Cassazione Penale, Sentenza n. 42624/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Moretti impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado: con il primo motivo deduceva la errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. (recidiva facoltativa), sostenendo che i precedenti erano risalenti e che la condotta processuale era di minima offensività; con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. perché la Corte d'appello, rideterminando la pena per il solo capo A), aveva aumentato la multa rispetto a quella indicata dal Tribunale (C 240 invece di C 160) e non aveva riportato nel dispositivo la diversa qualificazione giuridica risultata in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo ritenendo che la Corte d'appello avesse fornito motivazione specifica e congrua sull'applicazione della recidiva (valutando natura e omogeneità dei precedenti, la loro rilevanza specifica, la continuità del comportamento delittuoso e il fatto che l'imputato trae mezzi di sussistenza dalla commissione di reati contro il patrimonio). Ha invece accolto il secondo motivo nella parte indicata, rilevando un errore materiale: la Corte territoriale non aveva tenuto conto della riduzione della pena disposta per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) e aveva indicato in dispositivo una multa più alta rispetto a quella effettivamente spettante. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria, che è stata rideterminata in euro 160,00; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
Regola l'applicazione della recidiva facoltativa: il giudice deve motivare specificamente valutando natura e omogeneità dei precedenti, distanza temporale, livello di offensività e altri elementi sintomatici della pericolosità e della colpevolezza
art. 707 cod. pen.
Norma relativa all'illecito contravvenzionale contestato al capo B; la Corte d'appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto da questa norma
artt. 56, 624-bis, 625 n.2 cod. pen.
Oneri e tipologia del reato principale (tentato furto aggravato) e relative aggravanti: la condanna per il capo A) è stata confermata e riqualificata secondo tali disposizioni
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Impedisce che in appello sia inflitta una pena pecuniaria più grave di quella indicata dal giudice di primo grado; la violazione di questa norma ha determinato l'annullamento limitato della sentenza
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato; la mancata considerazione di tale riduzione nella determinazione della multa ha causato l'errore materiale
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione di correggere errori materiali e di determinare direttamente la pena pecuniaria quando non sono necessari accertamenti di fatto
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione specifica: il giudice deve valutare non solo l'esistenza formale dei precedenti ma anche la loro rilevanza rispetto alla pericolosità e colpevolezza del reo (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, protrazione della condotta).
- La mera elencazione di precedenti non basta: sono necessari elementi che colleghino i precedenti alla propensione a delinquere attuale; condanne successive al fatto processato possono essere richiamate in motivazione per evidenziare la costanza di una condotta, purché non siano conteggiate materialmente nella recidiva.
- In appello non si può infliggere una pena pecuniaria più elevata di quella indicata dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 597, c.3 c.p.p.; l'aumento involontario per errore materiale può essere corretto dalla Cassazione ai sensi dell'art. 620, c.1, lett. i).
- La diversa qualificazione giuridica del fatto va resa nella motivazione; non sempre è necessario ribadirla nel dispositivo se dalla motivazione risulta chiaramente e non vi è impugnazione specifica su quel punto.
- Errori materiali nella determinazione della pena (es. mancata applicazione di riduzioni previste per il rito) possono giustificare annullamento senza rinvio e la diretta rideterminazione della pena pecuniaria da parte della Cassazione quando non siano necessarie ulteriori indagini di fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42595/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42597/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42598/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42599/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42600/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42601/2024 del 21/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →