Cassazione Penale, Sentenza n. 15735/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di equo indennizzo per ingiusta detenzione subita durante la custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa, dopo essere stato poi definitivamente assolto. La Corte di Appello aveva respinto l'istanza ritenendo sussistente colpa grave o contiguità con esponenti del sodalizio (consegne di messaggi/oggetti, rapporti con affiliati e con personaggi locali). Il ricorrente ha censurato in cassazione l'uso, da parte del giudice di rinvio, di elementi già esclusi o non decisivi nel processo di merito, lamentando l'assenza del necessario nesso causale tra le condotte contestate e l'emissione della misura restrittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato l'ordinanza impugnata per aver riprodotto gli stessi vizi già indicati nella sentenza di annullamento (uso di elementi non accertati o ritenuti irrilevanti in sede di cognizione; mancata individuazione di una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia effettivamente 'dato causa' o 'concorso a dare causa' alla detenzione). La sentenza ha richiamato il principio secondo cui per negare l'indennizzo occorre provare con elementi 'accertati o non negati' il nesso causale tra la condotta dell'istante e l'adozione della misura cautelare; non è sufficiente fondarsi su elementi congetturali o su condotte ritenute non provate nel processo penale. L'ordinanza è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione per nuovo giudizio; spese regolate.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo per ingiusta detenzione; secondo la Corte, il giudice adito ai sensi di questa norma deve accertare se vi sia una causa ostativa fondata su dolo o colpa grave che abbia causalmente inciso sull'adozione della misura cautelare.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; la norma riguarda limiti e regole processuali invocate nella censura di violazione di legge, ma la Corte sottolinea l'autonomia del processo di equa riparazione rispetto al merito penale.
art. 178 cod. proc. pen.
Citato tra le norme richiamate nel ricorso; rilevanza procedurale nelle censure sulla valutazione delle prove e degli elementi a fondamento delle decisioni cautelari/di danno.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso; la Corte non fa un'applicazione diretta ma considera il complesso delle norme processuali poste a fondamento delle censure sulla motivazione e sulle regole di valutazione probatoria.
Sezioni Unite, sentenza n. 43 del 13/12/1995 (Rv. 203636)
Principio che richiede che, per escludere l'indennizzo, le condotte ostative siano fondate su dati di fatto certi, ossia 'accertati o non negati'; la valutazione non può basarsi su mere congetture.
Giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata (es. Colandrea, Vaccarella, Quaresima, De Benedictis, Ficara, Hosni, Di, La Fornara, Maltese)
più sentenze richiamate nella motivazione (es. Sez.4 n.46469/2018 Colandrea; Sez.3 n.19998/2011 Vaccarella; Sez.4 n.12228/2017 Quaresima; Sez.U. n.34559/2002; Sez.4 n.10516/2013 Ficara; Sez.4 n.27458/2019 Hosni; Sez.4 n.18828/2019 Di; Sez.4 n.3359/2016 La Fornara; Sez.4 n.9212/2013 Maltese)
La giurisprudenza consolidata precisa che: a) non si può negare l'indennizzo sulla base di elementi esclusi o non provati nel processo penale; b) è necessario accertare il nesso eziologico tra la condotta dell'istante e la misura cautelare; c) l'onere probatorio è ripartito: il ricorrente prova detenzione e assoluzione, la resistente prova dolo o colpa grave come causa o concausa della misura.
Massime di principio
- Per negare l'equo indennizzo è necessario provare che la condotta dell'istante, caratterizzata da dolo o colpa grave, abbia effettivamente 'dato causa' o 'concorso a dare causa' alla misura cautelare: deve sussistere un nesso causale concreto e valutabile ex ante rispetto all'emissione della misura.
- Il giudice per l'equo indennizzo non può basare il rigetto su elementi congetturali o su circostanze non accertate o ritenute non sufficientemente provate nel processo di merito; è obbligatorio fondarsi su dati 'accertati o non negati'.
- La semplice frequentazione o rapporti ambigui con soggetti appartenenti a contesti criminosi non sono automaticamente idonei a integrare colpa grave; occorre valutare la natura concreta delle condotte e la loro idoneità a creare una falsa apparenza di colpevolezza correlata al reato che giustificò la detenzione.
- Il giudice deve esaminare tutti gli elementi disponibili all'atto dell'adozione della misura (comportamenti anteriori e successivi alla custodia, comunicazioni intercettate, ruolo professionale dell'istante, spiegazioni fornite dallo stesso) e motivare in maniera puntuale il nesso causale denunciato.
- Onere della prova: il ricorrente dimostra la detenzione e l'avvenuta assoluzione; la parte resistente deve provare il dolo o la colpa grave come causa o concausa della misura; in mancanza di una prova adeguata la domanda di indennizzo deve essere accolta.
- Se la motivazione del giudice che rigetta l'istanza risulta carente o riproduce errori già censurati, la pronuncia è annullabile e il giudice di rinvio deve riesaminare la questione in diversa composizione con specifica valutazione del nesso causale.
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