Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23423/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (per abnormità funzionale) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palmi per l'ulteriore corso del giudizio, eliminando la stasi determinata dal precedente provvedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Palmi, con ordinanza dell'11/11/2024, aveva dichiarato la nullità della notifica del decreto penale di condanna emesso nei confronti di Mekki per il reato indicato nel decreto, ritenendo che la notifica fosse stata erroneamente eseguita presso il difensore senza verificare l'inidoneità del domicilio dichiarato all'atto della perquisizione (dove l'imputato aveva indicato la propria abitazione). Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza per abnormità, sostenendo che la notifica era stata correttamente effettuata presso il domicilio eletto con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata successivamente alla perquisizione (contenente l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore), sicché la precedente dichiarazione di domicilio era stata revocata; la restituzione degli atti al GIP per una rinnovazione della notifica avrebbe imposto al giudice di compiere un atto nullo e determinato la stasi del processo. La Corte di cassazione ha accertato dagli atti che l'elezione di domicilio era intervenuta successivamente e validamente, per cui il presupposto della nullità è errato.

Norme richiamate

  • legge 110/1975, art. 4, commi 2 e 3

    Norma che individua il reato per il quale è stato emesso il decreto penale oggetto di notifica; richiamata per identificare il fatto contestato all'imputato.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui le dichiarazioni di domicilio rese nell'ambito di uno stesso procedimento non possono essere parcellizzate: l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio opera anche nel procedimento principale e revoca la precedente elezione.

  • art. 143 disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione della notifica in fase di giudizio e il divieto di anomala regressione del procedimento: il giudice del dibattimento, in caso di vizio della notificazione, deve rinnovarla senza restituire gli atti al pubblico ministero o al GIP quando il vizio non investe l'atto genetico del rapporto processuale.

  • Giurisprudenza: principio di abnormità funzionale (Sez. U., giurisprudenza consolidata)

    La Corte ha ritenuto che un provvedimento sia annullabile per abnormità quando impone a un altro giudice l'esecuzione di un atto che sarà necessariamente nullo e che ciò determina la stasi del processo; tale abnormità è sindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio contenuta in un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, anche se presentata dopo una precedente dichiarazione di domicilio, revoca la dichiarazione anteriore e vale anche per il procedimento principale.
  • Se la notifica del decreto penale è eseguita presso il domicilio validamente eletto con un'istanza successiva, tale notifica è corretta e l'eccezione di nullità per notifica al difensore è infondata.
  • Il giudice di merito non deve restituire gli atti al pubblico ministero o al GIP per far rinnovare una notifica quando la rinnovazione consisterebbe in un atto manifestamente nullo; disporre altrimenti configura abnormità funzionale e può essere annullato dalla Cassazione.
  • In caso di contestazione della validità della notificazione è essenziale verificare la cronologia degli atti (perquisizione, dichiarazione di domicilio, successiva istanza di patrocinio con elezione di domicilio), perché la successiva elezione prevale sulla precedente.
  • Per evitare regressioni procedurali, quando il vizio non investe l'atto genetico del rapporto processuale il giudice del dibattimento deve provvedere alla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 143 disp. att. e non rinviare gli atti al GIP o al PM.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.