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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22300/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla colonna di scarico condominiale, che avevano danneggiato il bagno dell'appartamento di proprietà di una condomina e condotto da un terzo. Il Tribunale aveva condannato il condominio a eseguire i lavori di ripristino, a risarcire il danno e, per quanto qui rileva, aveva accolto la domanda di manleva verso l'assicuratrice, ritenendo non provata da quest'ultima la clausola limitativa della copertura invocata per escludere i danni dovuti a vetustà o usura. In appello, l'assicuratrice aveva sostenuto che il primo giudice avesse invertito l'onere della prova, poiché spettava all'assicurato dimostrare l'estensione della garanzia, mentre la Corte d'appello aveva accolto il gravame. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c., 1888 e 2697 c.c., sostenendo che, avendo prodotto la polizza con previsione della copertura per responsabilità civile e danni da acqua, era onere dell'assicuratrice provare l'esistenza e l'operatività della clausola di esclusione dei danni da vetustà o usura; ha inoltre dedotto che la corte territoriale avesse posto a base della decisione un fatto non provato e trascurato la necessaria prova scritta del contratto assicurativo. Gli altri due motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata in diritto la decisione d'appello nella parte in cui aveva posto a carico dell'assicurato la prova dell'inesistenza o dell'inefficacia della clausola limitativa del rischio. Ha affermato che, quando l'assicuratore oppone una clausola di delimitazione del rischio che escluda dall'indennizzo un rischio astrattamente compreso nella garanzia generale, tale clausola integra un fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato e deve essere provata dall'assicuratore che la invoca, insieme alla sua applicabilità al caso concreto. Poiché AXA non aveva dimostrato l'esistenza della clausola n. 22 richiamata, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può porre a fondamento della decisione fatti o clausole contrattuali non provati; la questione ruota però principalmente sulla corretta distribuzione dell'onere della prova.

  • art. 1888 c.c.

    Il contratto di assicurazione richiede prova scritta; il ricorrente ha richiamato tale principio per contestare la mancata prova della clausola limitativa invocata dall'assicuratrice.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la clausola delimitativa del rischio e la sua operatività grava sull'assicuratore che la eccepisce, non sull'assicurato.

  • artt. 136, terzo comma, e 149-bis c.p.c.

    Richiamati solo per la regolarità della comunicazione telematica dell'avviso di fissazione della camera di consiglio.

  • artt. 299 e 300 c.p.c.

    La Corte ribadisce che nel giudizio di cassazione non operano le comuni cause interruttive, pur potendo disporsi un rinvio per tutela del contraddittorio in caso di morte del difensore.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione, la prova della garanzia generale incombe all'assicurato, ma la prova di una clausola di delimitazione del rischio, quando invocata per escludere l'indennizzo, incombe all'assicuratore che la eccepisce.
  • Le clausole che escludono dall'operatività della polizza un rischio astrattamente compreso nella previsione generale del contratto configurano un fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato e, come tali, devono essere dedotte e provate dall'assicuratore nei termini processuali previsti.
  • La mera allegazione dell'esistenza di una clausola limitativa non basta a fondare il rigetto della domanda di indennizzo se la clausola stessa non è stata provata nel suo contenuto e nella sua applicabilità al caso concreto.
  • Nel giudizio di cassazione, la morte del difensore della parte non determina automaticamente l'interruzione del processo, ma può imporre un rinvio della causa a nuovo ruolo se necessario a preservare il diritto di difesa; tale rinvio può non essere disposto quando risulti che la parte abbia comunque avuto conoscenza della fissazione della trattazione.
  • Quando il motivo accolto investe la questione decisiva sulla ripartizione dell'onere probatorio e sulla prova della clausola di esclusione, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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