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Sentenza

Sentenza n. 942/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del TAR che imponeva la presa in carico del minore per il trattamento riabilitativo A.B.A. e il pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti due distinti ricorsi per l'ottemperanza della medesima sentenza, uno dai genitori del minore e uno dal difensore cui erano state distratte le spese di lite. La sentenza da eseguire, non impugnata e ormai passata in giudicato, aveva condannato l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a prendere effettivamente in carico il minore, somministrandogli il trattamento riabilitativo A.B.A. in forma diretta o indiretta mediante rimborso delle spese, nonché a rifondere gli esborsi sostenuti dalla famiglia e le spese di lite. L'amministrazione non si è costituita e non ha fornito prova dell'integrale adempimento del giudicato.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a., ravvisando la connessione oggettiva derivante dall'identità del titolo esecutivo, e li ha accolti. Ha dichiarato l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di dare integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato, mediante la presa in carico del minore e il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha assegnato all'amministrazione 60 giorni dalla notificazione della sentenza per adempiere. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del relativo ufficio, incaricandolo di provvedere entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il compenso del commissario, da liquidarsi con separato decreto, è posto a carico dell'amministrazione inadempiente. L'Azienda sanitaria è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di ottenere l'esecuzione coattiva del giudicato amministrativo quando l'amministrazione non si conformi integralmente alla pronuncia giurisdizionale.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione e i poteri del giudice dell'ottemperanza, compresa l'adozione delle misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione del giudicato.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi oggettivamente, nella specie perché fondati sul medesimo titolo esecutivo.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Impone, ricorrendone i presupposti, l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato quando essa non dimostri di aver adempiuto agli obblighi conformativi e patrimoniali stabiliti dalla sentenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione resistente ha l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale; in mancanza di tale prova, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione.
  • Quando l'amministrazione permane inerte oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta dotato dei poteri necessari per realizzare integralmente gli obblighi imposti dal giudicato.
  • Ricorsi distinti proposti da soggetti diversi per l'esecuzione del medesimo titolo giudiziale possono essere riuniti per connessione oggettiva.
  • Le spese e il compenso del commissario ad acta devono essere posti a carico dell'amministrazione che non ha adempiuto spontaneamente al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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