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Ordinanza

Ordinanza n. 420/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza anche mediante la nomina di un Commissario ad acta del giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R., sez. I, n. 281 del 9 luglio 2025 che ha accolto il ricorso proposto dall'odierno ricorrente e per la declaratoria di nullità - del D.R. Rep. n. 1878/2025 del 2 dicembre 2025 recante “Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2025/2026”; - ove occorra e anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, il Regolamento didattico del CdLM in Medicina e Chirurgia, il D.R. n. 920 del 2021, il Regolamento di Ateneo nonché lo Statuto di Ateneo; nonché, in ogni caso, per la condanna - dell'Ateneo resistente al pagamento in favore del ricorrente di una consistente penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.; - dell'Ateneo al risarcimento dei danni subìti e subendi dal ricorrente a causa della mancata esecuzione della predetta sentenza

Giustizia amministrativa202500589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 281 del 9 luglio 2025; avviso di selezione dell’Università per l’ammissione ad anni successivi al primo del corso di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR n. 281 del 9 luglio 2025, chiedendo anche la declaratoria di nullità dell’avviso di selezione universitario del 2 dicembre 2025 e degli atti presupposti, una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria mediante pubblici proclami, da eseguire a cura dell’Università, e autorizzato il ricorrente a rinnovare la notifica individuale all’unico soggetto ammesso al secondo anno. Il ricorrente ha riferito di avere tempestivamente richiesto all’Ateneo l’attivazione dei pubblici proclami, senza che l’Università pubblicasse l’avviso, e che il nuovo tentativo di notifica individuale non era andato a buon fine per temporanea assenza del destinatario.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le domande di ottemperanza, nullità, penalità di mora e risarcimento. Ha rilevato l’inadempimento dell’Università rispetto all’ordine di pubblicazione per pubblici proclami e ha ritenuto non imputabile al ricorrente il mancato perfezionamento della notifica individuale. Ha quindi rinnovato l’ordine all’Università di effettuare i pubblici proclami entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza e ha imposto al ricorrente di depositare la prova entro i successivi 5 giorni. Ha inoltre nuovamente autorizzato la notifica individuale al controinteressato: il ricorrente dovrà eseguirla entro 15 giorni dalla comunicazione amministrativa e depositarne la prova entro 5 giorni dal compimento; l’Università dovrà verificare la correttezza dell’indirizzo e comunicare un indirizzo utile, se quello già fornito non è corretto. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 gennaio 2027.

Massime di principio

  • Quando, in un giudizio amministrativo, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami e l’amministrazione è incaricata di curarne la pubblicazione, il mancato adempimento dell’amministrazione può giustificare il rinnovo dell’ordine con un nuovo termine perentorio.
  • Il mancato perfezionamento della notificazione individuale a un controinteressato, dovuto a temporanea assenza del destinatario e non imputabile alla parte ricorrente, può condurre a una nuova autorizzazione alla rinnovazione della notifica; l’amministrazione deve collaborare verificando l’indirizzo e fornendone uno corretto, se necessario.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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