Ordinanza n. 2887/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00767/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva annullato l'aggiudicazione relativa a una procedura d'appalto
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Sardegna e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dal testo non emergono i motivi specifici di appello, mentre risulta che la controversia riguarda l'annullamento dell'aggiudicazione di una procedura d'appalto. Il Comune ha rappresentato che il contratto, di durata pari a otto mesi, era stato stipulato il 21 ottobre 2025, previa consegna sotto riserva di legge, con inizio effettivo dei lavori il 15 settembre 2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora, ritenendo insussistente il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza. Ha valorizzato sia la prossimità dell'udienza di merito, fissata al 22 ottobre 2026, sia il fatto che il contratto fosse già stato stipulato in epoca anteriore e fosse ormai eseguito. Di conseguenza, il subentro dell'originario ricorrente non è stato ritenuto possibile e la controversia residua è stata ricondotta al solo profilo risarcitorio. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza può essere negata quando non sia dimostrato un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della decisione.
- Quando l'aggiudicazione sia stata annullata, ma il contratto sia già stato stipulato e integralmente eseguito, il subentro dell'originario ricorrente non è concretamente possibile; la controversia può quindi residuare sul solo piano risarcitorio.
- La prossimità dell'udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora, poiché riduce l'urgenza di una tutela cautelare interinale.
Come è indicizzato
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