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Sentenza

Sentenza del 09/02/2017 n. 403 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Determinazione dell'imposta - Decreto ingiuntivo comprendente anche l'enunciazione del contratto di fideiussione - Applicazione dell'imposta proporzionale ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.P.R. 26.04.1986, n. 131 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata confermata l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale anche al contratto di fideiussione enunciato nel decreto ingiuntivo. La fideiussione deve essere tassata ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Pertanto, la contestazione del contribuente non è stata accolta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassazione di un decreto ingiuntivo nel quale era stato enunciato anche un contratto di fideiussione. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la fideiussione, essendo civilisticamente un contratto accessorio rispetto all'obbligazione principale ai sensi degli artt. 1939 e 1941 c.c., non dovesse essere autonomamente assoggettata a imposta proporzionale. La decisione ha invece ritenuto irrilevante tale accessorietà nel sistema dell'imposta di registro, nel quale l'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 impone di considerare fiscalmente autonome le disposizioni negoziali enunciate nell'atto, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.

Norme richiamate

  • Articoli 1939 e 1941 del codice civile

    Riconoscono la natura accessoria della fideiussione nel diritto civile, ma tale carattere non impedisce, sul piano tributario, una tassazione autonoma della garanzia quando essa è enunciata in un atto soggetto a registrazione.

  • Art. 22, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

    La norma esprime il principio dell'autonomia fiscale delle disposizioni negoziali enunciate nell'atto registrato. Se sono presenti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti, anche il negozio precedentemente non registrato viene tassato.

  • Art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Costituisce la base per l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale alla fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la natura civilisticamente accessoria di una garanzia non esclude necessariamente la sua autonoma tassazione.
  • Quando un decreto ingiuntivo o altro atto soggetto a registrazione enuncia un contratto non precedentemente registrato, l'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 può comportare la tassazione anche del negozio enunciato, se le parti coincidono con quelle dell'atto registrato.
  • La fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo può essere assoggettata a imposta di registro proporzionale secondo la Tariffa, Parte prima, anche se è collegata e subordinata all'obbligazione principale.
  • Nel valutare una pretesa di imposta di registro occorre distinguere tra accessorietà civilistica del negozio e autonomia impositiva riconosciuta dalla disciplina tributaria.
  • La verifica pratica deve concentrarsi sul contenuto dell'atto, sull'effettiva enunciazione del contratto, sull'identità delle parti e sull'eventuale precedente registrazione del negozio.

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