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Sentenza

Sentenza del 13/03/2019 n. 2246 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 101 /2019 PROCESSO TRIBUTARIO - Reclamo - Ante presentazione del ricorso - Necessità Eslcusione Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha impugnato la sentenza di primo grado, contestando: l'omesso accoglimento dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di reclamo/mediazione prevista dall'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992; la ritenuta irregolarità delle notifiche di alcune cartelle; la dichiarazione di prescrizione quinquennale del debito; e l'irrilevanza o inefficacia della contestazione delle copie delle cartelle prodotte dall'Agenzia. La questione decisiva in appello ha riguardato l'asserita necessità di una preventiva e autonoma istanza motivata di reclamo.

La decisione

L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il giudice ha ritenuto che, a seguito della modifica dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992 applicabile dal 1° gennaio 2016, il ricorso produca automaticamente anche gli effetti del reclamo e possa contenere una proposta di mediazione, senza necessità di una previa istanza autonoma, la cui omissione non determina l'inammissibilità del ricorso. Sono quindi rimaste ferme le statuizioni della CTP, che aveva annullato le cartelle prive di prova della notifica e quelle per cui era maturata la prescrizione quinquennale. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis, comma 1, D.lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.lgs. n. 156/2015

    Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

    Nelle controversie soggette a reclamo/mediazione, la notifica del ricorso avvia automaticamente anche il procedimento amministrativo di reclamo/mediazione. Non è quindi necessaria, a pena di inammissibilità, la preventiva presentazione di un autonomo atto di reclamo motivato.

  • Art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992 nella disciplina previgente

    La disciplina precedente richiedeva una distinta istanza di reclamo, motivata sulle medesime ragioni del successivo ricorso, prima dell'eventuale instaurazione della fase giudiziale.

  • Norme in materia di prescrizione quinquennale dei crediti tributari

    Il giudice ha ritenuto prescritti alcuni debiti per il decorso di cinque anni dall'insorgenza del presupposto impositivo, escludendo che la semplice emissione della cartella determini una conversione del termine di prescrizione.

Massime di principio

  • Per gli atti e i ricorsi soggetti alla disciplina vigente dal 1° gennaio 2016, il ricorso tributario vale anche come reclamo: non occorre notificare prima un'autonoma istanza di reclamo, purché il ricorso sia tempestivo e contenga le contestazioni rilevanti.
  • La mancata presentazione di una separata istanza di reclamo non comporta, di regola, l'inammissibilità del ricorso quando trova applicazione il nuovo art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992.
  • Il contribuente può contestare le cartelle non adeguatamente documentate dall'amministrazione o dall'agente della riscossione, in particolare quando non sia provata la notificazione degli atti.
  • Una contestazione generica o meramente esplorativa della conformità delle copie non è normalmente sufficiente: il disconoscimento deve essere puntuale, specifico e non equivoco, salvo contestazioni più incisive previste dall'ordinamento.
  • Il decorso del termine quinquennale può determinare la prescrizione del credito, se nel frattempo non risultano validi atti interruttivi; la mera emissione della cartella non modifica automaticamente la durata del termine prescrizionale.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta particolare complessità o quando sussistono ragioni equitative, anche se una parte risulta vittoriosa.

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