Sentenza del 10/05/2022 n. 2104 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Risoluzione anticipata del contratto di locazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa corte ha ritenuto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 131/86, il contratto di locazione per il quale non è stata assolto l'obbligo tributario relativo alla risoluzione debba essere considerato pienamente in vigore, almeno ai fini fiscali, tra i contraenti. In altre parole, la risoluzione non produce effetti nei rapporti fiscali se non è accompagnata dall'adempimento dell'imposta e delle formalità richieste.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa circa l'efficacia, ai fini fiscali, della risoluzione anticipata di un contratto di locazione quando non è stato versato l'imposta dovuta per la registrazione della risoluzione. Il ricorrente sosteneva che il rapporto fosse estinto per effetto della risoluzione; la questione era se tale estinzione fosse opponibile ai fini dell'imposta di registro in assenza del pagamento/adempimento previsto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, art. 17
L'art. 17 è interpretato nel senso che gli atti soggetti a registrazione mantengono rilievo fiscale e gli effetti di natura tributaria dipendono dall'adempimento degli obblighi di registrazione/versamento.
d.P.R. n. 131/1986, art. 18
L'art. 18 è interpretato in combinato con l'art. 17 per stabilire che l'inesatto o mancato adempimento degli obblighi di registrazione/tributari rende inefficace, ai fini fiscali, la modifica/estinzione pattuita del rapporto.
Massime di principio
- La risoluzione o modifica di un contratto soggetto a imposta di registro non produce effetti ai fini fiscali se non sono rispettati gli obblighi di registrazione e di versamento dell'imposta relativi alla stessa risoluzione/modifica.
- Per evitare che il rapporto sia considerato ancora in vigore ai fini fiscali, le parti devono adempiere tempestivamente agli obblighi tributari connessi alla risoluzione (registrazione e pagamento).
- Accordi privati che dispongono la risoluzione anticipata non esonerano le parti dagli obblighi fiscali: l'inesatto adempimento può comportare rettifiche o accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- Nelle controversie simili è utile documentare e provare l'avvenuto adempimento (quietanze di pagamento, registrazione) per rendere opponibile la risoluzione anche ai fini tributari.
- Se si desidera efficacia fiscale immediata della risoluzione, prevedere nel negozio clausole che prevedano e documentino l'assolvimento degli oneri fiscali o procedere contestualmente alla registrazione e al pagamento.
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