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Ordinanza

Ordinanza n. 1426/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva del concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nella parte relativa all'esclusione del ricorrente per tardiva presentazione della domanda

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato ERP)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva nella parte in cui è stato escluso dalla procedura sul presupposto che la domanda di partecipazione fosse stata presentata oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Il bando, pubblicato il 19 luglio 2024, stabiliva che le domande dovessero essere presentate entro sessanta giorni, a pena di esclusione, presso il protocollo generale del Comune negli orari indicati. Il ricorrente ha dedotto e documentato di avere presentato la domanda il 17 settembre 2024, come comprovato dal timbro di protocollo. Poiché il termine di sessanta giorni veniva a scadere proprio il 17 settembre 2024, è stata contestata la legittimità dell'esclusione. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria definitiva, quali potenziali controinteressati.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo che le censure presentassero, allo stato e salvo l'approfondimento nella fase di merito, fumus boni juris. In particolare, la documentata presentazione della domanda il 17 settembre 2024 appariva tempestiva, poiché tale data coincideva con la scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione del bando il 19 luglio 2024. È stata quindi disposta l'ammissione con riserva del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Il pregiudizio per il Comune è stato ritenuto non particolare, anche in considerazione della natura provvisoria della misura e della riserva di ulteriori determinazioni. Il TAR ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., con pubblicazione per quindici giorni sull'Albo pretorio online del Comune di un avviso contenente copia dell'ordinanza e un sunto del ricorso. Ha assegnato dieci giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per chiedere al Comune la pubblicazione e cinque giorni dal perfezionamento della notificazione per depositare la documentazione comprovante l'integrazione del contraddittorio, precisando che l'inosservanza degli adempimenti avrebbe comportato l'improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito del 30 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice amministrativo di autorizzare forme di notificazione diverse da quelle ordinarie, mediante richiamo all'art. 151 c.p.c.; nel caso concreto è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 151 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dall'art. 52, comma 2, c.p.a. quale base normativa della notificazione mediante pubblicazione sull'Albo pretorio online.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per stabilire le conseguenze dell'omessa notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei termini assegnati.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale fondamento della dichiarazione di improcedibilità in caso di mancato perfezionamento e deposito della documentazione relativa all'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Ai fini del rispetto di un termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione di un bando, la domanda presentata nella data di scadenza del termine non può essere qualificata come tardiva, purché risulti effettivamente protocollata entro gli orari e con le modalità stabiliti dalla lex specialis.
  • In sede cautelare, la documentazione costituita dal timbro di protocollo apposto sulla domanda può integrare un elemento idoneo a dimostrare, allo stato degli atti, la tempestiva presentazione dell'istanza di partecipazione.
  • Quando l'esclusione da una graduatoria concorsuale appare prima facie fondata su una valutazione erronea della tempestività della domanda, il giudice può disporre l'ammissione con riserva alle ulteriori fasi della procedura, lasciando salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione all'esito del merito.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata per integrare il contraddittorio nei confronti dei numerosi soggetti collocati in una graduatoria, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio online secondo le modalità e i termini stabiliti dal giudice; l'inosservanza degli adempimenti assegnati può determinare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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