Cassazione Penale, Sentenza n. 29574/2025 del 19/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e contraddittorieta nella valutazione della attendibilita della persona offesa minorenne, con contestazione della valorizzazione della contestualita del racconto e di alcune dichiarazioni peritali e di testimoni, nonche rilievo di patologia cerebrale della minore e contraddizione rispetto allassoluzione per i fatti del 2015; (2) mancata concessione delle attenuanti generiche, dedotta in quanto in appello era venuta meno la ragione della negazione in primo grado (ripetitivita dellazione), con richiamo alla incensuratezza e alletà non giovane; (3) vizi di violazione di legge e di motivazione sulla attendibilita della persona offesa e sulla valutazione frazionata della prova dichiarativa, con mancata valutazione delle dichiarazioni della madre e della presunta valutazione frazionata delle testimonianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifesta infondatezza della censura, confermando la coerenza e la sufficienza della motivazione della corte di appello che ha valorizzato la immediata rivelazione della vittima alla sorella e la conferma resa da questultima, nonche riscontri descrittivi e considerazioni peritali sulla genuinita dei racconti; ha inoltre spiegato la ragione dellassoluzione riguardo ai fatti del 2015 per mancanza di approfondimento e riscontri rispetto ai fatti del 2019. Il secondo motivo e stato dichiarato inammissibile per tardività/assenza di gravame specifico rispetto al riepilogo dei motivi di appello contenuto in sentenza. Il terzo motivo e risultato inammissibile per genericita e per mancata puntuale esposizione delle doglianze; la Corte ha richiamato lonere del ricorrente di specificare i motivi trasmessi in appello. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato alle spese processuali, allonere di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili assistite dallo Stato (liquidate dalla Corte dappello) e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00, ai sensi dellart. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 609-bis cod. pen.
Norma del codice penale relativa alla violenza sessuale, indicata quale reato contestato; la Corte si limita a riferire che la sentenza impugnata ha confermato la condanna per taluni episodi e lassoluzione per altri.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma citata per lapplicazione delle spese processuali in caso di inammissibilita del ricorso; in base a tale articolo la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento e la somma per la Cassa delle Ammende.
artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002
Norme richiamate per la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto che la misura sara liquidata dalla Corte dappello con separato decreto.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine alla applicazione equitativa della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende e alla valutazione dellassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita del ricorso.
Massime di principio
- La credibilita di una vittima minorenne puo essere ritenuta valida anche in presenza di problematiche cognitive se esistono elementi di riscontro concreti e immediati, come la rivelazione a testimoni prossimi e descrizioni di segni obiettivi che corroborano il racconto.
- Lassoluzione per uno o piu episodi non implica automaticamente contraddizione con una condanna per altri episodi quando la valutazione probatoria mostra differenze nella profondita degli accertamenti e nei riscontri raccolti.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e motivate: nuovi profili non contestati in appello o dedotte in termini generici risultano inammissibili o tardivi.
- La mera riaffermazione della propria interpretazione del merito, senza indicare in modo puntuale il vizio di diritto o il nesso causale con la decisone impugnata, non supera il filtro di ammissibilita della Cassazione.
- Se il ricorso e dichiarato inammissibile, il ricorrente puo essere condannato alle spese, e, in casi ritenuti non gravemente colposi, anche a un contributo per la Cassa delle Ammende; le spese delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio sono rimborsate secondo specifiche disposizioni.
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