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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29574/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e contraddittorieta nella valutazione della attendibilita della persona offesa minorenne, con contestazione della valorizzazione della contestualita del racconto e di alcune dichiarazioni peritali e di testimoni, nonche rilievo di patologia cerebrale della minore e contraddizione rispetto allassoluzione per i fatti del 2015; (2) mancata concessione delle attenuanti generiche, dedotta in quanto in appello era venuta meno la ragione della negazione in primo grado (ripetitivita dellazione), con richiamo alla incensuratezza e alletà non giovane; (3) vizi di violazione di legge e di motivazione sulla attendibilita della persona offesa e sulla valutazione frazionata della prova dichiarativa, con mancata valutazione delle dichiarazioni della madre e della presunta valutazione frazionata delle testimonianze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifesta infondatezza della censura, confermando la coerenza e la sufficienza della motivazione della corte di appello che ha valorizzato la immediata rivelazione della vittima alla sorella e la conferma resa da questultima, nonche riscontri descrittivi e considerazioni peritali sulla genuinita dei racconti; ha inoltre spiegato la ragione dellassoluzione riguardo ai fatti del 2015 per mancanza di approfondimento e riscontri rispetto ai fatti del 2019. Il secondo motivo e stato dichiarato inammissibile per tardività/assenza di gravame specifico rispetto al riepilogo dei motivi di appello contenuto in sentenza. Il terzo motivo e risultato inammissibile per genericita e per mancata puntuale esposizione delle doglianze; la Corte ha richiamato lonere del ricorrente di specificare i motivi trasmessi in appello. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato alle spese processuali, allonere di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili assistite dallo Stato (liquidate dalla Corte dappello) e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00, ai sensi dellart. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 609-bis cod. pen.

    Norma del codice penale relativa alla violenza sessuale, indicata quale reato contestato; la Corte si limita a riferire che la sentenza impugnata ha confermato la condanna per taluni episodi e lassoluzione per altri.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma citata per lapplicazione delle spese processuali in caso di inammissibilita del ricorso; in base a tale articolo la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento e la somma per la Cassa delle Ammende.

  • artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002

    Norme richiamate per la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto che la misura sara liquidata dalla Corte dappello con separato decreto.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in ordine alla applicazione equitativa della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende e alla valutazione dellassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita del ricorso.

Massime di principio

  • La credibilita di una vittima minorenne puo essere ritenuta valida anche in presenza di problematiche cognitive se esistono elementi di riscontro concreti e immediati, come la rivelazione a testimoni prossimi e descrizioni di segni obiettivi che corroborano il racconto.
  • Lassoluzione per uno o piu episodi non implica automaticamente contraddizione con una condanna per altri episodi quando la valutazione probatoria mostra differenze nella profondita degli accertamenti e nei riscontri raccolti.
  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e motivate: nuovi profili non contestati in appello o dedotte in termini generici risultano inammissibili o tardivi.
  • La mera riaffermazione della propria interpretazione del merito, senza indicare in modo puntuale il vizio di diritto o il nesso causale con la decisone impugnata, non supera il filtro di ammissibilita della Cassazione.
  • Se il ricorso e dichiarato inammissibile, il ricorrente puo essere condannato alle spese, e, in casi ritenuti non gravemente colposi, anche a un contributo per la Cassa delle Ammende; le spese delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio sono rimborsate secondo specifiche disposizioni.

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