Cassazione Civile, Sentenza n. 11660/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il dott. Fabrizio Scarinci, responsabile dell'assistenza fiscale che aveva apposto il visto di conformità sulla dichiarazione Mod. 730/2015 di un contribuente, impugnava la cartella di pagamento derivante dall'iscrizione a ruolo disposta dalla Direzione Provinciale di Varese dopo il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973. Il ricorrente contestava (i) la incompetenza dell'ufficio che aveva iscritto a ruolo (sosteneva essere competente la Direzione Regionale individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, ossia lo stesso professionista), conformemente all'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997; (ii) secondariamente, la corretta quantificazione della responsabilità alla luce delle modifiche legislative (tra cui la legge n. 26/2019) e del principio del favor rei.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: l'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 attribuisce la competenza funzionale alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, individuate in ragione del domicilio fiscale del trasgressore (colui che ha apposto il visto infedele), anche con riferimento all'iscrizione a ruolo delle somme richieste. L'iscrizione a ruolo operata dalla Direzione Provinciale di Varese è stata quindi dichiarata illegittima per incompetenza e la sentenza impugnata della CTR è cassata; decidendo nel merito, la Cassazione ha accolto il ricorso introduttivo per nullità dell'atto di iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento. Per effetto di ciò, i successivi motivi (relativi a quantificazione della sanzione e compensazione spese) sono stati dichiarati assorbiti. Le spese processuali sono regolate in considerazione della novità della questione.
Norme richiamate
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (art. 39)
Il comma 1, lett. a), secondo periodo e il comma 2 sono riprodotti e valutati dalla sentenza
Il comma 2 attribuisce alla direzione regionale, in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, la competenza a contestare le violazioni dei commi 1 e 3 e ad irrogare le relative sanzioni; tale competenza funzionale regionale si estende, secondo la Corte, anche all'iscrizione a ruolo delle somme richieste al responsabile del visto infedele
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 36-ter)
Richiamato quale norma che regola il controllo formale delle dichiarazioni
Il controllo formale ex art. 36-ter è il presupposto materiale che origina la comunicazione/contestazione dell'infedeltà del visto e la richiesta delle somme a carico del soggetto che ha apposto il visto
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato in relazione alla riscossione mediante ruolo
Le comunicazioni con le quali sono richieste le somme costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602/1973; tuttavia, la modalità procedimentale non esclude l'attribuzione di competenza alle direzioni regionali prevista dall'art. 39, comma 2
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Citato nella disciplina di compatibilità delle sanzioni
Le disposizioni del d.lgs. n. 472/1997 si applicano in quanto compatibili; ciò non altera la regola di competenza speciale dettata dall'art. 39, comma 2
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (art. 6)
Modifica introdotta al comma 1, lett. a) dell'art. 39
La modifica ha ampliato le conseguenze (anche patrimoniali) dell'apposizione del visto infedele ma non ha mutato la competenza funzionale regionale già prevista dal comma 2
Legge 28 marzo 2019, n. 26 (conversione D.L. 4/2019)
Richiamata dal ricorrente come norma successiva che avrebbe carattere di lex mitior
La Corte ha ritenuto la questione di merito relativa alla applicazione della norma più favorevole assorbita dalla pronuncia di nullità per incompetenza; resta pertanto necessario valutare la corretta applicazione temporale e la competenza prima di trattare il profilo del favore rei
D.M. 31 maggio 1999, n. 164 (art. 13 e disciplina CAF)
Richiamato in relazione alla modalità di presentazione delle dichiarazioni assistite e al soggetto CAAF
Il rilascio del visto di conformità nelle modalità indicate dal D.M. n. 164/1999 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 39; gli uffici locali che effettuano i controlli devono segnalare le violazioni alle direzioni regionali
D.M. Finanze 12 luglio 1999
Provvedimento organizzativo richiamato in motivazione
Attribuiva alle direzioni regionali competenze organizzative e di vigilanza sull'attività dei CAF, coerente con la centralità delle direzioni regionali nella materia
Massime di principio
- Per le violazioni connesse al rilascio di un visto di conformità infedele (art. 39 d.lgs. n. 241/1997) la competenza funzionale a contestare la violazione e ad irrogare le sanzioni spetta alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; atti compiuti da uffici diversi possono essere illegittimi per incompetenza
- La competenza regionale prevista dall'art. 39, comma 2, opera anche quando l'Amministrazione procede all'iscrizione a ruolo e alla notificazione della cartella di pagamento: la modalità procedimentale (iscrizione a ruolo vs procedimenti del d.lgs. n. 472/1997) non esclude l'applicabilità della regola di competenza
- Se un ufficio locale riscontra la violazione, deve segnalare e trasmettere le informazioni alla Direzione Regionale competente; la presenza di un controllo locale non legittima di per sé l'esercizio diretto della potestà sanzionatoria/iscrizione a ruolo da parte dell'ufficio locale
- L'incompetenza dell'ufficio che ha adottato l'atto amministrativo è vizio grave che determina l'illegittimità (nullità) dell'atto e può essere motivo di impugnazione; la parte interessata deve dedurla nell'atto di impugnazione (la Corte ricorda che il vizio non è di norma rilevabile d'ufficio dal giudice)
- La qualificazione della misura (risarcitoria vs sanzionatoria) non è decisiva ai fini della competenza: anche se vi siano profili risarcitori, la norma contrassegna la violazione e demanda la competenza alle Direzioni Regionali
- In casi analoghi verificare tempestivamente (a) il domicilio fiscale del presunto trasgressore per individuare la Direzione Regionale competente, (b) la legittimità formale dell'iscrizione a ruolo e (c) la correttezza temporale di applicazione di eventuali norme più favorevoli (favor rei), ma solo dopo aver accertato la validità dell'atto sotto il profilo della competenza
- Prassi amministrative o circolari che indichino una interpretazione non vincolante non possono derogare a una regola di competenza prevista dalla legge: se l'atto è stato emesso da ufficio incompetente, è impugnabile per nullità indipendentemente da prassi interne
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