Cassazione Civile, Sentenza n. 33154/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva confermato l'annullamento del licenziamento intimato a Marzio Christian. I motivi di cassazione erano due: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4-bis della L. n. 428/1990, con la censura che la norma consentirebbe, in procedure di insolvenza non liquidatorie, di derogare anche al principio del trasferimento automatico dei rapporti di lavoro tramite accordo sindacale; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. in relazione all'art. 24 L. n. 223/1991, sostenendo che il licenziamento fosse invece giustificato da autonome esigenze aziendali di riduzione del personale (licenziamento collettivo) dovute a riorganizzazione e automazione e non strumentale alla cessione del ramo d'azienda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, alla luce della Direttiva 2001/23/CE e della giurisprudenza di questa Corte (richiamata la sentenza n. 10414/2020), l'art. 47 comma 4-bis della L. n. 428/1990 non autorizza, nelle procedure di insolvenza prive di finalita liquidatoria, deroghe che impediscano il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro al cessionario; le eventuali deroghe convenzionali possono riguardare solo le condizioni applicabili ai rapporti trasferiti. Peraltro il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che la sentenza di merito si fondava su più rationes autonome e almeno una di esse, corretta, bastava a sorreggerla. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Legge 23 luglio 1990, n. 428, art. 47 comma 4-bis
L'accordo sindacale previsto dal comma 4-bis, alla luce della interpretazione conforme alla Direttiva 2001/23/CE, non può escludere il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro in procedure di insolvenza che non abbiano finalità liquidatoria; può soltanto disciplinare le condizioni applicabili ai rapporti trasferiti.
Principio del trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda; licenziamenti effettuati per impedire tale trasferimento sono contrari all'art. 2112 e possono essere annullati.
Direttiva 2001/23/CE
Stabilisce la necessità di mantenere i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa e che il trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento; limita le deroghe che gli ordinamenti nazionali possono introdurre.
Legge 12 giugno 1991, n. 223, art. 24
Norma richiamata in relazione alla disciplina dei licenziamenti collettivi; tuttavia non prevale sull'obbligo di trasferimento dei rapporti di lavoro se il licenziamento è strumentale al trasferimento.
Cassazione, sent. 01/06/2020 n. 10414
Giurisprudenza richiamata come principio di continuità interpretativa: conferma che l'art. 47 comma 4-bis deve essere letto conformemente alla Direttiva 2001/23/CE e non autorizza accordi sindacali che eliminino il trasferimento dei lavoratori nelle procedure non liquidatorie.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Richiesto il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di determinati ricorsi in Cassazione, come rilevato nella decisione.
Massime di principio
- In procedure di concordato o altre procedure di insolvenza non finalizzate alla liquidazione, un accordo sindacale non può impedire il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro relativi al ramo ceduto; le deroghe sono ammesse solo sulle condizioni del rapporto trasferito.
- Se l'attività del ramo ceduto continua attraverso una cessione a società di nuova costituzione, i licenziamenti collegati al trasferimento possono essere qualificati come nulli e il lavoratore può ottenere la reintegrazione e le retribuzioni medie temporis.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente in Cassazione deve censurare tutte le rationes rilevanti per ottenere l'annullamento; la mancata impugnazione di una ratio sufficiente rende privo di interesse l'attacco alle altre.
- Il datore che invoca esigenze aziendali per licenziamenti collettivi deve provare in modo specifico e documentato che le ragioni sono autonome e non strumentali al trasferimento del ramo d'azienda.
- Prima di stipulare accordi sindacali in costanza di procedure di insolvenza, verificare la natura della procedura (liquidatoria vs continuità) e l'aderenza alle disposizioni europee per evitare nullità o contestazioni giudiziarie.
- In contenziosi su licenziamenti collegati a cessioni d'azienda è strategico produrre elementi che dimostrino la reale continuità dell'attività ceduta e l'effettiva causalità economico-organizzativa dei licenziamenti, ovvero l'assenza di collegamento strumentale alla cessione.
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