Cassazione Penale, Ordinanza n. 16205/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 1 febbraio 2024. L'unico motivo deduce l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la motivazione riportata nell'ordinanza, la censura è ritenuta manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva escluso il beneficio in modo immune da vizi di legittimità, valorizzando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, la conferma della motivazione del primo giudice e, in particolare, le gravi modalità del fatto, le plurime violazioni delle prescrizioni e la mancanza di plausibili spiegazioni sull'allontanamento dall'abitazione.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta legittima perché sorretta da motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, fondata sull'assenza di elementi positivamente valorizzabili e sulle gravi modalità del fatto.
art. 616 c.p.p.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per vizi di motivazione realmente rilevanti, non per una diversa lettura degli elementi di fatto.
- È legittimo il diniego delle attenuanti generiche quando la motivazione dia conto dell'assenza di elementi favorevoli, della gravità concreta della condotta e della reiterazione delle violazioni contestate.
- La mancata offerta di spiegazioni plausibili da parte dell'imputato su aspetti significativi della condotta può essere valorizzata, ai fini del diniego del beneficio, come indice negativo nella valutazione complessiva della personalità e del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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