Sentenza del 08/07/2019 n. 2117 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMPOSTE DIRETTE - IRES - Rimanenze - Cambio criterio di valutazione - Mancata comunicazione all'Amministrazione finanziaria - disconoscimento delle risultanze della valutazione effettuata - Esclusione - Irregolarità formale - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo richiama una controversia in materia di TARSU relativa alla rilevanza della costruzione successiva di un marciapiede comunale. Il contribuente sosteneva, presumibilmente, che tale intervento avesse modificato le condizioni di fruibilità o di accesso dell’area privata e potesse incidere sull’imposizione. La massima, tuttavia, segnala anche un distinto principio in materia di IRES e rimanenze: il mutamento del criterio di valutazione non comunicato all’Amministrazione finanziaria costituisce un’irregolarità formale e non consente, da solo, di disconoscere le risultanze della valutazione.
La decisione
Per la questione TARSU, la costruzione successiva del marciapiede da parte del Comune non è ritenuta circostanza decisiva ai fini dell’imposizione, poiché l’opera costituisce un miglioramento della viabilità e della fruibilità della proprietà privata e non elimina, di per sé, i presupposti della tassa. L’esito concreto e le parti processuali non sono integralmente ricavabili dal testo fornito; il principio riportato appare comunque favorevole all’ente impositore.
Norme richiamate
Disciplina della TARSU
La tassa si fonda sulla produzione o potenziale produzione di rifiuti e sulla disponibilità o occupazione di locali e aree; modifiche successive alla viabilità o alla fruibilità dell’immobile, come la realizzazione di un marciapiede, non fanno venir meno automaticamente l’obbligazione tributaria.
Norme IRES sulla valutazione delle rimanenze
Il cambio del criterio di valutazione non comunicato all’Amministrazione finanziaria integra un’irregolarità formale, ma non giustifica automaticamente il disconoscimento dei valori risultanti da una valutazione correttamente effettuata.
Massime di principio
- In materia TARSU, la realizzazione successiva di opere pubbliche che migliorano l’accessibilità o la fruibilità di una proprietà non esclude, di per sé, l’assoggettamento al tributo.
- Per contestare efficacemente la TARSU occorre dimostrare l’assenza dei presupposti impositivi, come l’inesistenza dell’occupazione, l’inidoneità dell’area a produrre rifiuti o una specifica esenzione, non il solo mutamento delle condizioni di viabilità.
- Nel caso di variazione dei criteri contabili di valutazione delle rimanenze, la mancata comunicazione all’Amministrazione può comportare una violazione formale, ma non consente automaticamente di ignorare valori sostanzialmente corretti e adeguatamente documentati.
- Le massime o i testi compositi devono essere interpretati distinguendo i diversi principi: la parte sulla TARSU riguarda il presupposto del tributo, mentre quella su IRES e rimanenze riguarda gli effetti della violazione degli obblighi comunicativi.
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