Ordinanza n. 1605/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1497/2026, limitatamente all’indicazione in epigrafe del Comune di Angri come non costituito in giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Angri ha presentato istanza di correzione di errore materiale, deducendo che l’epigrafe della sentenza n. 1497/2026 riportava erroneamente la dicitura «Comune di Angri, non costituito in giudizio», benché l’ente si fosse ritualmente costituito nel giudizio originario. L’istanza era fondata sugli atti del fascicolo e sulla motivazione della stessa sentenza, dalla quale risultava la partecipazione dell’ente.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza, rilevando dagli atti processuali e dalla motivazione della sentenza che il Comune si era ritualmente costituito. La dicitura contestata era una divergenza meramente formale, immediatamente verificabile e priva di incidenza sulle statuizioni o sul contenuto decisorio; il giudice ha quindi disposto che fosse eliminata dall’epigrafe e ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. Non sono indicate statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
il procedimento di correzione previsto dall’art. 86 c.p.a. è esperibile ogniqualvolta ricorra una divergenza meramente formale tra il contenuto effettivamente voluto dal giudice e la sua rappresentazione grafica, purché l’errore sia immediatamente rilevabile dagli atti e non comporti alcuna modifica del contenuto decisorio della pronuncia
La correzione è ammessa per divergenze formali immediatamente riconoscibili dagli atti, a condizione che non alteri il contenuto decisorio della pronuncia; l’errata indicazione della mancata costituzione di una parte può essere corretta quando gli atti dimostrino il contrario.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
Accolta l’istanza di correzione, la Segreteria deve effettuare le annotazioni previste dal comma 3.
Massime di principio
- La correzione dell’errore materiale è esperibile quando vi sia una divergenza meramente formale tra la volontà decisoria del giudice e la sua rappresentazione nel provvedimento, purché l’errore sia immediatamente rilevabile dagli atti e la correzione non modifichi il contenuto decisorio.
- È correggibile l’indicazione in sentenza che una parte non si sia costituita, quando la rituale costituzione risulti dagli atti processuali e dalla motivazione della pronuncia.
Come è indicizzato
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