indirette, una stima dell'Amministrazione può essere sufficiente se è motivata e fondata su dati oggettivi, quali indagini di mercato, valori comparabili, superficie e potenzialità edificatoria.
- La mera contestazione dei fattori che ridurrebbero il valore del bene non è normalmente sufficiente: il contribuente deve fornire elementi tecnici concreti, documentazione urbanistica, comparabili attendibili o una perizia di parte.
- La potenzialità edificatoria può incidere sul valore anche in assenza di strumenti attuativi già approvati, se risulta riconosciuta dagli strumenti urbanistici generali; l'incidenza concreta dei vincoli deve però essere dimostrata con elementi specifici.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove o sostituire la valutazione estimativa del giudice di merito con quella della parte, salvo motivazione apparente, incoerente, illogica o giuridicamente viziata.
- Quando più soggetti sono obbligati solidalmente per il medesimo rapporto tributario, una riduzione riconosciuta in favore di uno può essere estesa agli altri coobbligati, anche mediante sgravio amministrativo, per evitare una disparità sostanziale.
- Un ricorso può essere accolto solo parzialmente: la pretesa fiscale può restare legittima nel principio, ma essere ridotta nell'importo per effetto di un giudicato o di un provvedimento amministrativo successivo.
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