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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13058/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

A seguito di un processo verbale di constatazione notificato alla società di persone di cui il ricorrente era socio, l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti del medesimo un avviso di accertamento IRPEF, imputandogli un reddito di partecipazione e richiedendo imposta, interessi e sanzioni. Il contribuente impugnava l'atto davanti ai giudici tributari, ma i ricorsi relativi alla società e ai soci non venivano riuniti e il giudizio veniva definito separatamente. In cassazione il ricorrente censurava, con il primo motivo, la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel processo tributario, deducendo che la controversia sull'accertamento dei redditi della società di persone e dei soci doveva essere trattata unitariamente con integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati. Gli altri motivi di ricorso restavano formulati ma, per la decisione, venivano dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'accertamento dei redditi delle società di persone e la conseguente imputazione automatica ai soci impongano la partecipazione al giudizio sia della società sia di tutti i soci, salvo questioni personali. Poiché i giudici di merito avevano deciso separatamente senza integrare il contraddittorio e senza celebrare un simultaneus processus, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti per il rinnovo del giudizio tra tutte le parti necessarie. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio. I restanti cinque motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    La norma è richiamata per il principio di trasparenza delle società di persone, da cui deriva l'unitaria imputazione dei redditi ai soci e, quindi, l'inscindibilità del giudizio relativo all'accertamento.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    È invocato come norma processuale violata per la mancata riunione dei ricorsi e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato dal ricorrente quale ulteriore parametro della denunciata violazione delle regole processuali sulla trattazione unitaria delle controversie connesse.

  • art. 102 c.p.c.

    È indicato come fondamento del simultaneus processus e della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge sostanziale e processuale.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento dei redditi di una società di persone e la loro imputazione ai soci, la lite è inscindibile perché l'accertamento è unitario e incide automaticamente su tutti i soggetti coinvolti.
  • Il giudice tributario deve integrare il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci litisconsorti necessari, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo socio.
  • La trattazione separata di ricorsi relativi alla società e ai soci, senza simultaneus processus, comporta la cassazione della decisione e il rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio con tutte le parti necessarie.
  • Quando un primo motivo di ricorso è accolto per una ragione processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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