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Ordinanza

Ordinanza n. 5215/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241 del 1990, in relazione all'istanza di accesso presentata in data 1-15 febbraio 2026, nonché, per la declaratoria del diritto del ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo, da parte dell'Autorità prefettizia adita, di esibire tutta la documentazione richiesta con la prefata istanza dell’1-15 febbraio 2026, ad oggi rimasta inevasa;

Giustizia amministrativa202601977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza che aveva ordinato l'esibizione degli atti richiesti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (istante accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere ottenuto una sentenza favorevole che aveva imposto all'amministrazione di esaminare e consentire l'accesso agli atti richiesti, ha rappresentato che l'istanza era rimasta inevasa e ha chiesto alla Sezione: da un lato, la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione dell'ordine giudiziale; dall'altro, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. La domanda relativa alla penalità non era stata notificata all'amministrazione. Il giudice ha rilevato che essa costituiva una domanda nuova, da proporre mediante ricorso per ottemperanza debitamente notificato, nel rispetto del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di nomina del commissario ad acta, poiché la precedente sentenza aveva espressamente previsto che, decorso il termine assegnato all'amministrazione per provvedere, il commissario potesse essere nominato su semplice istanza della parte ricorrente. È stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell'ufficio, incaricato di consentire l'accesso agli atti in esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. È stata invece dichiarata inammissibile la richiesta di fissazione della penalità di mora, perché domanda nuova non notificata all’amministrazione: tale domanda avrebbe dovuto essere proposta con ricorso per ottemperanza notificato ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza si propone mediante ricorso notificato alla pubblica amministrazione

    Una domanda nuova formulata nella fase di esecuzione, quale la richiesta di penalità di mora, deve essere proposta mediante ricorso per ottemperanza notificato all’amministrazione, per garantire il contraddittorio.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della penalità di mora richiesta dal ricorrente; la domanda è stata dichiarata inammissibile per il difetto di notificazione, non per una valutazione nel merito dei presupposti della penalità.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso in udienza della possibile decisione sulla questione di inammissibilità della domanda non notificata.

Massime di principio

  • La nomina di un commissario ad acta può essere disposta, su istanza della parte, quando una precedente pronuncia abbia previsto tale modalità di esecuzione e sia inutilmente decorso il termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
  • La richiesta di una penalità di mora formulata come domanda nuova nella fase esecutiva deve essere proposta mediante ricorso per ottemperanza notificato all’amministrazione; la sua proposizione senza notificazione determina l’inammissibilità per violazione del contraddittorio.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una pronuncia deve operare entro il termine fissato dal giudice e può essere autorizzato a delegare l’attività sostitutiva a un dirigente o funzionario del proprio ufficio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela del terzo

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