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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23293/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata nel 2018 per più cartelle relative a crediti tributari regionali per complessivi euro 796,03. Il contribuente aveva contestato sia la prescrizione dei crediti sia la regolare notificazione delle cartelle, ottenendo in primo grado l'annullamento degli atti; il giudice di pace tributario aveva altresì liquidato le spese in euro 200. Il contribuente ha poi appellato soltanto la statuizione sulle spese, ritenendole eccessivamente basse rispetto ai parametri del d.m. n. 55 del 2014 come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, sostenendo che nel primo grado dovevano essere considerate svolte anche la fase istruttoria e la fase decisionale. In cassazione deduceva violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 e dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR aveva escluso la liquidabilità di tali fasi sul presupposto che non fossero state compiute specifiche attività difensive, ritenendo dunque congrua la liquidazione di euro 200. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la fase istruttoria/trattazione e la fase decisionale spettano anche in assenza di attività istruttorie o di memorie conclusionali, poiché le rispettive voci tariffarie coprono comunque le attività tipiche della fase, incluse l'esame degli atti prodotti e la studio della controversia ai fini dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito. Ha rideterminato le spese dei gradi di merito e di legittimità, condannando la Regione Lazio al pagamento di euro 552,00 per il primo grado, euro 568,00 per il secondo grado ed euro 678,00 per il giudizio di cassazione, oltre spese forfettarie del 15%, esborsi di euro 200,00 e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55

    come modificato dal d.m. 37/2018

    Il compenso va liquidato per fasi; la fase istruttoria/trattazione comprende anche l'esame degli scritti e documenti delle altre parti, mentre la fase decisionale comprende attività di studio della controversia ed esame del provvedimento conclusivo, e spetta anche se non vi siano memorie conclusionali o attività istruttorie specifiche.

  • tabelle 1-2 allegate al d.m. 5 aprile 2014 n. 55

    I parametri tabellari devono essere applicati nel rispetto dei minimi tariffari correlati alle fasi effettivamente riconoscibili, ma senza escludere fasi che la disciplina tariffaria considera comunque comprese nella prestazione difensiva.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    La liquidazione delle spese nel processo tributario deve rispettare i parametri normativi applicabili e non può scendere sotto i minimi riconoscibili in base alle fasi previste dal d.m. n. 55 del 2014.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato dedotto il vizio di violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla liquidazione delle spese.

  • art. 384 c.p.c.

    Poiché non erano necessari accertamenti fattuali, la Corte ha deciso nel merito direttamente dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Nel sistema dei parametri forensi, la fase istruttoria/trattazione non richiede necessariamente lo svolgimento di attività istruttorie in senso stretto: è sufficiente la trattazione della causa e l'esame degli atti e documenti prodotti dalle parti.
  • La fase decisionale va riconosciuta anche se non siano state depositate comparse conclusionali o memorie di replica, perché essa comprende comunque la precisazione delle conclusioni, lo studio della controversia e l'esame del provvedimento conclusivo ai fini dell'eventuale impugnazione.
  • La liquidazione delle spese non può essere ridotta al di sotto dei minimi tariffari mediante una lettura eccessivamente restrittiva delle fasi processuali previste dal d.m. n. 55 del 2014.
  • Quando la censura riguarda solo l'erronea liquidazione delle spese e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito rideterminando le spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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