Sentenza del 31/07/2019 n. 20592 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2007, sostenendo che il termine per ricorrere dovesse decorrere dalla data in cui aveva ritirato materialmente l'atto presso l'ufficio postale, ossia l'11 febbraio 2013, e non dalla precedente perfezione della notifica per compiuta giacenza. Ha inoltre contestato la motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale e l'applicazione delle norme sulla decorrenza dei termini, invocando anche la sospensione di 90 giorni conseguente alla richiesta di accertamento con adesione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era formulato secondo una versione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non applicabile ratione temporis e che, comunque, la data del ritiro dell'atto era stata esaminata dalla CTR. Il secondo motivo non aggrediva adeguatamente la ratio decidendi ed era privo di autosufficienza. Nel merito, la notifica si era perfezionata il 28 dicembre 2012, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di deposito, indipendentemente dal successivo ritiro dell'atto. Il ricorso introduttivo dell'11 giugno 2013 era quindi tardivo anche considerando la sospensione per l'accertamento con adesione. B.F. è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1
Disciplina il termine per proporre ricorso contro l'atto tributario, che decorre dalla notificazione validamente perfezionata.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3
Prevede la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare in presenza di una richiesta di accertamento con adesione; la sospensione non modifica però la data di perfezionamento della notifica.
Legge n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 5
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
In caso di deposito dell'atto presso l'ufficio postale per assenza del destinatario, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza dopo dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di deposito, se il ritiro avviene successivamente.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
L'impugnazione è ammessa, per il vizio motivazionale, nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
Il motivo di ricorso per cassazione deve rispettare la formulazione della norma applicabile alla sentenza impugnata e deve individuare specificamente il vizio denunciato; non è sufficiente contestare genericamente la valutazione del giudice di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto, improcedibilità o inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per stabilire se un ricorso tributario è tempestivo occorre individuare la data di perfezionamento giuridico della notifica, non necessariamente la data in cui il destinatario ritira materialmente l'atto.
- Quando l'atto viene depositato presso l'ufficio postale e viene spedita la raccomandata informativa, la notifica normalmente si perfeziona dopo dieci giorni dalla spedizione dell'avviso, salvo ritiro anteriore.
- La richiesta di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare, ma non sposta il momento iniziale dal quale il termine deve essere calcolato.
- Contestazioni sull'indirizzo o sull'irregolarità della notifica devono essere specifiche, documentate e coerenti; deduzioni generiche o contraddittorie possono essere dichiarate inammissibili.
- Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione decisiva della sentenza impugnata e rispettare il contenuto del motivo previsto dalla norma processuale applicabile.
- Dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, nei giudizi tributari instaurati successivamente la legittimazione processuale spetta normalmente all'Agenzia e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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