Ordinanza n. 746/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2024 – reso dalla III Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’appello di -OMISSIS- con verbale redatto in data 26 febbraio 2025, n° 4; - se pubblicato, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e di ogni altro atto connesso ivi compreso il verbale redatto in data 5 dicembre 2024, con cui la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha indicato i criteri di valutazione nonché la procedura da seguire durante le operazioni di correzione degli elaborati per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2024; - dei verbali delle riunioni plenarie delle Sottocommissioni Esami Avvocato – sessione 2024 – presso le Corti di Appello di -OMISSIS- e -OMISSIS- nella parte in cui queste ultime, in violazione di legge, non risultano legittimamente composte – numericamente ed organicamente – nonché nella parte in cui non procedono al congruo rimescolamento delle buste contenenti gli elaborati dei candidati, ma assegnano questi ultimi alle Sottocommissioni secondo il criterio spurio ed arbitrario della “progressione numerica”; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso ed in ogni caso lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ricorrezione dell’elaborato dell’odierno ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento dei danni subiti e subendi, con interessi e rivalutazione, come per legge; ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE dell’art. 11, comma 6-quater, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 che ha prorogato, anche per la sessione 2024, l’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247; nonché, ove occorra, previo sollevamento della questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE e/o previa disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto europeo; 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14\4\2026: – del decreto ministeriale di nomina della dott.ssa -OMISSIS-, versato in atti dall’Amministrazione in data 27 marzo 2026 in asserita ottemperanza all’ordinanza istruttoria del 26 marzo 2026, n. -OMISSIS- adottata da Codesto Ecc.mo T.A.R., documento mai pubblicato e privo di elementi essenziali di certezza, tracciabilità e verificabilità, e comunque inidoneo a dimostrare validamente la nomina del componente della III Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’appello di -OMISSIS-; – di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI volte ad ordinare all’Amministrazione resistente la rinnovazione delle operazioni valutative mediante ricorrezione dell’elaborato del ricorrente da parte di una diversa e legittimamente composta Sottocommissione, nel rispetto delle garanzie di anonimato, ovvero ad adottare ogni altra misura ritenuta idonea ad assicurare la tutela della posizione giuridica azionata NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ricorrezione dell’elaborato dell’odierno ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento dei danni subiti e subendi, con interessi e rivalutazione, come per legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2024, nonché decreto di nomina di una componente della sottocommissione esaminatrice
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, gli atti relativi alla formazione e al funzionamento delle sottocommissioni esaminatrici e i criteri di valutazione degli elaborati. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittima composizione numerica e organica delle sottocommissioni, l'irregolare assegnazione degli elaborati mediante il criterio della progressione numerica anziché attraverso un congruo rimescolamento delle buste, nonché l'illegittimità costituzionale della proroga dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012 e il contrasto delle norme interne con il diritto dell'Unione europea. Con motivi aggiunti ha contestato il decreto ministeriale di nomina di una componente della III Sottocommissione, sostenendo che il documento, depositato dall'Amministrazione in asserita ottemperanza a un'ordinanza istruttoria, non fosse stato pubblicato e fosse privo di elementi essenziali di certezza, tracciabilità e verificabilità. Ha chiesto, in via cautelare, la rinnovazione delle operazioni valutative mediante ricorrezione dell'elaborato da parte di una diversa sottocommissione legittimamente composta, oltre al risarcimento in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha esaminato la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e l'ha respinta, ritenendo insussistenti i presupposti per la tutela cautelare. In particolare, l'Amministrazione, a seguito dell'istruttoria disposta dal Tribunale, ha depositato il decreto di nomina contestato insieme alla nota protocollata del 20 dicembre 2024, formata dal direttore competente del Ministero e trasmessa al Presidente della Corte d'Appello. La nota dimostra l'anteriorità del decreto rispetto alla partecipazione della commissaria alle attività assegnatele. Le ulteriori censure sono state qualificate come mere irregolarità, non idonee a viziare il decreto di nomina. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non definisce il merito delle domande di annullamento e risarcimento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti generali della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 30 c.p.a.
Il ricorrente ha formulato una domanda risarcitoria, anche in forma specifica, ma l'ordinanza non la decide nel merito.
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla l. 23 febbraio 2024, n. 18
La disposizione è stata censurata dal ricorrente sotto il profilo della legittimità costituzionale, ma il testo dell'ordinanza non decide tale questione.
l. 31 dicembre 2012, n. 247
La proroga dell'entrata in vigore della legge è stata richiamata nell'ambito delle censure del ricorrente, senza specifica decisione nel provvedimento cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, a seguito di un'istruttoria giudiziale, l'amministrazione deposita il decreto di nomina di un componente di una commissione insieme a una nota protocollata del competente ufficio, dalla quale risulta la trasmissione del decreto all'organo interessato in data anteriore alla partecipazione del nominato alle attività della commissione, tale documentazione può essere ritenuta idonea a dimostrare l'anteriorità della nomina.
- Le irregolarità documentali o formali relative a un decreto di nomina non determinano l'illegittimità dell'atto quando non incidono sulla certezza della nomina, sulla sua anteriorità rispetto all'esercizio delle funzioni e sulla validità sostanziale dell'investitura.
- La tutela cautelare non può essere concessa quando, all'esito dell'istruttoria, le censure dedotte risultano riferibili a mere irregolarità prive di concreta attitudine a viziare l'atto impugnato.
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