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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13814/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2604/2017 per omessa pronuncia e omesso esame dei motivi di impugnazione proposti da Angela Dinacci in appello incidentale. Le censure riguardavano, tra l'altro, la mancata decisione su questioni relative a: (i) quote societarie (FIDA IMMOBILIARE s.r.l., IFINED s.r.l., EDILMILL s.a.s., CNEM s.r.l.), con richiesta restitutoria; (ii) la qualificazione come donazioni o atti simulati di varie cessioni di quote e trasferimenti immobiliari (atti del 20 giugno 1975, 4 giugno 1975, ecc.); (iii) il mancato esame di fatti decisivi come la presenza di testimoni negli atti o documenti probatori; (iv) presunte violazioni dell'art. 2909 c.c. e altre norme civili in tema di simulazione e validità delle scritture. Sul piano processuale sono state anche discusse questioni di tempestività dei ricorsi e di ammissibilità dei motivi incidentali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Angela Dinacci per il vizio di omessa pronuncia sui motivi dell'appello incidentale, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Annunziata Strati per carenze di specificità e altre ragioni di inammissibilità, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché si pronunci sull'appello incidentale di Angela Dinacci e sulle spese del giudizio di cassazione. Ha altresì fissato l'eventuale obbligo per Annunziata Strati di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    citata all'inizio per la formulazione delle conclusioni dal P.M. e per lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio

    norma richiamata per la procedura di decisione in camera di consiglio con conclusioni motivate; la Corte ha deciso secondo le forme previste dalla norma

  • art. 112 c.p.c.

    denunciata per omessa pronuncia e omesso esame dei motivi di impugnazione

    la Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia su motivi proposti integri vizio di nullità della decisione e giustifichi accoglimento del ricorso per cassazione

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato in relazione al termine annuale per proporre il ricorso per cassazione

    la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso notificato il 17/11/2017 avverso sentenza pubblicata il 20/04/2017, ricorrendo il termine annuale allora vigente

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato per affermare che il deposito della sentenza non equivale alla notificazione ai fini di decorrenza del termine

    la Corte ha stabilito che il deposito effettuato non fa decorrere il termine breve per impugnare, essendo la notificazione l'evento rilevante

  • art. 343 c.p.c. (testo anteriore alla legge n. 353/1990)

    disciplina le modalità e i termini per la proposizione dell'appello incidentale nei giudizi iniziati prima del 30/4/1995

    applicata per ritenere validamente proposto l'appello incidentale di Angela Dinacci con le manifestazioni di volontà e richieste concrete contenute nella comparsa di risposta/ricorso

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato in tema di impugnazione incidentale tardiva e di impugnazione adesiva

    la Corte ha confermato che l'art. 334 consente l'impugnazione incidentale anche se è decorso il termine ordinario quando l'altra parte ha proposto gravame (si applica anche all'impugnazione di tipo adesivo)

  • art. 377 c.p.c.

    richiamato in relazione agli adempimenti per la comunicazione dell'avviso d'udienza dopo la morte della resistente

    la Corte ha ritenuto che, non essendovi indirizzi diversi degli eredi nel processo, venivano meno i presupposti per reiterare gli adempimenti previsti dall'art. 377

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in ordine all'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della resistente incidentale

    stabilisce la possibilità/obbligo del versamento di un contributo unificato aggiuntivo se dovuto

  • art. 366, comma 1, n. 6 e art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamati in relazione ai requisiti di specificità dei motivi e all'onere di deposito del fascicolo d'ufficio per il ricorso in cassazione

    la Corte ha precisato che le censure per omessa pronuncia dovevano rispettare i requisiti di specificità e che l'onere di deposito del fascicolo d'ufficio è soddisfatto dal visto di trasmissione della cancelleria

  • art. 2909 c.c.

    denunciata nel quinto motivo del ricorso (violazione o falsa applicazione)

    la censura relativa all'applicazione dell'art. 2909 c.c. è stata considerata tra le questioni dedotte, ma la decisione finale ha riguardato principalmente il vizio di omessa pronuncia sul complesso delle censure

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia del giudice di appello su motivi di impugnazione proposti dall'appellante incidente costituisce vizio rilevante e può determinare la cassazione per nullità: il controllo di legittimità interviene per assicurare il rispetto dell'obbligo di decidere su tutte le questioni dedotte.
  • L'appello incidentale, nei giudizi iniziati sotto la vigenza della disciplina anteriore al 30/4/1995, si doveva manifestare nella prima comparsa o nella prima udienza; tuttavia la volontà di ottenere la riforma e la indicazione di richieste concrete possono essere sufficienti a caratterizzare l'impugnazione incidentale.
  • Se il giudice d'appello dichiara un motivo inammissibile per genericità, la parte che intende impedire il passaggio in giudicato di quella statuizione deve impugnarla specificamente in cassazione (occorrendo l'indicazione puntuale del vizio relativo alla statuizione sull'inammissibilità).
  • Il deposito della sentenza non vale, di regola, come equipollente alla notificazione ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione: la notificazione resta l'atto rilevante per far decorrere i termini.
  • In cassazione le doglianze di fatto devono essere specifiche sulla 'come' e 'quando' i fatti siano stati discussi nei gradi precedenti (art. 366 c.p.c.); le contestazioni generiche o volte solo a ottenere una diversa valutazione delle prove sono, in gran parte, inammissibili.
  • Quando una parte è deceduta in corso di causa, la cancelleria deve tentare comunicazioni agli eredi; se non risultano indirizzi diversi, non è necessario reiterare gli adempimenti previsti da norme come l'art. 377 c.p.c.
  • La Corte di legittimità non sostituisce il giudice di merito nell'apprezzamento delle prove: può censurare l'omessa pronuncia o vizi di diritto, ma non procede a nuovi accertamenti di fatto o a rivalutazioni libere delle prove che spettano al giudice di merito.

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