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Sentenza

Sentenza del 15/06/2020 n. 411 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ici - Fabbricati utilizzati da enti non commerciali per attività didattiche - Condizioni per l'esonero dall'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza n. 41/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, che aveva accolto il ricorso della Fondazione contro due avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010 e 2011. Ha sostenuto che il criterio del costo medio per studente, utilizzato per riconoscere il carattere non commerciale dell’attività didattica, fosse stato introdotto soltanto dal D.M. 26 giugno 2014 e non potesse quindi applicarsi a periodi d’imposta precedenti. La Fondazione ha chiesto la conferma della decisione, rilevando che le rette annue richieste alle famiglie erano inferiori o pari al costo medio per studente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con decisione del 15 giugno 2020, ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto l’esenzione ICI per il 2010 e il 2011. Ha ritenuto che il confronto tra rette e costo medio per studente potesse essere usato non come applicazione retroattiva del D.M. 2014, ma come parametro idoneo a valutare se l’attività fosse svolta senza scopo di lucro; rette inferiori o pari a tale costo sono un indice di attività non commerciale. Il requisito soggettivo dell’ente non era contestato. Spese compensate per la complessità delle questioni e le modifiche normative intervenute.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La disposizione riconosce l’esenzione ICI agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per le attività agevolate, tra cui quelle didattiche, quando ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi. Nel caso deciso, il carattere non commerciale dell’attività è stato desunto anche dal fatto che le rette non superavano il costo medio per studente.

  • D.M. 19 novembre 2012, art. 4

    Il parametro del costo medio per studente e delle rette è stato considerato utile a verificare che l’attività didattica fosse svolta con modalità non commerciali e senza scopo di lucro.

  • D.M. 26 giugno 2014

    La Commissione ha escluso che l’impiego del parametro del costo medio per studente per gli anni 2010 e 2011 costituisse applicazione retroattiva del decreto: quel parametro è stato utilizzato come indice valutativo del carattere non commerciale dell’attività.

Massime di principio

  • Per l’esenzione ICI degli immobili di un ente non commerciale destinati ad attività didattica, il requisito soggettivo dell’ente non basta: occorre verificare anche le modalità concrete di esercizio dell’attività.
  • Il confronto tra rette richieste agli studenti e costo medio per studente può costituire un indice dell’assenza di scopo di lucro. Se le rette non superano quel costo, il dato può sostenere la qualificazione dell’attività come non commerciale.
  • Un parametro introdotto da una disciplina successiva può essere utilizzato, per periodi precedenti, come criterio interpretativo o probatorio, senza per ciò solo applicare retroattivamente la norma che lo ha formalizzato.

Testo integrale

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