Sentenza del 23/01/2017 n. 90 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Violazioni tributarie e sanzioni - Notifica a socio accomandatario di società estinta - Legittimità - Responsabilità solidale sussidiaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Amministrazione aveva irrogato sanzioni per euro 3.185,10 a seguito dell’omesso versamento dell’IVA periodica relativa all’anno 2008 da parte della società, successivamente estinta. Il socio ha contestato la validità della notifica, sostenendo che l’atto non potesse essere notificato a una persona fisica quale ex rappresentante legale di una società cessata. Ha inoltre dedotto l’errata procedura di controllo, la mancata indicazione della norma violata e l’assenza nell’atto della possibilità di rateizzare le somme. L’Agenzia ha replicato che l’atto era stato notificato al contribuente non come ex rappresentante legale, ma come socio accomandatario, illimitatamente e solidalmente responsabile, seppur in via sussidiaria, delle obbligazioni sociali e tributarie.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello e confermato la legittimità dell’atto sanzionatorio e della relativa notifica. Il socio accomandatario risponde delle obbligazioni tributarie della società, comprese le sanzioni, quando rivestiva tale qualifica al momento dell’omesso versamento. È stata ritenuta sufficiente la motivazione dell’atto, che indicava i fatti contestati, la norma sanzionatoria e gli elementi probatori, anche mediante rinvio per relationem al processo verbale della Guardia di finanza, conosciuto dal contribuente. La rateizzazione non costituisce contenuto obbligatorio dell’atto di contestazione ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 472/1997. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
Art. 2313 del codice civile
Il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.
La responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario si estende, in assenza di deroghe tributarie espresse, anche alle obbligazioni fiscali della società, comprese quelle relative a imposte e sanzioni. La responsabilità opera in via sussidiaria rispetto a quella della società.
Art. 4 del d.P.R. 633/1972
La società di persone mantiene la propria soggettività passiva ai fini IVA, ma tale soggettività non esclude la responsabilità civilistica dei soci accomandatari per i debiti tributari sociali.
Art. 16 del d.lgs. 472/1997
L’atto di contestazione deve indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate e i criteri di determinazione della sanzione. La possibilità di rateizzazione non rientra tra i contenuti obbligatori la cui omissione determina la nullità dell’atto.
Art. 1 del d.P.R. 100/1998
La norma è stata indicata quale fonte dell’obbligo relativo ai versamenti periodici IVA. La sua indicazione nel processo verbale, richiamato per relationem nell’atto fiscale e conosciuto dal contribuente, è stata ritenuta sufficiente.
Art. 54-bis del d.P.R. 633/1972
Il contribuente sosteneva che il controllo dovesse essere effettuato mediante la procedura automatizzata prevista da tale disposizione, ma il Collegio ha ritenuto legittima l’irrogazione delle sanzioni derivante dalla verifica dei registri IVA e delle liquidazioni effettuata dalla Guardia di finanza.
Art. 11 della legge 4/1929
Richiamata dalla sentenza quale fondamento, ratione temporis, dell’estensione al socio accomandatario della responsabilità per soprattasse e pene pecuniarie, in diretta applicazione della responsabilità prevista dall’art. 2313 c.c.
Massime di principio
- In una società in accomandita semplice, il socio accomandatario può essere destinatario di atti relativi a debiti tributari della società anche dopo la cessazione o estinzione della società, purché l’atto sia notificato in ragione della sua qualità di socio accomandatario e non semplicemente quale ex rappresentante legale.
- La responsabilità del socio accomandatario per i debiti fiscali è solidale, illimitata e sussidiaria: l’Amministrazione deve prima accertare il credito nei confronti della società, ma può poi procedere nei confronti del socio secondo le regole applicabili alla responsabilità solidale.
- La notifica e la motivazione dell’atto possono essere valide anche quando l’atto richiama per relationem un processo verbale o altro documento precedente, purché tale documento sia conosciuto dal contribuente e consenta di comprendere fatti, norme, prove e criteri di calcolo.
- La mancata indicazione della possibilità di rateizzare la sanzione, di per sé, non determina la nullità dell’atto di contestazione, poiché la rateizzazione non rientra tra gli elementi essenziali elencati dall’art. 16 del d.lgs. 472/1997.
- Per contestare efficacemente un atto rivolto al socio è necessario verificare sia la permanenza della qualifica di accomandatario al momento della violazione, sia l’effettiva individuazione del socio nell’atto quale responsabile solidale e sussidiario, oltre alla correttezza dell’accertamento del debito principale.
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