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Ordinanza

Ordinanza n. 378/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 138 del 27 dicembre 2022 della Corte di Appello di Campobasso - Sezione Lavoro, resa nel giudizio n. 160/2018 R.G..

Giustizia amministrativa202500070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di proroga del termine assegnato al verificatore per il deposito della relazione di verificazione nel giudizio di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Campobasso, Sezione Lavoro, e ha successivamente proposto reclamo ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. avverso l'esecuzione del giudicato. Con precedente sentenza il TAR aveva ordinato all'A.S.RE.M. di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute. Ai fini della decisione sul reclamo, il Tribunale aveva disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandone l'incarico al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Campobasso, con termine di sessanta giorni per il deposito della relazione. Il verificatore aveva chiesto una proroga del termine con istanza del 27 luglio 2026, motivata dalla necessità di concludere le operazioni di verificazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a procedere sull'istanza di proroga, poiché, nelle more della decisione, il verificatore aveva già completato l'incarico e depositato la relazione di verificazione il 14 settembre 2026. È stata quindi meno la necessità di prorogare il termine originariamente assegnato. Il Tribunale ha confermato la camera di consiglio del 4 novembre 2026 per il prosieguo del giudizio di ottemperanza e del reclamo. Non è stata definita la domanda principale di ottemperanza né è stato deciso il reclamo.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    La parte ricorrente lo ha invocato per proporre reclamo nell'ambito del giudizio di ottemperanza; l'ordinanza non ne definisce ulteriormente la portata.

  • art. 66 c.p.a.

    È stato utilizzato come base normativa per disporre la verificazione finalizzata alla decisione sul reclamo.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando il verificatore deposita la relazione prima che sia decisa l'istanza di proroga del termine assegnato per l'espletamento dell'incarico, viene meno l'interesse alla proroga e il giudice dichiara il non luogo a procedere sulla relativa istanza.
  • La definizione dell'istanza di proroga del termine per la verificazione non comporta la decisione della domanda principale o del reclamo cui la verificazione è strumentale, che resta fissata per la successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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