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Ordinanza

Ordinanza n. 13738/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -previa tutela cautelare - -del diniego di visto per lavoro subordinato n. 1714. pratica n. 220042644 del 1/12/2025, notificato il 3/12/2025 dell'Ambasciata d'Italia in Egitto; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali, in particolare del provvedimento, 18.10.25 inviato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI) di Pistoia, con il quale si provvedeva all'archiviazione dell'istanza (codice pratica P-PT/L/Q/2025/100404) per mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (artt. 22 comma5ter e del d.lgs. 286/1998).

Giustizia amministrativa202602554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, allo stato degli atti, non ricorressero i presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a. per concedere la misura cautelare. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso né esamina in modo conclusivo l'eccezione relativa alla mancata notifica al MAECI. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia in Egitto, unitamente all'archiviazione dell'istanza di nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Pistoia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per lavoro subordinato notificato dall'Ambasciata d'Italia in Egitto, nonché gli atti presupposti e consequenziali, tra cui l'archiviazione dell'istanza da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Pistoia per mancata trasmissione nei termini del contratto firmato digitalmente. Ha chiesto anche la tutela cautelare. Il Ministero dell'Interno ha eccepito che il ricorso, pur rivolto principalmente contro il diniego di visto emesso dall'Ambasciata, non è stato notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il Collegio non li ha ravvisati allo stato degli atti.

  • artt. 22 comma 5-ter d.lgs. 286/1998

    Richiamati in relazione all'obbligo e ai termini di trasmissione del contratto firmato digitalmente, la cui mancata trasmissione ha determinato l'archiviazione dell'istanza da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a.; quando il collegio non li ravvisa allo stato degli atti, l'istanza cautelare deve essere respinta, senza che ciò comporti la definizione del merito della controversia.
  • Quando il ricorso impugna principalmente un diniego di visto emesso da un'ambasciata italiana, la mancata notificazione all'amministrazione titolare dell'atto è una questione rilevante ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, ma la sua definizione non può essere desunta da un'ordinanza che si limita a respingere la domanda cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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