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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20911/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato il ricorso come reclamo ex art. 30-ter, comma 7, L. n. 354/1975 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per la relativa decisione. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito delle questioni sostanziali (sul modo di calcolo del cumulo e sull'applicazione dell'ostatività).

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto una istanza di permesso premio. Il difensore deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione, sostenendo che la condizione di "ostatività" deve essere valutata in relazione a ciascuna singola condanna e che, procedendo a scomposizione del cumulo e calcolando separatamente i periodi di detenzione (tenuto conto dell'art. 78 c.p. e di indulti/presofferto), la parte non ostativa del cumulo risulterebbe inferiore a quattro anni e pertanto immediatamente ammissibile ai permessi premio.

Norme richiamate

  • art. 30-ter, comma settimo, L. n. 354 del 1975

    Il provvedimento in materia di permessi premio è soggetto a reclamo al Tribunale di Sorveglianza e non a ricorso per cassazione; di conseguenza l'impugnazione va qualificata come reclamo.

  • artt. 30-ter e 30-quater (ordinamento penitenziario)

    Predisposizioni sulle soglie di ammissibilità per i permessi premio; il Magistrato ha ritenuto che le soglie si applichino a tutte le condanne comprese nel cumulo quando la pena detentiva complessiva supera i quattro anni.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Rilevanza della recidiva aggravante ai fini della valutazione dell'ostatività e del computo complessivo della pena nel cumulo.

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore applicato per la determinazione della pena complessiva (nel caso riferito, ridotta a trenta anni) rilevante per il calcolo complessivo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata a fondamento del motivo di cassazione relativo alla mancanza e all'illogicità della motivazione; indicata quale criterio di censura da parte del ricorrente.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Principio di conservazione dell'impugnazione che consente la riclassificazione dell'atto (qui da ricorso in cassazione a reclamo) e la trasmissione al giudice competente.

  • Sez. 1, n. 29215 del 6/6/2013 (Lorusso)

    Precedente giurisprudenziale che conferma che le decisioni sui permessi premio sono soggette a reclamo al Tribunale di Sorveglianza e non a ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • I provvedimenti sui permessi premio devono essere impugnati con reclamo al Tribunale di Sorveglianza: un ricorso per cassazione verrà in genere riconsiderato e trasmesso al Tribunale competente (principio di conservazione dell'impugnazione).
  • La questione se l'ostatività debba essere valutata su ciascuna singola condanna o sul cumulo è rilevante e controversa; finché la Corte non si pronuncia sul merito, è prudente articolare entrambi gli argomenti (obbligando il giudice alla motivazione puntuale).
  • In presenza di cumulo misto (reati ostativi e non ostativi), è strategico richiedere la scomposizione del cumulo e fornire un calcolo dettagliato dei periodi detentivi relativi a ciascuna condanna (tenendo conto di art. 78, indulto, presofferto), per dimostrare che la quota non ostativa rientra nelle soglie che consentono i permessi.
  • Quando è dedotta la carenza o illogicità della motivazione, è necessario indicare con precisione le discrepanze logiche e i calcoli alternativi; tuttavia, attenzione alla scelta del rimedio processuale: la censura va proposta nell'ambito del reclamo al Tribunale di Sorveglianza.
  • Se nel provvedimento sono presenti applicazioni della recidiva ex art. 99 c.4 o qualificazioni come reati ostativi, l'iter difensivo deve prevedere contestazioni puntuali su tali qualificazioni e documentazione utile a dimostrare quali condanne siano effettivamente ostative.

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