Sentenza n. 12865/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, n. 18011/2025, pubblicata in data 20 ottobre 2025 e passata in giudicato, relativamente alla refusione del contributo unificato dovuto per il giudizio recante n. RG 6653/2025, promosso dall’Ing. Ludovico Massimi nei confronti del Comune di Marcellina a fronte del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata corresponsione del contributo unificato dovuto in relazione al precedente giudizio definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 18011/2025, passata in giudicato, chiedendo il rimborso di 300 euro versati a titolo di contributo unificato nel precedente giudizio contro il silenzio-inadempimento del Comune su un'istanza ex art. 27 d.P.R. 380/2001. Ha sostenuto che la declaratoria di cessazione della materia del contendere, determinata dall'adozione di un'ordinanza comunale di demolizione, costituisse una pronuncia di merito favorevole e imponesse ex lege la restituzione del contributo unificato, anche in presenza di compensazione delle spese e in assenza di un'espressa condanna. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune ha eccepito che la sentenza azionata aveva escluso la soccombenza virtuale dell'amministrazione, rilevando l'insussistenza dell'interesse del ricorrente al ricorso, e ha chiesto il rigetto. In subordine ha dedotto la compensazione con un proprio controcredito.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'azione di ottemperanza. Ha chiarito che l'obbligo di pagamento del contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese e senza necessità di un'espressa previsione nella sentenza. Tuttavia, quando il giudizio termina con cessazione della materia del contendere, occorre individuare la soccombenza virtuale mediante una valutazione, sia pure sommaria e ai soli fini delle spese, della fondatezza della pretesa originaria. Nel caso concreto, la sentenza n. 18011/2025 aveva sì dichiarato cessata la materia del contendere perché l'ordinanza di demolizione aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale, ma aveva espressamente escluso la soccombenza virtuale del Comune, affermando che il ricorrente non aveva dimostrato il proprio interesse al ricorso. La compensazione delle spese era quindi accompagnata da una motivazione sostanziale sfavorevole al ricorrente e non comportava l'obbligo del Comune di rimborsare il contributo unificato. Le nuove prove sull'interesse ad agire non potevano essere valutate in ottemperanza, poiché il giudice dell'esecuzione è vincolato al dictum cristallizzato nel giudicato; tali contestazioni avrebbero dovuto essere proposte mediante appello contro la sentenza originaria. Sono state compensate le spese del giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune; nulla spese nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'azione di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato, ma non di rimettere in discussione il contenuto della decisione ormai cristallizzato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di applicare una penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la richiesta è rimasta priva di accoglimento per il rigetto dell'azione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere costituisce una statuizione di merito fondata sull'integrale soddisfazione sopravvenuta dell'interesse azionato.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi [...] è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.
L'obbligo di rifusione del contributo unificato opera automaticamente nei confronti della parte soccombente; in caso di cessazione della materia del contendere, la soccombenza deve essere individuata attraverso il criterio della soccombenza virtuale.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Costituiva la base normativa dell'istanza con cui il ricorrente aveva sollecitato il Comune all'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone l'integrale soddisfazione sopravvenuta dell'interesse azionato e costituisce una statuizione di merito, ma non implica automaticamente la soccombenza virtuale dell'amministrazione.
- Ai fini della rifusione del contributo unificato ex art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002, anche quando il giudizio si conclude con cessazione della materia del contendere, occorre individuare la parte soccombente secondo l'esito virtuale della controversia, valutato dal giudice ai fini della regolazione delle spese.
- La compensazione delle spese di lite non esclude in astratto l'obbligo di rifusione del contributo unificato, ma tale obbligo presuppone comunque che la parte tenuta al pagamento sia qualificabile come soccombente, anche virtualmente.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve eseguire il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato e non può riesaminare l'accertamento compiuto nel giudizio di cognizione né valutare nuove prove dirette a modificarlo.
- Le contestazioni relative alla fondatezza della statuizione sulle spese o alla valutazione dell'interesse ad agire devono essere fatte valere mediante impugnazione della sentenza originaria e non attraverso l'azione di ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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