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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10428/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano principalmente il vizio di motivazione della Corte d'appello in ordine alla qualificazione come distrattiva della cessione dell'immobile strumentale della Centroplast e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta patrimoniale. Denunciavano che la Corte non aveva adeguatamente valutato la complessità dell'operazione (riscatto anticipato del leasing, successiva vendita a società riconducibile agli stessi imputati, cessione del credito postergato) e non aveva tenuto conto della relazione del collegio sindacale e della consulenza del prof. Marchini che, a parere della difesa, avrebbero dimostrato la congruità del prezzo e l'assenza di depauperamento. Inoltre Graziano e Franco Adami lamentavano il mancato riconoscimento dell'attenuante per il danno risarcito (art. 62, n. 6 c.p.) nonostante il versamento transattivo alla curatela di euro 2.700.000. Simonazzi deduceva, tra l'altro, di non avere consapevolezza degli eventi che avrebbero impedito il pagamento del prezzo e di avere svolto solo attività consulenziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Norberto Adami per mancata proposizione tempestiva dell'appello, confermando la sua condanna e condannandolo alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondati i ricorsi di Vincenzo Simonazzi e nella restante parte i ricorsi di Graziano e Franco Adami. Tuttavia ha accolto parzialmente i ricorsi di Graziano e Franco Adami limitatamente alla valutazione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. (danno risarcito): la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata esclusivamente su questo punto e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio sulla valutazione del carattere integrale o meno del risarcimento transattivo di euro 2.700.000. Simonazzi è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. In sostanza la condanna per bancarotta patrimoniale è stata confermata per la maggior parte delle posizioni, salvo il rinvio per la specifica valutazione dell'attenuante per i due fratelli Adami.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 6 c.p.

    La Corte ricorda che il risarcimento del danno, anche se avvenuto nell'ambito di una transazione, può integrare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. se il versamento corrisponde in concreto al ristoro integrale del danno; la valutazione della corrispondenza transazione-danno spetta al giudice e non può essere esclusa automaticamente per la sola natura transattiva.

  • art. 2482-ter c.c.

    Norma richiamata nella motivazione per indicare l'obbligo degli amministratori, in caso di perdita che consuma il capitale, di adottare misure correttive (es. aumento di capitale). La Corte osserva che gli amministratori non attuarono adeguatamente i rimedi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La vendita di un cespite societario a società riconducibile agli stessi amministratori e priva di mezzi finanziari è un indice forte di condotta distrattiva se l'operazione depaupera il patrimonio della società già in stato di crisi.
  • Le relazioni del collegio sindacale e le consulenze tecniche vanno valutate nel contesto dell'intera operazione: non basta la mera esistenza di pareri favorevoli se gli elementi concreti (postergazione di crediti, esiguità del capitale dell'acquirente, conoscenza dello stato di decozione) mostrano l'intento di spogliare la società.
  • La qualifica del comportamento come bancarotta patrimoniale richiede accertamento dell'elemento soggettivo; tuttavia la partecipazione alla ideazione e alle decisioni che hanno portato alla cessione a favore di una controllata/collegata può integrare responsabilità anche per consulenti se emerge consapevolezza dell'insolvenza e dell'impossibilità di pagamento.
  • Un versamento alla curatela nell'ambito di una transazione può costituire risarcimento integrale ai fini dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p.; il giudice deve verificare se l'ammontare corrisponde effettivamente al danno risarcibile e non può escluderlo automaticamente per la sola natura transattiva.
  • Il mancato deposito di un appello tempestivo rende inammissibile il successivo ricorso per cassazione relativo alla stessa sentenza: la tempestività dell'impugnazione è requisito essenziale per la radicale rinnovazione del processo.
  • Il sequestro successivo di un bene o altri eventi sopravvenuti non giustificano retroattivamente operazioni concepite per trasferire il patrimonio a soggetti incapaci di pagare: la valutazione della fattispecie si basa sulle circostanze e sulle conoscenze degli imputati al momento dell'operazione.

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