Sentenza del 21/02/2019 n. 5288 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agente della Riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l’annullamento di venticinque intimazioni di pagamento, ritenendo non provata la notificazione delle intimazioni e degli atti prodromici. Ha dedotto, in particolare, l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, relativamente a cinque cartelle di natura tributaria per le quali erano state prodotte le relate di notifica, nonché il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria sulle cartelle relative a contributi INPS e INAIL.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agente della Riscossione, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia. La CTR avrebbe dovuto verificare, sulla base delle relate prodotte, se le notificazioni delle cinque cartelle tributarie fossero perfezionate e, in caso positivo, decidere preliminarmente sulla tardività del ricorso ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Anche la questione relativa alla giurisdizione sulle cartelle concernenti contributi INPS e INAIL dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale condizionato della società contribuente è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama la norma in relazione all’indicazione della procura speciale nel ricorso per cassazione.
Art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.
La procura speciale deve essere depositata quando è conferita con atto separato; non è invece necessaria una specifica indicazione della sua specialità quando è apposta a margine o in calce al ricorso e forma con esso un corpus inscindibile.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. L’omessa decisione sull’eccezione di tardività del ricorso costituisce omessa pronuncia.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso tributario deve essere proposto entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione dell’atto impugnabile. Se la notifica della cartella risulta perfezionata, il giudice deve verificare preliminarmente l’eventuale tardività del ricorso.
Art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma è richiamata in relazione alle modalità di costituzione in giudizio dell’ente resistente e alla documentazione posta a fondamento delle proprie difese.
Artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 546/1992
Le disposizioni delimitano la giurisdizione tributaria. Il giudice del rinvio dovrà verificare se le controversie relative alle cartelle per contributi INPS e INAIL rientrino nella giurisdizione tributaria o in quella del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando il concessionario produce le relate di notifica di una cartella, il giudice deve verificarne il perfezionamento e, se la notifica risulta valida, esaminare preliminarmente l’eventuale tardività del ricorso.
- L’omessa pronuncia su un’eccezione decisiva, anche rilevabile d’ufficio quando previsto dalla legge, comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito.
- La produzione delle relate di notifica può essere sufficiente per dimostrare il perfezionamento della notificazione, ma il giudice deve valutarne concretamente contenuto e regolarità.
- Le controversie riguardanti contributi previdenziali o assistenziali, come quelli INPS e INAIL, possono appartenere a una giurisdizione diversa da quella tributaria; la natura del credito deve essere verificata prima di decidere nel merito.
- La procura apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione non necessita, di regola, di un’espressa qualificazione come procura speciale, perché è considerata inscindibilmente collegata all’atto.
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