Regolamento (UE) 2018/23
Regolamento (UE) 2018/23 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'aringa nelle zone VIaS, VIIb e VIIc per le navi battenti bandiera irlandese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2017 per uno specifico stock di aringa assegnato all’Irlanda e dispone la chiusura della pesca per tale stock. Dal 12 dicembre 2017 le navi irlandesi non possono più pescare l’aringa nelle zone VIaS, VIIb e VIIc, né conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare catture effettuate dopo tale data. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo della politica comune della pesca ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Divieto di pesca dell’aringa (Clupea harengus) nelle zone VIaS, VIIb e VIIc per le navi battenti bandiera irlandese, a seguito dell’esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda, limitatamente allo stock di aringa identificato come HER/6AS7BC nelle zone VIaS, VIIb e VIIc. Il regolamento opera in relazione al contingente di pesca assegnato per il 2017 e produce effetti dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 12.12.2017. Il divieto riguarda le attività di pesca e, dopo tale data, anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture dello stock interessato.
Divieto di pesca dell’aringa nelle zone VIaS, VIIb e VIIc per le navi irlandesi
Il regolamento attua la chiusura di un contingente di pesca per il 2017, a seguito della comunicazione alla Commissione dell’avvenuto esaurimento delle catture disponibili per lo stock interessato. La misura è adottata nell’ambito del sistema unionale di controllo della pesca e mira a evitare catture eccedenti rispetto alle possibilità di pesca fissate dal Consiglio.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, quale fondamento per l’adozione di misure di chiusura quando un contingente risulta esaurito. Nei considerando si precisa che il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio aveva fissato i contingenti per il 2017 e che, sulla base delle informazioni ricevute, le catture dello stock in questione da parte di navi dello Stato membro indicato avevano determinato l’esaurimento del contingente assegnato.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il divieto riguarda lo stock di aringa identificato nell’allegato come HER/6AS7BC, specie Aringa (Clupea harengus), nelle zone VIaS, VIIb e VIIc. Il provvedimento si applica alle navi battenti bandiera irlandese e a quelle immatricolate in Irlanda, cioè al solo segmento della flotta nazionale interessato dal contingente esaurito.
Effetti della chiusura del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 all’Irlanda per lo stock indicato si considera esaurito dalla data fissata nell’allegato, ossia il 12.12.2017. Da tale data decorre il divieto di cui all’articolo 2.
Divieti operativi
Dal 12.12.2017 le navi interessate non possono più svolgere attività di pesca dello stock in questione. Il regolamento specifica espressamente che sono vietate anche le operazioni successive sulle catture effettuate dopo tale data, ossia:
- conservare a bordo;
- trasferire;
- trasbordare;
- sbarcare.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, per dare attuazione al controllo del rispetto dei contingenti di pesca e per impedire il superamento delle possibilità di pesca assegnate.
Esaurimento del contingente 2017
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 all’Irlanda per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dal 12.12.2017, data di chiusura riportata nell’allegato.
Divieto di pesca e di gestione a bordo delle catture
Dalla data di chiusura è vietato alle navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda pescare lo stock HER/6AS7BC nelle zone VIaS, VIIb e VIIc. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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