Cassazione Penale, Sentenza n. 24392/2025 del 02/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 sollevando quattro censure: (1) violazione del divieto di bis in idem (art. 649 c.p.p.), sostenendo che sarebbe già stato processato per un ingresso illegale nel 2018; (2) nullità per genericità della contestazione e della sentenza, non precisando se si trattasse di ingresso illegale o trattenimento senza permesso; (3) prescrizione del reato, deducendo che i fatti risultano accertati il 02/08/2018 o comunque con perquisizione del 30/05/2019; (4) omessa indicazione e valutazione da parte del giudice della richiesta di non punibilità per particolare tenuità/mancanza di offensività ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto in tutti i motivi. Rilevato che: (1) l'eccezione di bis in idem era insufficiente perché il ricorrente non ha allegato e documentato l'esistenza di una sentenza precedente e l'annotazione nel casellario non prova l'identità del fatto; inoltre l'articolo contestato può assumere forma istantanea (ingresso) e permanente (trattenimento) e dunque procedersi separatamente; (2) la contestazione alternativa ingresso/trattenimento è ammissibile e la sentenza indica che la condotta sanzionata è il trattenimento illecito, perciò la doglianza di genericità è infondata; (3) la prescrizione non è maturata perché il reato di trattenimento è permanente e si estingue con la cessazione della condotta, qui posta al 20/07/2019, e perché il termine è sospeso ai sensi dell'art. 159 c.p. come modificato dalla legge n. 103/2017; (4) non risulta che la difesa abbia formulato una richiesta specifica di assoluzione per particolare tenuità o mancata offensività e, comunque, la condotta protratta nel tempo non è ritenuta non offensiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
La norma tutela l'interesse statale al controllo dei flussi migratori e incrimina sia l'ingresso illegale (reato istantaneo) sia la permanenza illegale (reato permanente). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente il trattenimento illecito fino al 20/07/2019.
art. 649 cod. proc. pen.
Il divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto richiede che chi lo eccepisce assolva l'onere di allegazione e documentazione. In mancanza di adeguata allegazione il giudice non è tenuto a verificare d'ufficio la pretesa pendenza o sentenza precedente.
art. 34 d.lgs. n. 274/2000
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice di pace in assenza di deduzione specifica della difesa; la parte deve sollevare l'eccezione nel corso del processo.
art. 159 cod. pen. (modificato dalla legge n. 103/2017)
La sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 159, come modificato dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi nel periodo indicato e interrompe il computo del termine prescrizionale; la Corte l'ha ritenuta applicabile al caso per il periodo 03/08/2017-31/12/2019.
legge n. 103/2017
Ha modificato l'art. 159 cod. pen. con effetti sulla sospensione dei termini di prescrizione; la Corte ne ha ritenuto l'applicabilità per i reati commessi nel periodo rilevante, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- L'onere di provare l'esistenza di un precedente giudizio per effetto del divieto di bis in idem grava sulla parte che solleva l'eccezione: occorrono allegazioni e documenti certi, non semplici annotazioni amministrative.
- La contestazione alternativa (ingresso o trattenimento) è ammissibile; se la sentenza precisa la forma di condotta applicata (es. trattenimento permanente) difficilmente potrà essere vinta l'eccezione di genericità.
- Per i reati permanenti (es. trattenimento in mancanza di permesso) la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta e non dall'inizio o da accertamenti intermedi; pertanto occorre individuare correttamente la data finale della condotta.
- La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità o mancanza di offensività deve essere espressamente sollevata e documentata dalla difesa; taluni giudici non possono riconoscerla d'ufficio, specialmente davanti al giudice di pace.
- La valutazione dell'offensività deve riferirsi al reato specifico e alle sue modalità concrete: una condotta prolungata nel tempo può essere ritenuta offensiva anche in assenza di altri reati o pericolosità sociale emersa.
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