L.R. Marche 12/2009
Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Marche, le sanzioni per chi viaggia senza titolo valido sui servizi ferroviari regionali e di autotrasporto pubblico, oltre alle violazioni connesse (mancata convalida, danni, reiterazione). Regola competenze degli agenti accertatori, modalità di pagamento, comunicazioni annuali e richiama la normativa regionale sulle sanzioni amministrative. È incentrata su controlli e sanzioni ancora astrattamente vigenti.
Sanzioni per violazioni sul trasporto pubblico locale nelle Marche
Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale nelle Marche
La legge disciplina il sistema sanzionatorio applicabile agli utenti dei treni regionali e dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale nella Regione Marche, nonché le regole per l’accertamento, la contestazione e il pagamento delle violazioni.
Obblighi degli utenti e informazione al pubblico
Gli utenti dei treni classificati regionali e dei servizi di autotrasporto pubblico devono munirsi di un titolo di viaggio valido e idoneo, obliterarlo quando richiesto e conservarlo per tutta la durata del percorso, esibendolo al personale incaricato su richiesta. Le imprese di trasporto devono inoltre dare adeguata pubblicità:
- alle tariffe applicate;
- alle modalità di acquisto dei titoli di viaggio;
- alle norme sanzionatorie, tramite carta della mobilità e avvisi ben visibili agli utenti.
Mancanza del titolo di viaggio o irregolarità del documento
Per chi viaggia senza valido titolo di viaggio è prevista una disciplina differenziata:
- nei servizi urbani: pagamento della tariffa ordinaria e sanzione amministrativa da 40 a 200 volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico;
- nei servizi extraurbani e nel servizio ferroviario regionale: pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea o dalla stazione di partenza fino alla destinazione dichiarata, oltre alla sanzione amministrativa da 40 a 200 volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico, rispettivamente per gomma e ferro.
Per l’abbonamento nominativo non esibito all’agente accertatore, se l’utente presenta il titolo entro tre giorni dalla contestazione agli uffici competenti dell’impresa di trasporto e il documento non risulta regolarizzato dopo l’accertamento, si applica una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla percorrenza di riferimento; in caso contrario si applicano le sanzioni ordinarie.
Acquisto a bordo e maggiorazioni
Chi sale su un treno regionale senza biglietto e avvisa prima della salita il personale incaricato paga il biglietto a tariffa ordinaria con una maggiorazione di euro 5,00. Per l’autotrasporto pubblico la maggiorazione è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione prevista dalla l.r. 45/1998. La maggiorazione non è dovuta quando il viaggiatore sale da località prive di biglietteria, di emettitrici self-service attive e funzionanti o di punti vendita a terra, purché avvisi il personale al momento della salita. La stessa maggiorazione si applica anche al viaggiatore del treno regionale con biglietto non convalidato, salvo il caso di obliteratrice non funzionante.
Danni alle attrezzature e ai beni strumentali
Per le infrazioni previste dall’articolo 29 del d.p.r. 753/1980 che abbiano causato danni materiali alle attrezzature o ai beni strumentali dell’impresa, si applica una sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 309,00, oltre al risarcimento del danno.
Reiterazione della violazione
Se la stessa violazione è commessa due volte in un anno solare, la sanzione amministrativa si applica nella misura massima.
Accertamento, contestazione e soggetti competenti
La competenza all’irrogazione delle sanzioni è attribuita all’impresa esercente il trasporto pubblico, che procede all’accertamento e alla contestazione tramite personale appositamente incaricato; per il trasporto su gomma tale personale deve essere autorizzato dalla Regione. Possono effettuare l’accertamento anche i soggetti indicati nella l.r. 33/1998. Gli agenti accertatori possono compiere i controlli previsti dall’articolo 13 della l. 689/1981, compresi quelli necessari per l’identificazione del trasgressore, e contestano anche altre violazioni in materia di trasporto pubblico previste dal d.p.r. 753/1980, quando sia prevista una sanzione amministrativa.
Autorizzazione e abilitazione degli accertatori
Per il trasporto su gomma l’autorizzazione regionale all’accertamento e alla contestazione è rilasciata al personale incaricato previa:
- dichiarazione sostitutiva sul godimento dei diritti politici, sull’assenza di condanne a pena detentiva per delitto non colposo e sull’assenza di misure di prevenzione;
- superamento dell’esame di abilitazione. Una volta autorizzati, gli incaricati acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa valida nel territorio regionale. La Regione istituisce l’elenco degli autorizzati e organizza periodicamente gli esami di abilitazione, con cadenza di norma semestrale, definendo con atto della Giunta materie e modalità di accesso; il superamento dell’esame comporta il rilascio dell’attestato di abilitazione.
Pagamento delle sanzioni e destinazione dei proventi
Le modalità di pagamento sono quelle previste dall’impresa esercente il servizio. Il pagamento nella misura minima può essere effettuato direttamente all’agente al momento della contestazione oppure entro tre giorni presso la sede del soggetto affidatario del servizio. Se il pagamento non avviene con tali modalità, resta comunque ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della l.r. 33/1998. I proventi delle sanzioni sono incassati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico e contabilizzati nei bilanci come proventi del traffico, con separata rendicontazione rispetto ai proventi ordinari.
Comunicazioni annuali e controlli
Entro il 31 marzo di ogni anno:
- le imprese di autotrasporto pubblico trasmettono a Regione e Comuni le risultanze degli accertamenti dell’anno precedente e il rapporto percentuale tra controlli effettuati sugli automezzi e chilometri percorsi;
- le imprese ferroviarie regionali trasmettono alla Regione le risultanze degli accertamenti dell’anno precedente e il rapporto percentuale tra controlli sui treni e sanzioni irrogate. Gli enti territoriali competenti possono richiedere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle funzioni di accertamento delle irregolarità dei titoli di viaggio.
Norme finali e coordinamento con la disciplina generale
Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applica, in quanto compatibile, la l.r. 33/1998. La legge richiama inoltre l’abrogazione della l.r. 31/1992 e del comma 5 dell’art. 32 della l.r. 45/1998, come indicato nella nota finale.
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